TAR Venezia, sez. I, sentenza 2009-04-09, n. 200901206

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. I, sentenza 2009-04-09, n. 200901206
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 200901206
Data del deposito : 9 aprile 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00609/2008 REG.RIC.

N. 01206/2009 REG.SEN.

N. 00609/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 609 del 2008, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. F P, con domicilio eletto in Venezia presso la Segreteria della Sezione, a’ sensi e per gli effetti dell’art. 35 del T.U. approvato con R.D. 26 giugno 1924 n. 1054,

contro

Ministero della Difesa - Roma - (Rm), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Venezia, San Marco, 63;

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,del documento caratteristico recante numero d’ordine 61 e del giudizio valutativo ivi espresso per il periodo 1 novembre 2006 – 31 ottobre 2007 riguardante il ricorrente;
nonché di ogni altro atto presupposto e conseguente;
e per la condanna del Ministero della Difesa al risarcimento del danno discendente dagli atti impugnati.

.


Visto il ricorso con i relativi allegati, notificato il 14 marzo 2008 e depositato il 2 aprile 2008;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa - Roma - (Rm);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17/12/2008 il dott. Fulvio Rocco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1.1.Il ricorrente, -OMISSIS- -OMISSIS-, è Tenente Colonnello dell’Arma dei Carabinieri proveniente dal 164° Corso dell’Accademia Militare di Modena, da lui concluso con la nomina a Sottotenente in data 29 ottobre 1984.

Il -OMISSIS- espone e documenta che nell’assolvere agli incarichi e alle funzioni a lui affidate, nonché nel disimpegno dei vari comandi previsti per la progressione di carriera degli Ufficiali dell’Arma, ha sempre ottenuto valutazioni decisamente lusinghiere del proprio operato da parte della superiore scala gerarchica.

In particolare, dopo aver ricevuto nelle prime quattro schede valutative della sua carriera di Ufficiale dei Carabinieri la qualificazione finale di “Superiore alla media”, egli ha conseguito, sin dal 1991, in modo costante e continuo -eccettuata l’unica parentesi del documento caratteristico n. 29, concernente il periodo 9 ottobre 1994 - 20 agosto 1995, che lo ha visto giudicato con la qualifica finale di “Superiore alla media”- la massima qualificazione espressa con il giudizio di “Eccellente”.

Il -OMISSIS- rimarca – altresì – che alla qualificazione apicale attribuitagli in questi ultimi diciassette anni di carriera è stata per ben sedici volte unita la nota di compiacimento;
più esattamente, per sette anni il giudizio di eccellenza è stato affiancato dalla nota di “vivo compiacimento” e per ulteriori otto anni il giudizio apicale è stato contrassegnato e sottolineato dalla nota di “vivissimo compiacimento” da parte dei superiori.

Il -OMISSIS- è stato nominato Tenente Colonnello con anzianità assoluta a decorrere dal 31 dicembre 2003 e nelle valutazioni ricevute in questo grado ha riportato le seguenti qualifiche finali: periodo di valutazione 2003 - 2004 “Eccellente con vivo compiacimento;
periodo di valutazione 2004 - 2005 “Eccellente con vivissimo compiacimento” - periodo di valutazione 2005 - 2006 “Eccellente con vivo compiacimento”.

Il -OMISSIS- espone, quindi, di essere stato preposto in data 19 settembre quale Comandante al Comando Provinciale Carabinieri di Trento, ottenendo nello svolgimento di tale incarico l’anzidetto giudizio di eccellenza “con vivissimo compiacimento” per il periodo 2005 – 2006.

A seguito di una denuncia penale presentata a suo carico alla Procura della Repubblica di Trento da parte del Generale di Brigata-OMISSIS-, Comandante della Regione Carabinieri Trentino Alto Adige, il -OMISSIS- – nonostante non sussistesse obbligo alcuno al riguardo – ha chiesto e ottenuto di essere trasferito ad altra sede con decorrenza 25 novembre 2007.

Il 12 novembre 2007 il medesimo Comandante della Regione Carabinieri Trentino Alto Adige ha chiuso le note caratteristiche del Tenente Colonnello -OMISSIS- formulando, quale Compilatore, il seguente giudizio finale: “Il Ten. Colonnello -OMISSIS- -OMISSIS- è Ufficiale superiore in possesso di validi requisiti morali, militari e di carattere. Aggiornato sotto il profilo professionale ha operato nel contesto della sua azione di Comando configurando qualche perplessità, mostrando di non aderire completamente a direttive impartitegli nel settore del controllo del personale, assumendo talvolta atteggiamenti distaccati che non gli hanno consentito di poter entrare in modo positivo nelle problematiche dei reparti da lui dipendenti. Ha altresì evidenziato di non uniformarsi a quanto previsto in termini di intervento diretto, al fine di valutare al meglio le situazioni createsi. Trattasi in sintesi di Ufficiale che, pur essendo preparato, pur presentandosi bene, pur mostrando sicurezza, ha deluso le aspettative che si potevano attendere dalle impostazioni mostrate. Il rendimento che nel complesso ne scaturisce è solo più che soddisfacente”.

La qualifica attribuita al -OMISSIS- da parte del Generale -OMISSIS- è, quindi, quella di “Superiore alla media”.

Il Comandante Interregionale Carabinieri “Vittorio Veneto” nell’esprimere a sua volta la propria valutazione sul -OMISSIS-, quale Revisore, ha redatto un giudizio di “non concordanza” con quello stilato dal Compilatore, provvedendo a mutare molti dei giudizi specifici contenuti nella scheda approntata dal dipendente Comandante della Regione e formulando il seguente Giudizio complessivo finale: “Il Ten. Col. -OMISSIS- -OMISSIS- ha confermato il possesso di un ottimo bagaglio di qualità di base, morali e militari, cui associa un vasto patrimonio culturale, costantemente aggiornato, ed una significativa e matura professionalità, validamente sviluppata in diversificate esperienze di servizio e sedimentata nell’incarico, ormai retto per il secondo anno. Fermo nei propri convincimenti, assai determinato nei propositi, schietto nel sostenere le proprie idee, ha continuato ad esercitare un’azione di comando supportata da solide motivazioni, concreta, coerente e finalizzata alla ricerca di congruenti ed efficaci soluzioni delle articolate problematiche gestionali ed operative, che per essere, talvolta, ancorata su posizioni personali non si è rivelata del tutto coincidente con quell(a) del Superiore diretto, nei cui riguardi ha denotato minore acquiescenza. Si tratta, in sintesi, di Ufficiale Superiore dalle chiare potenzialità che ha, comunque, assicurato un rendimento elevato, di talché l’enfatizzazione, in negativo, di alcuni aspetti professionali, che lungi dall’essere carenti, possono, semmai essere stati percepiti in misura discontinua, non è ritenuta pregiudizievole all’attribuzione della massima qualifica”, ossia quella di “Eccellente”.

1.2. Ciò posto, con il ricorso in epigrafe il -OMISSIS- chiede l’annullamento del proprio documento caratteristico recante numero d’ordine 61 e del relativo giudizio valutativo ivi espresso per il periodo di servizio 1 novembre 2006 – 31 ottobre 2007, nonché di ogni altro atto presupposto e conseguente.

Il ricorrente chiede – altresì - la condanna del Ministero della Difesa al risarcimento del danno discendente dagli atti impugnati.

Il ricorrente, dopo ave premesso che l’intervento di correzione in melius disposto dal Revisore sul giudizio reso dal Compilatore non ha comunque riportato i parametri di giudizio e la qualifica finale al livello apicale superlativo riportato costantemente in tutte le precedenti valutazioni e che pertanto l’annullamento degli atti impugnati e il conseguente, nuovo giudizio risulterebbero a lui indispensabili ai fini dell’avanzamento al grado superiore (laddove, rispetto alla valutazione ottenuta nel 2007, in quella avvenuta nel 2008 egli deduce di aver comunque subito un arretramento di ben cinque posizioni), deduce con un primo ordine di censure l’avvenuta violazione e falsa applicazione degli articoli 1 e 2 del D.P.R. 8 agosto 2002, n. 213, recante il Regolamento per la redazione dei documenti caratteristici del personale appartenente all’Esercito, alla Marina, all’Aeronautica e all’Arma dei Carabinieri come modificato dal D.P.R. 11 luglio 2006 n. 255, nonché l’avvenuta violazione delle Istruzioni sulla redazione dei documenti caratteristici del personale delle Forze Armate diramate con foglio n. MD/GSGDNA/002892 del 30 ottobre 2006 ed eccesso di potere per sviamento, avendo segnatamente riguardo alla mancata astensione del Gen. B.-OMISSIS- quale Compilatore del documento caratteristico qui impugnato.

Con un secondo ordine di censure il -OMISSIS- deduce invece l’avvenuta violazione dell’art. 3 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e delle predette Istruzioni sulla redazione dei documenti caratteristici del personale delle Forze Armate diramate con foglio n. MD/GSGDNA/002892 del 30 ottobre 2006, capitolo 3, § 5, lettera a), non essendo stata esplicitata nel documento impugnato una qualsivoglia motivazione sulla circostanza e sulle ragioni della mancata astensione da parte del Generale -OMISSIS-.

Con un terzo ordine di censure il ricorrente deduce l’avvenuta violazione dell’art. 7 del D.P.R. 213 del 2002 e delle anzidette Istruzioni sulla redazione dei documenti caratteristici del personale delle Forze Armate, capitolo3, § 1 e § 3, nonché eccesso di potere sotto i profili sintomatici dell’illogicità manifesta, del contrasto logico, dell’irragionevolezza e dello sviamento di potere, avuto riguardo all’intrinseca illogicità e contraddittorietà di taluni giudizi sintetici espressi dal Compilatore nella scheda di valutazione e all’asserita enfatizzazione in negativo di alcuni aspetti professionali così come valutati dal Compilatore medesimo.

Da ultimo, con un quarto e ultimo ordine di censure il ricorrente deduce eccesso di potere sotto il profilo sintomatico dell’illogicità manifesta, del contrasto logico e dell’irragionevolezza, nonché eccesso di potere per sviamento della funzione.

2. Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, concludendo per la reiezione del ricorso.

3. Con ordinanza n. 262 dd. 22 aprile 2008 la Sezione ha accolto la domanda di sospensione cautelare dell’impugnato documento caratteristico, “posto che dalla documentazione” sino a quel momento “acquisita al fascicolo processuale” constava “che il compilatore alla data del 12 novembre 2007 del documento caratteristico qui reso oggetto di impugnativa … avrebbe sottoscritto a carico del ricorrente un esposto – denuncia in data comunque antecedente alla compilazione anzidetta (cfr. doc.ti 1 e 15 di parte ricorrente), dovendo – per contro – astenersi dal giudizio”.

4. Avverso tale statuizione il Ministero della Difesa ha proposto ricorso in appello, ma con ordinanza n. 4503 dd. 26 agosto 2008 la Sezione IV del Consiglio di Stato ha respinto tale impugnativa, “considerato che, ad una sommaria delibazione, propria della fase cautelare, i motivi di appello” non apparivano “fondati, sussistendo generalmente il dovere di astensione per coloro che abbiano presentato esposti-denunce nei confronti dei destinatari del procedimento”.

5. A questo punto, peraltro, ancor prima della surriportata decisione cautelare del Consiglio di Stato, con nota Prot. D-M

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