TAR Catania, sez. IV, sentenza 2016-12-13, n. 201603231

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, sentenza 2016-12-13, n. 201603231
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201603231
Data del deposito : 13 dicembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/12/2016

N. 03231/2016 REG.PROV.COLL.

N. 03067/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3067 del 2014, proposto da:
S L, rappresentato e difeso dall'avvocato Cintolo Emilio C.F. CNTMLE78H16H163A, con domicilio eletto presso Platania Enrico in Catania, corso delle Province, 203;

contro

Questura di Ragusa, in persona del Questore p.t.;

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro legale rappresentante p.t., entrambi rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, ed ivi domiciliati in via Vecchia Ognina, 149;

per l'annullamento

-del decreto cat. A. 12 Str - n. 10/2014 - Questura di Ragusa - Ufficio immigrazione, emesso dal Questore della provincia di Ragusa il 21-10-2013, con cui è stata respinta l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno;

- di ogni altro atto connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Ragusa e del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2016 il dott. Gustavo Giovanni Rosario Cumin e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il Sig. S Lc, cittadino albanese, con ricorso notificato il 06/12/2014 e depositato presso gli uffici di segreteria del giudice adito il 18/12/2014, impugnava il Decreto del Questore della Provincia di Ragusa Cat.A. 12 Str. n. 10/2014 con il quale era stata respinta la richiesta idi rinnovo del proprio permesso di soggiorno del 28/02/2012, in quanto egli era stato (implicitamente) ritenuto essere un soggetto socialmente pericoloso in base alla rilevazione delle circostanze appresso elencate:

1) sentenza penale di condanna del 16/04/1998, divenuta irrevocabile il 15/03/1999, della sezione staccata di Castelfiorentino della Pretura di Firenze a 8 mesi di reclusione 800.000 lit. di multa per il reato di ricettazione continuata in concorso;

2) pendenza di procedimenti penali di cui agli artt. 73 e 80 D.P.R. n. 309/1990m 629, comma 1 e 2, c.p., 628, comma 1 e 3, c.p., art. 2 e 4 L. n. 893/1967;

3) “ controlli in cui è risultato in compagnia di persone pregiudicate anche per reati inerenti gli stupefacenti e di elevato spessore criminale

L’Amministrazione intimata si costituiva in giudizio a mezzo del competente ufficio dell’Avvocatura dello Stato, con deposito di memoria meramente formale in segreteria il 12/01/2015.

Il Collegio accoglieva la domanda cautelare proposta con il ricorso in epigrafe in considerazione della mancata specifica contestazione da parte della Amministrazione intimata nell’errore ad essa ascritto nell’imputare la sentenza penale sub 1) al ricorrente, piuttosto che ad un omonimo dello stesso nato a Valona il 1973 (piuttosto che a Tirana il 1976, così come invece il ricorrente).

L’Amministrazione intimata depositava ulteriore dettagliata memoria in segreteria il 31/08/2016.

In data 01/12/2016 aveva luogo l’udienza pubblica per l’esame del ricorso in epigrafe, nel corso della quale il rappresentante dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato eccepiva una sopravvenuta causa di improcedibilità di ricorso in epigrafe in ragione dell’esito, negativo per il ricorrente, di altro giudizio promosso presso questo stesso ufficio giudiziario.

Il ricorso veniva rimesso in decisione.

Al provvedimento impugnato con il ricorso in epigrafe, ovvero il decreto cat. A. 12 Str - n. 10/2014 - Questura di Ragusa - Ufficio immigrazione, emesso dal Questore della provincia di Ragusa il 21-10-2013, ha fatto seguito il Decreto – parimenti di diniego del richiesto rinnovo del permesso di soggiorno al ricorrente - del Questore della Provincia di Ragusa Cat.A 11/Imm/DIV P.A.S. – n. 506/2014.

Il secondo provvedimento è stato però confermato nella sua legittimità dalla sentenza breve n. 2900/2015 pronunciata sul ricorso rubricato a n. 2458/2015 N.R.G., in quanto “ con riguardo al reato di rissa per il quale il ricorrente è stato condannato sentenza penale della Corte di Appello di Catania, divenuta irrevocabile il 03/01/2024 (rectius: 2014) , il Collegio ritiene che ciò legittimi l’opinione dell’Amministrazione intimata circa il permanere di “condizioni di pericolosità sociale del suddetto cittadino albanese”, quale formula che traduce il ritenere lo stesso “una minaccia per l’ordine pubblico” a mente del terzo comma dell’art. 4 del D. Lgs. n. 286/1998”.

La giurisdizionalmente acclarata legittimità del successivo decreto di rigetto del Questore della Provincia di Ragusa Cat.A 11/Imm/DIV P.A.S. – n. 506/2014 toglie quindi ogni pratica rilevanza ad una decisione nel merito del ricorso che ha ad oggetto la legittimità del precedente decreto cat. A. 12 Str - n. 10/2014 - Questura di Ragusa - Ufficio immigrazione, emesso dal Questore della provincia di Ragusa il 21-10-2013;
sicchè in relazione a quest’ultimo deve ritenersi essere maturata una causa di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Il Collegio, conclusivamente pronunciando, dichiara pertanto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso in epigrafe.

Tenuto conto del diverso segno della decisione assunta in sede cautelare, il Collegio ritiene ricorrere giustificati motivi per compensare interamente fra le parti le spese di lite.

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