TAR Venezia, sez. III, sentenza 2014-12-11, n. 201401513

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. III, sentenza 2014-12-11, n. 201401513
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 201401513
Data del deposito : 11 dicembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00857/2014 REG.RIC.

N. 01513/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00857/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 857 del 2014, proposto da:
U P, rappresentato e difeso dall'avv. Rodolfo Jose' Mendez, con domicilio eletto presso Fabio Agazzi in Venezia-Mestre, Via Bruno Maderna, 7;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante, non costituito in giudizio;

per l'ottemperanza del decreto n. 2652/2011 pronunciato ex L. 89/2001 (Legge Pinto) in data 24/11/2011 dalla Corte d'Appello di Venezia, depositato in data 20/12/2011, munito della domanda esecutiva in data 16/1/2013 e notificato in data 19 e 21/3/2013, recante condanna del Ministero della Giustizia, in favore del ricorrente della somma di € 11.295,50 come da atto di precetto notificato in data 3 e 4/9/2013.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2014 il dott. M M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con decreto n° 2652 del 24 Novembre 2011 la Corte d’Appello di Venezia (pronunciandosi sul ricorso n° 774/2007) ha condannato il ministero della giustizia, ai sensi dell’art. 3 della legge n° 89/01, all’equa riparazione e al pagamento, in favore del sig. U P, della somma di euro 8.920 oltre gli interessi legali dalla domanda al saldo effettivo e alla rifusione delle spese di lite liquidate in complessivi euro 1128,50.

Dalla documentazione depositata in giudizio si desume che tale decreto è passato in giudicato.

In data 03-04/09/2013 veniva notificato l'atto precetto per un importo di Euro 11.295,50.

Il ministero della giustizia non ha adempiuto e l’amministrazione non si è costituita in giudizio.

Le ulteriori somme richieste da parte ricorrente a titolo di rivalutazione non sono riconosciute, essendo mancata la prova che il tasso annuale d’inflazione abbia superato il tasso degli interessi legali.

L’amministrazione dovrà pertanto ottemperare al sopra richiamato decreto della corte d’appello di Venezia, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.

Per l’eventualità in cui l’amministrazione non dia tempestiva esecuzione alla sentenza di cui sopra entro il termine di 60 giorni suindicato, scaduto il termine medesimo ed entro 60 giorni dalla apposita istanza del difensore dei ricorrenti, il capo del dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del ministero dell’economia e delle finanze o dirigente da lui delegato, provvederà quale Commissario ad acta in vece e luogo dell’organo inadempiente e con spese a carico di quest’ultimo, ad emanare gli atti necessari per dare corretta e completa esecuzione al provvedimento giurisdizionale medesimo.

La condanna alle spese segue la soccombenza, con liquidazione equitativa come da dispositivo.

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