TAR Salerno, sez. II, sentenza 2010-04-15, n. 201003910
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Testo completo
N. 03910/2010 REG.SEN.
N. 02501/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 2501 del 2004, proposto da:
M A, rappresentato e difeso dagli avv. G e W M, con domicilio eletto in Salerno presso il loro studio alla via Papio 22, e dall'avv. A R, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, C.Vitt.Emanuele N. 127;
contro
Regione Campania, in persona del Presidente in carica della giunta regionale, rappresentato e difeso dall'avv. R S, con domicilio eletto in Salerno, c.so Garibaldi,33 c/o Avv.Regionale;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della nota PROT.0414196/04 recante diniego di inquadramento nella prima qualifica dirigenziale a far data dall’inquadramento nei ruoli della giunta regionale della Campania;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Campania;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2010 il dott. Filippo Portoghese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con atto notificato il 23/7/2004 e depositato il 17/9 successivo, il ricorrente ha impugnato il provvedimento specificato in epigrafe con cui è stato negato il suo inquadramento nella prima qualifica dirigenziale.
Ha premesso di essere stato comandato nel 1986 presso la giunta regionale della Campania con trattamento economico dell’ottavo livello, e di aver conseguito nel 1987 l’inquadramento nella nona qualifica funzionale, profilo funzionale di direttore amministrativo.
Ha aggiunto di aver espresso opzione per l’inquadramento nei ruoli regionali, ai sensi della L. R. n. 18/1987 e di aver svolto sempre funzioni di responsabile di settore, tanto che con delibera n. 5439/1991 veniva proposto l’inquadramento nella prima qualifica dirigenziale.
Ha precisato che tale delibera veniva gravata di richiesta di chiarimenti da parte della CCARC. e pertanto la Giunta Regionale, con delibera n. 292/1992, formalizzava la graduatoria della 1^ qualifica dirigenziale estromettendo il ricorrente.
Ha chiarito che successivamente la GR. Proponeva nuovamente il suo inquadramento nella 1^ qualifica dirigenziale dall’8/5/90 con delibera n. 376/1992, anch’essa gravata di richiesta di chiarimenti, e che solo sei anni dopo la sua opzione il ricorrente è stato inquadrato nell’VIII livello funzionale, mentre altri interessati che versavano nella sua stessa situazione hanno ottenuto un inquadramento superiore.
Ha dedotto i seguenti motivi: 1) violazione dell’art. 3 L. n. 241/1990 e degli artt. 24 e 97 Cost. ed eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria in quanto il provvedimento impugnato sarebbe sprovvisto del requisito della motivazione;2) violazione della LR. N. 33/1983 in quanto l’istante, in base alle mansioni espletate ed ai titoli in suo possesso, avrebbe diritto all’inquadramento superiore;3) eccesso di potere per disparità di trattamento in quanto altri dipendenti nelle sue stesse condizioni hanno ottenuto un trattamento più favorevole.
Costituitasi in giudizio, la Regione Campania si è opposta all’accoglimento del gravame siccome inammissibile ed infondato.
In memoria il ricorrente ribadiva la propria tesi.
DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Invero, l’art. 69 del D.Lgs. n. 165/2001 dispone espressamente che “sono attribuite al Giudice Ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all’art. 63 del presente decreto relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30/6/98. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15/9/2000”.
Il presente ricorso pertanto, proposto nel 2004, va dichiarato inammissibile, poiché afferente ad una questione insorta prima del 30/6/1998 e azionata successivamente al 15/9/2000 (per tutte, v. sentenza di questa Sezione n. 3432 del 16/10/2008 e giurisprudenza ivi citata).
In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.
Si ravvisano peraltro giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.