TAR Trento, sez. I, sentenza 2016-03-10, n. 201600133

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trento, sez. I, sentenza 2016-03-10, n. 201600133
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trento
Numero : 201600133
Data del deposito : 10 marzo 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00386/2015 REG.RIC.

N. 00133/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00386/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 386 del 2015, proposto da:
E G, rappresentata e difesa dagli Avv.ti G M F e G B, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. M Z in Trento, Via Oss Mazzurana n.72;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento, nei cui uffici in Trento, largo Porta Nuova n. 9, è pure per legge domiciliato;

per l'ottemperanza

al decreto della Corte d’Appello di Trento n. 113/2015 V.G., n. 127 Cron. e n. 226 Rep., depositato il 27.4.2015, di equa riparazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali, per mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo (Legge Pinto).


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti di causa;

Visti gli artt. 112, 113 e 114 del cod. proc. amm.;

Visto l’art. 34, co. 5, del cod. proc. amm.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2016 il Cons. Paolo Devigili e udito il difensore di parte ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con decreto di data 27 aprile 2015, nel giudizio promosso ex lege n. 89/2001 sub n. 113/15 V.G., la Corte d’Appello di Trento ha ingiunto al Ministero della Giustizia, per l’irragionevole durata di un processo, il pagamento a favore della ricorrente della somma di Euro 7.200,00, oltre alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 540,00 ed accessori di legge.

2. Il predetto decreto non è stato opposto, come da attestazione rilasciata dalla competente cancelleria, e tuttavia l’amministrazione ministeriale non ha provveduto ad effettuare il pagamento di quanto dovuto.

3. Da ciò è conseguito il ricorso in esame, promosso ex art. 112 e segg. del cod. proc. amm., con cui l’interessata chiede che venga ordinato all’amministrazione di ottemperare al predetto decreto, instando per la nomina di un Commissario ad acta nel caso di perdurante inadempimento, oltre alla rifusione delle spese del presente giudizio.

4. Nel corso del procedimento si è costituito il Ministero della Giustizia, depositando gli ordinativi di pagamento attestanti l’avvenuto pagamento, intervenuto in data successiva all’attivazione del presente giudizio, delle somme liquidate dalla Corte trentina ed instando per la declaratoria di intervenuta cessazione della materia del contendere.

5. Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’udienza camerale del giorno 25 febbraio 2016, nel corso della quale il difensore di parte ricorrente, dato atto dell’intervenuto pagamento, ha insistito per la rifusione delle spese del presente giudizio.

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