TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2024-01-11, n. 202400560

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2024-01-11, n. 202400560
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202400560
Data del deposito : 11 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/01/2024

N. 00560/2024 REG.PROV.COLL.

N. 13447/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il LA

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13447 del 2023, proposto da:
Consorzio Stabile Build S.c. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale capogruppo mandataria del RTI con ON Società Consortile a r.l.in relazione alla procedura CIG 9877017446, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Mollica e Francesco Zaccone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, 8^ Reparto Infrastrutture Demanio e Servitù Militari, in persona del legale rappresentate p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

ER MP S.r.l.u., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Bertini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- degli atti e delle operazioni concernenti la procedura negoziata relativa ai “Lavori di ripristino dell'impermeabilizzazione degli Edifici nr 56 bis, 56, 58 e 64 ai sensi del D.lgs. 81/08, ricerca e riparazione di perdita d'acqua nel sedime di Via Chiesa del Presidio ed opere complementari - Roma – Cecchignola – Via Giorgio Pelosi, 81 – Caserma “SANI””, nella parte in cui con gli stessi si è disposto l'annullamento in autotutela dell'aggiudicazione precedentemente disposta in favore del Consorzio Stabile Build dalla gara e, in particolare:

- del decreto n. 317 del 2.10.2023 recante provvedimento di annullamento dell'aggiudicazione;

- della nota del 3.10.2023 a mezzo della quale è stata data comunicazione dell'annullamento dell'aggiudicazione;

- della nota prot. n. 16814 del 22.9.2023 con cui è stata data comunicazione di avvio del procedimento di annullamento in autotutela;

- del verbale n. 67247 della seduta di gara del 19.7.2023, in cui è stata valutata la documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici;

- di tutti gli altri verbali di gara (anche istruttori), pur se non conosciuti;

- della proposta di aggiudicazione nei confronti della ER MP S.r.l.;

- dell'eventuale aggiudicazione disposta in favore della ER MP S.r.l.;

- delle valutazioni e determinazioni (anche istruttorie) assunte dal Seggio di gara in vista ed in occasione dell'annullamento in autotutela dell'aggiudicazione;

- delle operazioni e delle attività di valutazione poste in essere dalla S.A. e di ogni ulteriore atto, operazione o valutazione adottati o posti in essere dall'Amministrazione in dipendenza ed in relazione di tali valutazioni e verifiche;

- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso o conseguente ancorché non conosciuto.

CON RICHIESTA: - di subentro dell'odierno ricorrente nel contratto eventualmente stipulato con il concorrente controinteressato, previa dichiarazione d'inefficacia del contratto stesso ex artt. 121 e/o 122 del c.p.a., non comportando i vizi dedotti l'obbligo di rinnovare l'intera procedura gara;

- ovvero, in via subordinata, ove in corso di causa la pretesa al conseguimento di tale bene della vita dovesse risultare impossibile per fatto indipendente da volontà e/o colpa dell'odierno ricorrente, con richiesta di condanna dell'Ente intimato al risarcimento per equivalente del pregiudizio patito.

B) Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da ER MP S.r.l.u. il 23/10/2023:

per l'annullamento, previa sospensione

degli atti e esiti della procedura negoziata “impermeabilizzazione degli Edifici nr 56 bis, 56, 58 e 64 ai sensi del D.lgs. 81/08, ricerca e riparazione di perdita d'acqua nel sedime di Via Chiesa del Presidio ed opere complementari - Roma – Cecchignola – Via Giorgio Pelosi, 81 – Caserma “SANI”, in specie:

- del decreto n. 317 del 2.10.2023 di annullamento dell'aggiudicazione (Doc. 13 Build) e nota del 3.10.2023 di sua comunicazione (Doc. 14 Build); - nota 16814 del 22.9.2023 di avvio del procedimento di autotutela (Doc. 9 Build); - del verbale n. 67247 della seduta di gara del 19.7.2023 (Doc. 5 Build), dei verbali di gara, della proposta di aggiudicazione a ER MP S.r.l.; delle valutazioni e determinazioni del Seggio di gara ai fini dell'annullamento in autotutela dell'aggiudicazione; e presupposti, connessi e conseguenti;

nonché a seguito del presente ricorso incidentale “condizionato”

degli atti di gara, dell'avvio del procedimento di autotutela e relativi atti (Doc. 9 Build), del decreto n. 317 del 2.10.2023 di annullamento dell'aggiudicazione (Doc. 13 Build), e ove occorra, del verbale del 19.7.2023 (Doc. 5 Build) e del decreto n. 207 del 22.8.2023 (Doc. 6 Build) e relative comunicazioni, in parte qua, e con riserva di istanza risarcitoria.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e dell’8^ Reparto Infrastrutture Demanio e Servitu' Militari e di ER MP S.r.l.u;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2023 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Il presente giudizio, instaurato dal Consorzio Stabile Build S.c.a r.l. con ricorso depositato in data 13.10.2023, concerne la gara (procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell’art. 63 del D.lgs. n. 50/2016) indetta dal Ministero della Difesa - 8° Reparto, “Cecchignola - Caserma “SANI”, per l’affidamento dei lavori di “ripristino dell’impermeabilizzazione degli Edifici nn. 56 bis, 56, 58 e 64 ai sensi del D.lgs. 81/08, ricerca e riparazione di perdita d’acqua nel sedime di Via Chiesa del Presidio ed opere complementari - Roma – Cecchignola – Via Giorgio Pelosi, 81 – Caserma SANI” (CIG 9877017446).

L’importo a base di gara era di Euro 968.345,80 IVA esclusa, di cui Euro 38.872,85 (importo non soggetto a ribasso) per l’attuazione del piano di sicurezza.

Poiché la lettera di invito risale del 15.6.2023 (doc. 1 ric.), la gara era soggetta all’applicazione del D.Lgs. 50/2016.

Alla gara hanno partecipato due soli concorrenti: la ER MP S.r.l. che ha offerto un ribasso dello 0,800 % e il Consorzio Stabile Build, in proprio e quale capogruppo mandatario del RTI con la mandante Conart Società Consortile a r.l., che ha invece proposto un ben più consistente ribasso del 21,0000 %.

Pertanto, in applicazione del criterio del minor prezzo previsto dalla lettera di invito (punto IV.2), l’appalto veniva aggiudicato al Consorzio ricorrente.

Tuttavia a seguito della presentazione in data 18.9.2023, da parte della ER MP, di apposita istanza di autotutela al fine di ottenere l’annullamento di detta aggiudicazione (in primo luogo, per l’insussistenza dei requisiti SOA stante il mancato possesso in capo alle consorziate CE e Nomentana dei requisiti di qualificazione richiesti dalla lex specialis; in secondo luogo, per l’insussistenza dei requisiti generali in virtù delle vicende pregresse dichiarate dai consorzi Build e Conart, da valutarsi, secondo la prospettazione fornita dalla ER MP, quali cause ostative all’aggiudicazione della commessa in esame – con nota prot. n. 16814 del 22.9.2023, la S.A. dava avvio al procedimento di annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione il quale si concludeva con l’adozione del decreto n. 317 del 2.10.2023, che ha annullato in autotutela l’aggiudicazione definitiva della gara già deliberata in favore del Consorzio odierno ricorrente con decreto n. 270 del 22.8.2023.

Con il ricorso in disamina il Consorzio Stabile Build S.r.l., in proprio e quale capogruppo mandatario del RTI con ON Società Consortile a r.l., ha impugnato il menzionato decreto n. 317 del 2.10.2023 di annullamento dell’aggiudicazione e tutti gli atti ad esso connessi e presupposti.

2. L’annullamento dell’aggiudicazione è stata testualmente motivata dalla S.A. nei termini che seguono (v. doc. 13 ric.): “questa stazione appaltante nell’ambito delle prerogative di cui all’art.80 co.5 let. “c” ter, in sede di annullamento in autotutela è stata chiamata a valutare l’esclusione del R.T.I. CONSORZIO STABILE BU s.c. a r.l., statuisce infatti la prefata norma di escludere dalla gara “l’operatore economico [che] abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravita’ della stessa”; a tal uopo non può non valutarsi la Sentenza del Consiglio di Stato n. 3453/2022 relativa a gara d’appalto del luglio 2020 ( ove è stata annullata un’aggiudicazione al Consorzio Build rimettendo all’apprezzamento della Stazione appaltante) ove viene sancito che “…Facendo applicazione dei suesposti principi al caso in esame, va osservato come risulti pacifico che nella specie è stata disposta dal Comune di Alghero il 5 agosto 2020 direttamente a carico (anche) del Consorzio S.B. una risoluzione per inadempimento del contratto d'appalto per lavori di ampliamento dell'impianto natatorio comunale con realizzazione di nuova piscina coperta (cfr. al riguardo, tra l'altro, anche l'atto di citazione, nonché l'autorizzazione alla costituzione in giudizio del Comune di Alghero, in atti, oltre alle risultanze di altra procedura di gara in cui pure si dà conto delle dichiarazioni del Consorzio circa la risoluzione del contratto in danno dello stesso, oltreché della consorziata esecutrice; come dedotto dall'appellante, dalla memoria difensiva in 4 di

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