TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2015-05-19, n. 201507280
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N. 07280/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00506/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 506 del 2011, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. R M, con domicilio eletto presso l’avv. R M in Roma, Via Paolo Emilio, 34;
contro
Ministero della Difesa e Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
per l'annullamento del decreto in data 7 settembre 2010 recante
diniego del richiesto riconoscimento di dipendenza da causa di servizio di infermità e rigetto della richiesta di equo indennizzo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comitato di Verifica per le Cause di Servizio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2015 il dott. S M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Espone l’odierno ricorrente, Maresciallo Aiutante in servizio nell’Arma dei Carabinieri, di aver presentato in data 7 maggio 1999 istanza volta al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia sofferta “ -OMISSIS- ”, chiedendo al contempo la concessione dell’equo indennizzo. In data 21 maggio 2001 la Commissione Medica Ospedaliera operante presso il Centro Militare di Medicina Legale di Bologna ha riscontrato “-OMISSIS-”, giudicando la detta infermità dipendente da causa di servizio. In esito a detta visita, il militare ha con istanza in data 15 marzo 2002 chiesto all’amministrazione di appartenenza di voler provvedere a liquidare l’equo indennizzo previsto in relazione alla riscontrata menomazione. Con domanda presentata in data 27 aprile 2004 il ricorrente ha quindi chiesto il riconoscimento dell’aggravamento e comunque ancora la concessione di equo indennizzo. Con verbale in data 19 luglio 2005 la Commissione medico ospedaliera operante presso il Centro Militare di Medicina legale di Padova ha giudicato il ricorrente affetto da “-OMISSIS-”, giudicando il militare idoneo al servizio.
Quindi, in data 9 febbraio 2007, il Comitato di verifica per le cause di servizio ha espresso il proprio avviso nel senso della non dipendenza da causa di servizio della detta infermità. Infine, con l’avversato decreto n. 3455/n del 7 settembre 2010, il Ministero della difesa ha, sulla scorta e in conformità del citato parere, denegato il richiesto riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della citata infermità e ha respinto la richiesta di equo indennizzo.
Avverso detto decreto e il citato parere del Comitato è dunque proposto il presente ricorso a sostegno del quale si deduce grave eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria e di erronea e incogrua motivazione per traviamento dei fatti e ancora eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione da parte dell’amministrazione nel provvedimento finale di rigetto della domanda di equo indennizzo.
Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa affermando la infondatezza del proposto ricorso e concludendo perché lo stesso venga respinto.
Alla pubblica udienza del 15 aprile 2015 il ricorso viene ritenuto per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso non è fondato e va, pertanto, respinto.
Va peraltro preliminarmente disposta, per come fondatamente richiesta, la estromissione dal presente giudizio del Comitato di verifica per le cause di servizio per difetto di legittimazione passiva, essendo il parere reso dal detto Comitato atto endoprocedimentale, privo del requisito della lesività immediata.
Ciò posto, osserva in via generale il Collegio che il giudizio medico legale circa la dipendenza di infermità da cause o concause di servizio si fonda su nozioni scientifiche e su dati di esperienza di carattere tecnico discrezionale che, in quanto tali, sono sottratti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo salvi i casi in cui si ravvisi irragionevolezza manifesta o palese travisamento dei fatti ovvero quando non sia stata presa in considerazione la sussistenza di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione medico finale, oppure esulino dai normali canoni di attendibilità in relazione alle conoscenze scientifiche applicate (Cfr., da ultimo, T.A.R. Lazio, Sezione I bis, 30 dicembre 2014 n. 13327).
Infatti, nelle controversie aventi per oggetto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte da pubblici dipendenti il sindacato che il giudice della legittimità è autorizzato a compiere sulle determinazioni assunte dagli organi tecnici, ai quali la normativa vigente attribuisce una competenza esclusiva nella materia de qua, deve necessariamente intendersi limitato ai soli casi di travisamento dei fatti e di macroscopica illogicità ictu oculi rilevabili, trattandosi di limiti che perimetrano in termini chiari, puntuali e ineludibili l'ambito entro il quale il giudice amministrativo può svolgere il proprio compito che, riguardando la verifica della regolarità del procedimento, non gli consentono in alcun caso di sovrapporre il proprio convincimento a quello espresso dall'organo tecnico nell'esercizio di una attività tipicamente discrezionale e giustificata dal possesso di un patrimonio di conoscenze specialistiche del tutto estranee al patrimonio culturale di detto giudice. (Cfr. Tar Lazio, Sez. I ter, 2 marzo 2011 n. 1936).
Deve peraltro ribadirsi che il Collegio condivide, in materia di riconoscimento da causa di servizio delle infermità contratte da un pubblico dipendente così come in materia di equo indennizzo, il prevalente indirizzo giurisprudenziale, secondo cui l’ordinamento mette a disposizione dell’Amministrazione una serie di pareri resi da organi consultivi diversi, ma affida al Comitato di verifica il compito di esprimere un giudizio conclusivo di sintesi anche sulla base di quello reso dalla Commissione medica ospedaliera (Cfr. T.A.R. Lazio, Sezione I bis 17 dicembre 2014 n. 12835).
Pertanto, alla luce dei principi sopra enunciati, rispetto ai quali il Collegio non ha motivo per discostarsene, la motivazione adottata dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio nel parere n. 32119/2005 reso nell’adunanza n. 30/2007 del 9 febbraio 2007 è del tutto sufficiente per escludere il supposto nesso etiologico.
Infatti, risulta per tabulas che il predetto Comitato ha ritenuto che la infermità denunciata non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio “ in quanto trattasi di forma morbosa derivante, nella maggior parte dei casi, da una -OMISSIS-, sull’insorgenza e decorso della quale, gli invocati eventi di servizio non si appalesano tali da assurgere a fattori causali o concausali efficienti e determinanti ”.
Ad avviso del Collegio, il giudizio espresso dal Comitato di Verifica è immune, allo stato degli atti, dalle doglianze dedotte, in quanto risulta che è stata effettuata un'analisi adeguata della infermità da cui è affetto il ricorrente e dell'attività lavorativa in concreto svolta ed è stata esclusa la sussistenza di un nesso di causalità o di concausalità determinante nell'insorgenza della patologia di che trattasi.
Tali valutazioni, ad avviso del Collegio, non appaiono inficiate da travisamento dei fatti, da macroscopica illogicità o da errori tecnici. Inoltre, dalla lettura degli atti si evince che è stata puntualmente considerata anche l'attività lavorativa svolta dal ricorrente in relazione alla specificità della patologia lamentata, attività lavorativa che, peraltro, non appare caratterizzata da una gravosità al di fuori della norma rispetto alle specifiche mansioni espletate, né connotata da particolari eventi causali idonei a determinare o condeterminare l’insorgenza delle infermità da cui è affetto il ricorrente.
Né può ritenersi il decreto impugnato illegittimo per carenza della motivazione, atteso che l'organo di amministrazione attiva deve conformarsi al parere del Comitato di verifica e deve assumerlo come motivazione dell'adottando provvedimento, sia esso di accoglimento o di rigetto, e il sindacato giurisdizionale – come invero già ricordato - "deve necessariamente intendersi limitato ai soli casi di travisamento dei fatti e di macroscopica illogicità ictu oculi rilevabili" e restare circoscritto alla "verifica della regolarità del procedimento", essendo assolutamente vietato "sovrapporre il proprio convincimento a quello espresso dall'organo tecnico, in quanto fondato su nozioni scientifiche e su dati di esperienza tecnico-discrezionale” (cfr., Consiglio Stato, IV, n. 2959/2011;Consiglio Stato, IV, n. 2683/2011;Tar Veneto, I, n. 1510/2011).
In definitiva, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso va respinto siccome infondato risultando legittimo l’avversato decreto.
Sussistono giuste ragioni, avuto anche riguardo alle peculiarità della controversia, per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese del presente giudizio.