TAR Trieste, sez. I, decreto decisorio 2010-09-10, n. 201000687
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N. 00687/2010 REG.DEC.
N. 00513/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
Sul ricorso numero di registro generale 513 del 2005, proposto da:
Sme Gradisca D'Isonzo Srl, rappresentato e difeso dagli avv. B B, Giuseppe Sbisa', con domicilio eletto presso il secondo in Trieste, via Donota 3;
contro
Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia, rappresentato e difeso dall'V M, domiciliata per legge in Trieste, piazza Unita' D'Italia 1;Comune di Gradisca D'Isonzo;
per l'annullamento
- della deliberazione della Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia n. 1897 del 28 luglio 2005, trasmessa in copia alla ricorrente con nota della Regione Friuli Venezia Giulia – Direzione regionale delle attività produttive prot. 25477/PROD/COMM. del 29 agosto 2005
- del verbale di data 16 giugno 2005, arg. N. 7 della Commissione regionale Friuli Venezia Giulia prevista dall’art. 17 della legge 11 giugno 1971 n. 426 e dall’art. 7 della l.r. 13 dicembre 1971 n. 56
- della nota prot. P.M.T/8115 datata 11 maggio 2005 della Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto
- dell’atto eventualmente adottato dall’Amministrazione comunale di Gradisca d’Isonzo per il rigetto della richiesta di autorizzazione commerciale sulla base della deliberazione della Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia n. 1897 del 28 luglio 2005 o se del caso del silenzio rigetto da parte dell’Amministrazione comunale eventualmente formatosi sulla ridetta richiesta di autorizzazione commerciale
- della nota della Regione Friuli Venezia Giulia- Direzione regionale delle attività produttive prot. n. 25477/PROD/COMM datata 29 agosto
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'art.9 della legge 21 luglio 2000, n. 205;
Considerato che i difensori dei ricorrenti in data 22 luglio 2010 hanno depositato atto di rinuncia al ricorso;
Considerato che tale rinuncia è rituale e di essa va dato atto;
Ritenuto che, conseguentemente, deve dichiararsi il ricorso estinto per rinuncia;
Ritenuto che sussistono giusti motivi per compensare le spese.