TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 2024-07-24, n. 202400258

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 2024-07-24, n. 202400258
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
Numero : 202400258
Data del deposito : 24 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/07/2024

N. 00258/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00345/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 345 del 2023, proposto dal signor L P, rappresentato e difeso dall'avvocato C P, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;



contro

l’Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati L I e P B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l’accertamento

del diritto al riconoscimento del beneficio ex art. 6- bis del d.l. n. 387/1987 e, quindi, al ricalcolo dell'indennità di buonuscita mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo di sei scatti stipendiali (oltre rivalutazione ed interessi).


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Inps;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2024 il dott. D B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


1. Il ricorrente, in servizio nella Polizia Penitenziaria sino al collocamento in quiescenza a domanda per maturazione dei requisiti normativamente previsti (35 anni di servizio utile a fini pensionistici e 55 anni di età), espone che sono rimaste prive di riscontro le sue istanze e successive diffide volte al ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali ex art. 6 bis del d.l. 387/1987.

Sull’assunto che l’Istituto intimato abbia disatteso la previsione normativa che istituisce e disciplina l’istituto in parola, così come modificata dall’art. 21, l. 7 agosto 1990, n. 232, che, al secondo comma riconosce la spettanza dei c.d. sei scatti stipendiali anche “al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile” e ritenendo di avere diritto al riconoscimento del beneficio reclamato, consistente nel computo di sei scatti stipendiali aggiuntivi, ciascuno pari al 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio, ha chiesto a questo giudice di accertarlo e dichiararlo e, conseguentemente, condannare l’Amministrazione resistente al ricalcolo del T.F.S. che lo riguarda in ossequio a quanto previsto dall’articolo 6- bis del d.l. n. 387/1987 e alla conseguente corresponsione delle spettanti somme aggiuntive a titolo di indennità di buonuscita, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all’effettivo soddisfo, o alla diversa somma che risulterà di giustizia.

2. L’Istituto intimato si è costituito in

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