TAR Roma, sez. 3Q, ordinanza collegiale 2012-01-16, n. 201200392

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3Q, ordinanza collegiale 2012-01-16, n. 201200392
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201200392
Data del deposito : 16 gennaio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05334/2010 REG.RIC.

N. 00392/2012 REG.PROV.COLL.

N. 05334/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5334 del 2010, proposto da:


Studio Polispecialistico Nomentano S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. E S, F S e G P, con domicilio eletto presso lo studio legale associato Sinagra, Sabatini, Sanci, in Roma, v.le Gorizia, 14;


contro

Regione Lazio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. T C, con domicilio eletto presso l’Avvocatura regionale, in Roma, via Marcantonio Colonna, 27;

nei confronti di

Axa Medica s.r.l., Casa di Cura Villa Domelia s.r.l., Centro Medico Polispecialistico Villanova s.r.l., Clinica Madonna delle Grazie, Medical House Vigne Nuove s.r.l. e Merinvest Villa dei Pini, non costituite;

per l'annullamento

del provvedimento n. 41587 del 25.3.2010 contenente il rigetto istanza di riclassificazione del macchinario di risonanza magnetica nucleare (RMN) 1,5 Tesia di cui e' titolare la Societa' ricorrente con assegnazione nella fascia "F" ed attribuzione per l'anno 2010 del corrispondente budget di riferimento in luogo di quello corrispondente alla fascia "B" cui il predetto macchinario risulta attualmente collocato;

Vista l’istanza ex art. 116, 2° comma , c.p.a. proposta:

per l’annullamento

del silenzio-diniego sull’istanza di accesso inoltrata alla Regione Lazio in data 22.4.2011 ed alla medesima pervenuta in data 27.4.2011, con cui la ricorrente chiedeva di prendere visione ed estrarre copia dei provvedimenti menzionati nel decreto n. 44/2010 avente ad oggetto la “Remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale dei soggetti privati accreditati per l’anno 2010”, in virtù dei quali le strutture controinteressate erano inserite in fasce di accreditamento diverse da quelle originariamente assegnate e la Casa di Cura Merinvest Villa dei Pini era inserita in fascia C;

e per l’accertamento

del diritto della ricorrente ad avere accesso alla documentazione richiesta dalla medesima;

nonché per la condanna

dell’Amministrazione all’ostensione della documentazione richiesta;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2012 il Consigliere Solveig Cogliani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Con il ricorso ex art. 116 c.p.a, la società ricorrente, instaurato il giudizio per l’annullamento del diniego di riclassificazione del proprio macchinario di risonanza magnetica, chiedeva l’ostensione di tutti i provvedimenti con cui le strutture menzionate in fatto erano inserite in fasce di accreditamento differenti da quelle originariamente individuate.

La richiesta rimaneva inevasa e pertanto, avverso il silenzio dell’Amministrazione, la Società istante proponeva ricorso.

Si costituiva la Regione Lazio. L’Amministrazione depositava in data 2.12.2011 la nota della Direzione regionale Programmazione e Risorse del S.S.R. con allegato verbale di accesso agli atti del 25.11.2011, con cui si dava atto dell’avvenuta ostensione degli atti richiesti, eccetto che per quanto concerne i provvedimenti giudiziali in virtù dei quali le strutture Madonna delle Grazie e Medical House Vigne Nuove avevano acquisito il diritto ad essere inserite nella fascia D e C, ad integrazione della delibera n. 434/07, come specificato nel predetto decreto n. 44/2010.

Ad esito di nuova istruttoria, tali documenti non risultavano in possesso dell’Amministrazione, come affermato dalla Regione, con nota della Direzione Regionale Assetto Istituzionale Prevenzione e Assistenza Territoriale prot. n. 222346 del 15.12.2011 depositata in data 22.12.2011.

Conseguentemente la difesa regionale chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

La parte ricorrente insisteva nella pretesa, evidenziando che il riferimento ai provvedimenti mancanti era contenuto nel decreto n. 44 cit., che, peraltro, poneva i medesimi a fondamento e motivazione della decisione relativa alla classificazione delle richiamate strutture.

Osserva il Collegio che per quanto riguarda la parte della domanda rivolta ad ottenere l’accesso dei documenti per i quali l’ostensione è stata consentita dall’Amministrazione, deve essere dichiarata la cessata materia del contendere. Su tale conclusione non vi è contestazione da parte della ricorrente.

Per quanto concerne, invece, i provvedimenti giudiziari relativi alle due strutture tra quelle controinteressate, appare palese che non può essere dichiarato alcun obbligo per l’Amministrazione regionale di consentire l’accesso ai detti atti, poichè la Regione medesima ha dichiarato di non esserne in possesso.

Nella specie, peraltro, come emerge dalla citata nota regionale n. 222346 del 15.12.2011 non si tratta di documenti amministrativi, bensì di atti giurisdizionali, evidentemente sottratti alla disciplina dell’accesso e non di provenienza dell’Amministrazione. Va peraltro evidenziato che la parte ricorrente, con riferimento ai predetti atti giudiziari, potrà compiere le ricerche presso i competenti Uffici giurisdizionali ed attraverso le relative banche dati.

Ne consegue che, per tale parte, l’istanza di accesso è infondata e deve essere respinta.

Sussistono comunque giusti motivi per compensare le spese della presente fase del giudizio.

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