TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2018-07-03, n. 201804400
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Pubblicato il 03/07/2018
N. 04400/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01327/1999 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1327 del 1999, proposto da:
G D M e M E G, rappresentati e difesi dagli avvocati D B e C I con i quali elettivamente domicilia in Napoli alla via S. Pasquale di Chiaia n. 55;
contro
Comune di Capri, in persona del rappresentante legale p.t., non costituito in giudizio;
per l’annullamento
dell’ordinanza n. 171 del 20 novembre 1998 con la quale il Comune di Capri ha ingiunto la demolizione delle opere abusivamente realizzate;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 20 giugno 2018 la dott.ssa Paola Palmarini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza con la quale il Comune di Capri dopo aver respinto la domanda di condono edilizio presentata in data 23 febbraio 1995 (prot. n. 28025) ai sensi della legge n. 724/1994 per delle opere realizzate in ampliamento del manufatto sito alla via Matermania n. 48, ne ha ingiunto la demolizione.
A sostegno del gravame deducono varie censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
A seguito della morte del difensore del Comune di Capri il processo è stato interrotto con l’ordinanza n. 4454 del 20 settembre 2017.
I ricorrenti lo hanno riassunto nei termini di legge ma il Comune non si è costituito.
Con decreto n. 842/2018 è stato revocato il decreto di perenzione n. 19846/2012.
Il fascicolo di causa è stato ricostituito dopo che era andato smarrito all’interno del Tribunale.
Con memoria depositata in data 18 maggio 2018 parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento del gravame.
Alla pubblica udienza del 20 giugno 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Il Comune di Capri con provvedimento del 28 aprile 1998 ha respinto la domanda di condono presentata in data 23 febbraio 1995 (prot. 28025) avente ad oggetto le seguenti opere edilizie: “a) realizzazione di una camera, di un soggiorno, di un ingresso e di porzione del servizio igienico/sanitario, il tutto in ampliamento dell’appartamento per una superficie utile complessiva ad uso residenziale di mq. 51,24 e una volumetria v.p.p. di circa mc. 208,57;b) esecuzione di opere edilizie esterne di cui alla tipologia 7 comma “b”, e precisamente, sistemazione dell’area circostante l’appartamento mediante la posa in opera di pavimentazione”.
A sostegno del gravame i ricorrenti deducono, oltre all’illegittimità derivata dell’ordinanza di demolizione, anche il difetto di motivazione della stessa sia in ordine alla “conseguenza edilizia della demolizione sia in ordine alla conseguenza ambientale”;lamentano, inoltre, la mancata previa acquisizione di un parere tecnico.
Osserva di contro il Collegio che il provvedimento adottato dal Comune è la conseguenza necessitata del rigetto della domanda di condono. In altri termini, a fronte delle descritte emergenze istruttorie la realizzazione delle opere in contestazione, in mancanza dei prescritti titoli abilitativi, di per se stessa, fondava la reazione repressiva dell’organo di vigilanza senza la necessità di motivare in ordine agli eventuali effetti della sanzione ripristinatoria e/o acquisire il parere di un organo tecnico.
Al riguardo, deve, essere ribadito che, nel modello legale di riferimento non vi è spazio per apprezzamenti discrezionali, atteso che l’esercizio del potere repressivo mediante applicazione della misura ripristinatoria costituisce atto dovuto: l’atto può ritenersi sufficientemente motivato per effetto della stessa descrizione dell’abuso accertato, presupposto giustificativo necessario e sufficiente a fondare la spedizione della misura sanzionatoria.
Da quanto precede il ricorso deve essere respinto.
Non essendosi costituita l’amministrazione resistente nulla va disposto in relazione alle spese di lite.