TAR Milano, sez. I, sentenza 2016-04-22, n. 201600773

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. I, sentenza 2016-04-22, n. 201600773
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201600773
Data del deposito : 22 aprile 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00989/2014 REG.RIC.

N. 00773/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00989/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 989 del 2014, proposto da:
Autostrade per l'Italia S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti E S e D V, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, Via Dogana, n. 3



contro

ANAS S.p.A. e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria in Milano, Via Freguglia, n. 1



per l'annullamento

del provvedimento ANAS CDG – 0050495-P dell’8.4.2011, con il quale è stata approvata la perizia di variante tecnica e suppletiva relativa all’Autostrada A4 Milano-Bergamo-Brescia – lavori di ampliamento della sede autostradale quattro corsie più emergenza lotto n. 3, e di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso rispetto a quelli impugnati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di ANAS S.p.A. e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2016 il dott. O M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso – integrato da motivi aggiunti - originariamente proposto davanti al T.A.R. Lazio – Roma e riassunto dinanzi a questo Tribunale (a seguito della pronuncia di incompetenza territoriale emessa dal T.A.R. Lazio), la società Autostrade per l’Italia S.p.A. (in seguito anche ASPI) ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale l’ANAS ha approvato la perizia di variante tecnica e suppletiva relativa all’Autostrada A4 Milano-Bergamo-Brescia, nell’ambito dei lavori di ampliamento della sede autostradale a quattro corsie più corsia di emergenza – lotto 3.

Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi:

1) violazione e falsa applicazione di legge (art. 2, commi 82 ss., del d.l. n. 262/2006, convertito con modificazioni dalla l. n. 286/2006; art. 8- duodecies della l. n. 101/2008; artt. 1 e 21, comma 3, della “Convenzione unica” ASPI-ANAS sottoscritta in data 12 ottobre 2007 e approvata con l. n. 101/2008);

2) sotto diverso profilo, reiterata violazione e falsa applicazione di legge con riferimento all’art. 2, commi 82 ss., del d.l. n. 262/2006, all’art. 8- duodecies della l. n. 101/2008, all’art. 21, comma 3, della “Convenzione unica”, nonché all’art. 1363 c.c.;

3) violazione e falsa applicazione di legge con riferimento all’art. 25 della l. n. 109/1994 e all’art. 134 del d.P.R. n. 554/1999; reiterata violazione e falsa applicazione della “Convenzione unica”; eccesso di potere per manifesta contraddittorietà e difetto d’istruttoria;

4) sotto diverso profilo, reiterata violazione e falsa applicazione di legge con riferimento all’art. 25 della l. n. 109/1994 e all’art. 134 del d.P.R. n. 554/1999; reiterata violazione e falsa applicazione della “Convenzione unica”; eccesso di potere per manifesta contraddittorietà e difetto d’istruttoria;

5) reiterata violazione e falsa applicazione della “Convenzione unica” sotto diverso profilo; eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti e difetto d’istruttoria;

6) reiterata violazione e falsa applicazione della “Convenzione unica” sotto diverso profilo;

7) eccesso di potere per difetto di motivazione ed erronea valutazione dello stato di fatto e manifesta contraddittorietà.

Si sono costituiti l’ANAS e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, chiedendo la reiezione del ricorso.

Alla pubblica udienza del giorno 24 febbraio 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Il ricorso è fondato; di seguito le motivazioni della sentenza, rese nella forma redazionale semplificata di cui all’art. 74 c.p.a.

2.1. I rapporti tra ANAS S.p.A. e la concessionaria Autostrade per l’Italia S.p.A. sono attualmente regolati dalla Convenzione unica approvata con l. n. 101/2008, il cui schema è stato sottoscritto dalle parti in data 12 ottobre 2007.

In particolare, l’art. 21 della Convenzione unica (rubricato “Componente X investimenti”) stabilisce:

1. Per la copertura economico-finanziaria degli “interventi da IV Convenzione Aggiuntiva” di cui al precedente art. 2 sono determinati specifici incrementi tariffari tramite la componente X investimenti, che va ad integrare la formula revisionale della tariffa media ponderata di cui all’art. 19. Tali specifici incrementi sono calcolati secondo la metodologia riportata in Allegato B.

2. Al fine di assicurare la copertura

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi