TAR Palermo, sez. V, sentenza 2024-10-17, n. 202402881

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. V, sentenza 2024-10-17, n. 202402881
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202402881
Data del deposito : 17 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/10/2024

N. 02881/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01865/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1865 del 2023, proposto da
Ginosa S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Zoppolato, Alexandra Marrazzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maurizio Zoppolato in Milano, via Dante n. 16;



contro

Comune di Buseto Palizzolo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Franco Campo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Siciliana Presidenza, Regione Siciliana Assessorato Territorio e Ambiente, Regione Siciliana Assessorato Regionale Beni Culturali e Identita' Siciliana, Regione Siciliana ZA per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani, Regione Siciliana Commissione Tecnica Specialistica per Le Autorizzazioni Ambientali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile 182;



per l'annullamento

per l''annullamento

-del Decreto Assessoriale n. 337/GAB del 4 ottobre 2023, notificato alla Società in data 5 ottobre 2023;

-del Parere Istruttorio Conclusivo (“PIC”) della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali (“CT”) n. 154/2023 del 31 marzo 2023 e del Parere Tecnico della CT n. 483 del 31 agosto 2023, costituenti entrambi parte integrante e sostanziale del D.A. n. 337/GAB; del parere prot. 14102 del 2 novembre 2022;

-delle osservazioni prot. 8764 del 1° settembre 2022 con cui il Comune di Buseto Palizzolo si è opposto alla realizzazione del progetto;

-di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso;

nonché per la condanna della Regione Sicilia alla corresponsione dell''indennizzo da mero ritardo nella conclusione del procedimento ai sensi dell''art. 2 bis, co. 1 bis, L. 241/1990.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Buseto Palizzolo e di Regione Siciliana Presidenza e di Regione Siciliana Assessorato Territorio e Ambiente e di Regione Siciliana Dipartimento Ambiente e di Regione Siciliana Assessorato Regionale Beni Culturali e Identita' Siciliana e di Regione Siciliana ZA per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani e di Regione Siciliana Commissione Tecnica Specialistica per Le Autorizzazioni Ambientali;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 settembre 2024 la dott.ssa Viola Montanari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato la ricorrente ha dedotto di avere presentato in data 23 dicembre 2020, all’Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Sicilia istanza per il rilascio del provvedimento di Valutazione d’Impatto Ambientale (“VIA”) ai sensi dell’art. 23, co. 1 del D.Lgs 152/2006, nell’ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell’art. 27 bis del D.Lgs 152/2006 al fine di ottenere tutte le autorizzazioni necessarie per la costruzione e l’esercizio di un impianto eolico nel Comune di Buseto Palizzolo (TP), contrada Strafalcio.

2. La ricorrente ha poi così descritto l’incedere del procedimento:

-con Parere Istruttorio Intermedio n. 3/2022 del 14 gennaio 2022, la Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale (“CT”) ha evidenziato 31 criticità progettuali per le quali ha richiesto approfondimenti e integrazioni della documentazione;

-in data 1° settembre 2022, il Comune di Buseto Palizzolo ha trasmesso osservazioni contrarie al progetto basate sull’assunto che il Piano Nazionale per il IO ( LC IC GG ) redatto dal Ministero dell’Ambiente avrebbe individuato la presenza del IO in una zona limitrofa alla ZSC ITA 10008; con la conseguenza che l’alternativa “zero” sarebbe unica congrua al rispetto di valenze ambientali e paesaggistiche;

-in data 2 novembre 2022, la ZA per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani ha espresso parere contrario alla realizzazione del progetto ai sensi degli artt. 136, 142 e 152 del D.Lgs. 42/2004, «in quanto di eccessivo impatto visivo, con pregiudizio al contesto di particolare rilevanza, per la compresenza dei valori ambientali e storico-tradizionali (...) potrà prevedersi l’allontanamento degli aerogeneratori;

-in data 21 ottobre 2022, l’Assessorato ha indetto e convocato la Conferenza dei servizi in modalità sincrona per il giorno 3 novembre 2022. Nell’ambito della prima e unica riunione della Conferenza, l’Amministrazione procedente ha ritenuto conclusa la fase riferita alla VIA e ha concesso a Ginosa un termine di 15 giorni dalla data di comunicazione del verbale per la trasmissione di osservazioni ai pareri della ZA e del Comune di Buseto Palizzolo; infine, ha demandato alla CT l’adozione del parere istruttorio conclusivo;

-con nota del 10 novembre 2022, il Comando del Corpo Forestale ha ritenuto di non doversi esprimere in relazione al movimento terra per la realizzazione del progetto, non ricadendo quest’ultimo in zone sottoposte a vincolo idrogeologico;

-a 5 mesi sia dalla data di avvio della Conferenza dei Servizi, sia dalla data in cui l’Amministrazione procedente ha demandato i successivi adempimenti alla CT per l’adozione del PIC, con nota del 31 marzo 2023 la Società ha intimato la conclusione del procedimento, nonché l’attivazione di poteri sostitutivi ai sensi dell’art. 2, co. 9 bis della L. 241/1990;

-in data 31 marzo 2023, la CT ha adottato il PIC recante “parere non favorevole di compatibilità ambientale”, sull’asserito presupposto che 13 dei 30 rilievi del PII non fossero stati superati dall’integrazione progettuale di Ginosa, conseguente alle criticità individuate;

-sulla scorta del PIC della CT, con nota prot. n. 26860 del 17 aprile 2023 la Regione ha comunicato a Ginosa il preavviso di rigetto all’istanza di autorizzazione, concedendo termine di dieci giorni per la presentazione di osservazioni e controdeduzioni;

-con nota n. 62795 del 4 maggio 2023, l’Ufficio del Genio Civile di Trapani ha emesso il parere positivo alla realizzazione e all’esercizio delle linee MT e AT ai sensi dell’art. 111 del R.D. 1775/1933;

-con Parere Tecnico n. 483 del 31 agosto 2023 la CT ha ribadito il parere negativo di compatibilità ambientale;

-dopo ulteriori 5 mesi, con D.A. n. 377 del 4 ottobre 2023 l’Amministrazione procedente ha espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale e di Valutazione di Incidenza Ambientale in relazione al progetto presentato da Ginosa, disponendo altresì che il PIC n. 154/2023 del 31 marzo 2023 della CT e il Parere tecnico n. 483/2023 del 31 agosto 2023 della CT costituissero parte integrante e sostanziale del diniego.

3. Con un primo motivo ( Violazione del principio di prevalenza dell’inte8 resse pubblico degli impianti alimentati da fonti rinnovabili; violazione dell’art. 12, co. 1, d.lgs. 387/2003; violazione dell’art. 7 bis, comma 2 bis, d.lgs. 152/2006; eccesso di potere per illogicità manifesta ) ha dedotto che, sulla scorta della normativa eurounitaria e interna, l’interesse pubblico alla realizzazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili può essere sacrificato solo in presenza di una grave compromissione degli interessi ambientali e paesaggistici.

4. Con un secondo motivo ( Violazione dell’art. 97 cost, violazione degli artt. 1, 3, 10 bis, l. 241/1990; violazione degli art. 136, 142, 146 e 154 Del d.lgs. 42/2004; difetto di istruttoria; violazione 11 Dell’art. 10 l.r. 16/1996; travisamento dei presupposti, Contraddittirieta’, illogicita’ e sviamento ) ha censurato, in particolare, il parere della CT nella parte in cui afferma che il nuovo tracciato del cavidotto MT, individuato a seguito della richiesta di modifica progettuale avanzata con il parere intermedio, impatterebbe su “Habitat prioritario 6220” e sarebbe adiacente alle “aree boscate (fasce di rispetto)”.

4.1. Vero è che la modifica al tracciato del cavidotto MT ha comportato l’interessamento di un breve tratto (di circa 600 metri su una lunghezza totale del cavidotto di 4,5 km) perimetrale della ZSC ITA010008 - Complesso Monte Bosco e Scorace, tuttavia, la CT non considera che il progetto prevede la realizzazione di un cavidotto interrato sotto una pista agricola già esistente con una tecnica che non comporta sommovimento di terra.

4.2. Come descritto nello Studio di Incidenza il cavidotto MT: i) attraversa per un breve tratto di circa 95 metri l’habitat prioritario 6220; ii) lambisce per un breve tratto di circa 50 metri l’habitat prioritario 6220. Ad avviso della ricorrente lo studio di incidenza prenderebbe in considerazione in maniera approfondita la inter-relazione tra il cavidotto e l’habitat prioritario 6220, escludendo una qualsiasi incidenza negativa anche in considerazione della tecnica usata di perforazione orizzontale teleguidata, che non produce movimento terra e non impatta sulla superficie.

4.3. Quanto alla adiacenza con le aree boscate (fascia di rispetto), come dimostrato nella Relazione Generale, l’area boscata più vicina agli aerogeneratori (Bosco Scorace), si trova a circa 700 metri a sud-est degli aerogeneratori WTG1 e WTG2, ben oltre il limite minimo di 200 metri. Solamente un breve tratto del cavidotto MT (di circa 140 m) attraversa le aree boscate. Tuttavia, non si tratta di una “costruzione”, preclusa dalla norma di cui all’art. 10 della L.R. 6 aprile 1996, n. 16; inoltre, il cavidotto è destinato ad essere interrato sotto la pista agricola già esistente.

5. Con il medesimo motivo, ha poi censurato il parere della ZA (ripreso anche nel parere

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