TAR Firenze, sez. IV, sentenza 2024-07-17, n. 202400909

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. IV, sentenza 2024-07-17, n. 202400909
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202400909
Data del deposito : 17 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/07/2024

N. 00909/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01063/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1063 del 2023, proposto da
A A, rappresentato e difeso dall'avvocato A T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Città Metropolitana di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati F Z, C P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Montespertoli, non costituito in giudizio;

per l'ottemperanza della sentenza del T.A.R. Toscana, sez. I, n. 1508, pubblicata il 23.12.2022, notificata in data 13.01.2023, non impugnata e perciò passata in giudicato, quindi, per la conseguente declaratoria di nullità e inefficacia nonché, in via subordinata, previa conversione del rito, per l'annullamento del provvedimento della Città metropolitana di Firenze – P.O. T.P.L. Concessioni e autorizzazioni Codice della Strada prot. 0036201/2023 del 10.07.2023, comunicato in pari data a mezzo PEC, recante il diniego definitivo al nulla osta sull'istanza prot. 19377 del 21.05.2020 per l'autorizzazione di un accesso carrabile nel Comune di Montespertoli, lungo la S.P. n. 79 “Lucardese”.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Città Metropolitana di Firenze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2024 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso notificato il 5 ottobre 2023 e depositato il 9 ottobre 2023, il sig. A A ha chiesto l’ottemperanza e la corretta esecuzione della sentenza del T.A.R. Toscana, sez. I, n. 1508, del 23 dicembre 2022, non impugnata e perciò passata in giudicato, con conseguente declaratoria di nullità e inefficacia del provvedimento della Città metropolitana di Firenze del 10 luglio 2023, recante il diniego definitivo al nulla osta sull'istanza del 21 maggio 2020, presentata dal sig. Abati per l'autorizzazione di un accesso carrabile nel Comune di Montespertoli, lungo la S.P. n. 79 “Lucardese”. In via subordinata, previo mutamento del rito, il ricorrente ha chiesto l'annullamento del medesimo atto.

L’odierno ricorrente aveva presentato un’istanza alla Città Metropolitana di Firenze volta ad ottenere il parere di nulla-osta favorevole all’apertura di un accesso carrabile permanente lungo la S.P. 79 “Lucardese”, Via Lucardese n. 9, la cui autorizzazione finale è di competenza dell’amministrazione comunale.

La Città Metropolitana di Firenze si era inizialmente pronunciata con un diniego di nulla-osta, che era stato annullato da questo T.A.R., con la citata sentenza n. 1508 del 2022, per difetto di istruttoria in relazione alle valutazioni previste dall’art. 22, comma 9, del Codice della Strada e dall’art. 46, ultimo comma del relativo regolamento di attuazione.

In esecuzione di tale sentenza la Città Metropolitana di Firenze ha dunque riaperto l’istruttoria, comunicando poi i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ex art. 10 bis della L. n. 241 del 1990, ed effettuando un sopralluogo in data 28 aprile 2023 con i funzionari del Comune di Montespertoli per verificare lo stato dei luoghi ed effettuare le opportune valutazioni, anche alla luce delle osservazioni pervenute.

Con l’impugnato provvedimento del 10 luglio 2023, la Città Metropolitana di Firenze ha negato il rilascio del nulla-osta avendo riscontrato l’insussistenza dei presupposti per regolarizzare l’accesso esistente in base alle norme richiamate nella sentenza oggetto di esecuzione.

In particolare, il Comune, oltre alla piena accessibilità (pedonale) all'abitazione tramite due accessi già esistenti e alla presenza di posteggi pubblici per auto nei pressi dell'immobile, ha rilevato in sintesi che:

- l’accesso esistente sarebbe diverso da quello asseritamente autorizzato dal Comune nel 1997 e dunque sarebbe un accesso nuovo che non potrebbe beneficiare delle deroghe di cui agli artt. 22, comma 9, del Codice della Strada e 46, ultimo comma, del relativo regolamento di attuazione;

- in ogni caso l’accesso preesistente sarebbe stato concessionato illegittimamente dal Comune, ovvero in difetto competenza, in quanto nel 1997, anno del rilascio, il tratto di strada era di esclusiva proprietà e competenza della Città Metropolitana di Firenze la quale non aveva rilasciato alcuna concessione in favore del ricorrente;

- le sanatorie previste dall’art. 22, comma 9, del Codice della Strada, e dall’art. 46, ultimo comma del relativo regolamento di attuazione, si applicherebbero agli accessi preesistenti all’entrata in vigore del Codice (1992), mentre nel caso di specie l’accesso risalirebbe, al più, al 1997;
in ogni caso le condizioni della strada nel tratto interessato (in salita e in curva) non consentirebbero un’adeguata visibilità del veicolo in uscita dal passo carrabile e, viceversa, il conducente del veicolo in uscita non avrebbe sufficiente distanza per visualizzare in tempi di sicurezza i veicoli che sopraggiungono.

Con il primo motivo di ricorso il sig. Abati ha dedotto l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione e falsa applicazione dell'art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, dell'art. 44 del d.lgs. n. 507 del 1993, dell'art. 46 del Regolamento di attuazione al Codice della Strada e degli artt. 112 e 114 del c.p.a.;
nonché per violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost., nonché per eccesso di potere per falso presupposto in fatto e in diritto, carenza di motivazione, difetto di istruttoria, irrazionalità ed illogicità manifeste. In particolare, il ricorrente ha lamentato il fatto che nel secondo diniego (qui impugnato) la Città Metropolitana di Firenze aveva sollevato per la prima volta la questione della "novità" dell'accesso;
tale rilievo sarebbe precluso dall’esistenza di un primo giudicato di annullamento, trattandosi di circostanze già emergenti dagli atti dell’originaria istruttoria. In ogni caso, le lievi modifiche apportate non configurerebbero un "nuovo" accesso, trattandosi sempre e comunque dell'accesso carrabile all'autorimessa di Via Lucardese n. 9 a Montespertoli, autorizzato nel 1997 ma comunque preesistente all’entrata in vigore del Codice della strada.

Con il secondo motivo di ricorso si è in aggiunta denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 22 del d.lgs. n. 285 del 1992 (Codice della Strada) e dell’art. 46 del d.P.R. n. 495 del 1992 (Regolamento di attuazione del Codice della Strada) e, infine, l'eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, nonché l'irrazionalità ed illogicità manifeste dei provvedimenti impugnati.

Con il terzo motivo di censura si è dedotta la violazione e falsa applicazione del d.m. 19 aprile 2006 e del d.m. 5 novembre 2001 (recanti le norme tecniche per la costruzione “di nuove intersezioni sulle strade ad uso pubblico”), ritenuti dal ricorrente inapplicabili agli accessi già realizzati prima dell’entrata in vigore dei medesimi regolamenti;
in ogni caso l’art. 46, ultimo comma del regolamento del C.d.S. consentirebbe, nella fattispecie, di autorizzare in deroga alle prescrizioni dei suddetti d.m. .

Con il quarto motivo di ricorso si è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 42 e 97 Cost. e dei principi in materia di tutela della proprietà privata e di buon andamento e imparzialità della p.a., nonché l'eccesso di potere particolarmente sotto il profilo della carenza istruttoria, del falso presupposto in fatto e in diritto, del travisamento, dell’illogicità e dell’ingiustizia manifesta.

La Città metropolitana di Firenze si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, successivamente argomentando in ordine all’infondatezza delle singole censure articolare dal ricorrente.

Con ordinanza emessa all’esito della camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2023, da intendersi qui integralmente richiamata, il Collegio, ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a., ha disposto la conversione dell’azione di ottemperanza in azione di annullamento.

In vista dell’udienza pubblica le parti hanno depositato memorie conclusive e di replica.

Alla pubblica udienza del 12 luglio 2024, all’esito della discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Come già esposto, con la sentenza n. 1508 del 2022 questo T.A.R. ha annullato il primo diniego di nulla-osta ritenendolo affetto da eccesso di potere per difetto di istruttoria, a causa della mancata valutazione, da parte di Città Metropolitana, della possibilità di autorizzare il passo carrabile in oggetto tramite la messa in atto di misure di messa in sicurezza o il rilascio di un permesso in deroga alle distanze stabilite dal Codice della Strada, secondo quanto rispettivamente disposto agli artt. 22, comma 9 del d.lgs. n. 285 del 1992 e 46, comma 6, del D.P.R. 495/1992. L’amministrazione resistente si è dunque riattivata in esecuzione di tale sentenza svolgendo l’istruttoria richiesta dal Tribunale e pervenendo al un nuovo diniego oggetto del presente gravame.

Il ricorso odierno - già qualificato dal Collegio come recante un’azione ordinaria di cognizione anziché un’azione di ottemperanza, avendo ad oggetto un prosieguo dell’azione amministrativa non strettamente vincolato dal giudicato - non può essere accolto per le ragioni che si passa ad esporre.

2. Preliminarmente il Collegio ritiene non determinante ai fini della decisione della causa la questione della “novità” o meno dell’accesso in questione di cui al primo motivo di ricorso, avendo il Codice della Strada, all’art. 22, comma 2 (“ Gli accessi o le diramazioni già esistenti, ove provvisti di autorizzazione, devono essere regolarizzati in conformità alle prescrizioni di cui al presente titolo ”), introdotto un generale obbligo di sottoposizione di ciascun accesso carraio, ancorché preesistente e già munito di autorizzazione, ad un nuovo atto di assenso amministrativo che certifichi la conformità alle regole del 1992. Peraltro, mentre da una parte appare che il ricorrente abbia realizzato un accesso diverso per caratteristiche e ubicazione da quello concessionato nel 1997 e che perciò necessiterebbe di una nuova autorizzazione, dall’altra, appare corretto muoversi, come ha pur fatto l’amministrazione, nel solco della sentenza oggetto di ottemperanza, in base alla quale, nel caso di specie occorreva accertare la possibilità di rilasciare un permesso in deroga in base ai citati articoli 22, comma 9 del d.lgs. n. 285 del 1992 e 46, comma 6, del D.P.R. n. 495 del 1992.

3. Ciò premesso, il comma 9 dell’art. 22 del Codice della strada prevede che: “ Nel caso di proprietà naturalmente incluse o risultanti tali a seguito di costruzioni o modifiche di opere di pubblica utilità, nei casi di impossibilità di regolarizzare in linea tecnica gli accessi esistenti, nonché in caso di forte densità degli accessi stessi e ogni qualvolta le caratteristiche plano-altimetriche nel tratto stradale interessato dagli accessi o diramazioni non garantiscano requisiti di sicurezza e fluidità per la circolazione, l'ente proprietario della strada rilascia l'autorizzazione per l'accesso o la diramazione subordinatamente alla realizzazione di particolari opere quali innesti attrezzati, intersezioni a livello diversi e strade parallele, anche se le stesse, interessando più proprietà, comportino la costituzione di consorzi obbligatori per la costruzione e la manutenzione delle opere stesse. ”.

3.1. Ebbene, nel caso di specie, l’amministrazione ha innanzitutto rilevato che la proprietà del ricorrente non è propriamente interclusa, potendo essere utilizzati due accessi pedonali sulla strada pubblica, mentre esistono dei posteggi pubblici per auto nei pressi dell’immobile;
il che peraltro rileva ai fini del bilanciamento fra l’interesse del ricorrente ad usufruire della propria autorimessa e l’interesse pubblico di garantire la sicurezza della circolazione dei veicoli, come appresso si dirà. In ogni caso, la Città Metropolitana, attraverso l’effettuazione di un sopralluogo (verbale del 28 aprile 2023) e la produzione di elaborati tecnici, ha ribadito e dimostrato che, trovandosi l’accesso richiesto in piena curva ed in una strada in pendenza, non sussistono le condizioni minime di visibilità per consentire la realizzazione dell’innesto in questione;
mentre, lo stato dei luoghi non consente la realizzazione di “ innesti attrezzati, strade parallele e intersezioni a livelli diversi ” ovvero delle soluzioni alternative indicate all’art. 22, comma 9, del Codice della Strada.

4. Quanto invece al sesto comma dell’art. 46 del D.P.R. n. 495 del 1992 (norma regolamentare attuativa del sopra citato art.22), esso dispone che “ I comuni hanno la facoltà di autorizzare distanze inferiori a quelle fissate al comma 2, lettera a), per i passi carrabili già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'articolo 22, comma 2, del codice ”. A sua volta, il citato comma 2, lett. a) prevede che: “ Il passo carrabile deve essere realizzato osservando le seguenti condizioni: a) deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni e, in ogni caso, deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima ”.

4.1. Prescindendo dunque dalla condizione della effettiva preesistenza del passo carrabile in oggetto all’entrata in vigore del regolamento, in base a tali previsioni, il Comune, nel rilasciare autorizzazioni in deroga alle suddette distanze, è tenuto ad effettuare una valutazione tecnico-discrezionale che può essere basata su elementi ulteriori rispetto a quelli indicati dalla norma, emergenti dal concreto atteggiarsi dello stato dei luoghi e dalle circostanze reali. Nell'esercizio della suddetta discrezionalità, l'amministrazione può invero considerare, quali elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza del privato, anche quelli, emergenti nella situazione concreta, legati alla sicurezza della circolazione stradale (cfr. T.A.R. Toscana, Firenze, Sez. III, 9 novembre 2020, n. 1386).

4.2. Nella fattispecie oggetto di causa, il Comune, dopo aver riscontrato la mancanza delle dette distanze minime di visibilità commisurate ai tempi di reazione del conducente, anche comparando gli interessi in gioco, ha correttamente ritenuto recessivo quello del privato ad ottenere un accesso alla propria autorimessa, a fronte del sacrificio della sicurezza stradale, avendo in sostanza accertato come l’innesto in questione, collocato in una strada in pendenza e in curva, in concreto non renda opportuna la deroga alla distanza minima corrispondente allo spazio di frenata, stante la rilevata “totale assenza di visibilità”.

4.3. Al fine di verificare tecnicamente la sussistenza delle condizioni di sicurezza, fra cui lo spazio di frenata, il Comune si è peraltro basato sulle prescrizioni di cui ai D.M. del 5 novembre 2001 e 19 aprile 2006 (applicabili indubitabilmente alla fattispecie in virtù del principio del tempus regit actum ), che dettano la disciplina tecnica relativa alle intersezioni stradali e rappresentano il principale riferimento normativo, oltre al Codice della Strada, per procedere al rilascio dei provvedimenti autorizzativi in materia di accessi carrabili. Queste norme indicano anche le formule matematiche e le distanze di visibilità da rispettare, imprescindibili per assicurare la sicurezza stradale.

Per l’accesso richiesto dal Sig. Abati, stante la posizione in centro abitato e il limite di velocità sul tratto di strada pari a 50 Km/h, la distanza di visibilità da rispettare è risultata pari a 83,33 m, mentre quella dichiarata dal richiedente era gravemente insufficiente, ovvero pari a soli 25 m;
invece lo spazio di frenata necessario è stato calcolato in circa 55/58 metri, mentre quello dichiarato era pari a 25 metri.

Tali accertamenti sono riportati nella relazione tecnica della Città Metropolitana del 17 novembre 2022 e nella comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ex art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, e non sono stati oggetto di specifiche contestazioni da parte del ricorrente;
così come quest’ultimo, al di là di osservazioni espresse sul piano giuridico, non ha dimostrato, né nel corso del procedimento, né in giudizio, attraverso la produzione di documentazione tecnica, l’esistenza, nel tratto di strada in questione, delle indispensabili condizioni di sicurezza per potersi autorizzare il passo carrabile nonostante la mancanza degli elementi normativamente indicati, né ha indicato possibili soluzioni tecniche alternative.

4.4. Pertanto, nella fattispecie in esame non sussistevano le condizioni tecniche indicate dall’art. 46 e dai citati D.M. per autorizzare/regolarizzare l’apertura del passo carrabile e neppure le condizioni concrete di sicurezza, interessate da una valutazione tecnico-discrezionale, per autorizzare, in base al sesto comma del medesimo articolo, distanze inferiori a quelle indicate dalle norme regolamentari.

5. La valutazione di pericolosità dell’accesso carrabile, pur nella sua connaturata opinabilità, appare dunque attendibile e perciò non censurabile da parte di questo Tribunale amministrativo.

6. Pertanto, in conclusione, in base alle suddette decisive ed assorbenti ragioni, deve ritenersi che la Città Metropolitana di Firenze, colmando il deficit istruttorio rilevato da questo T.A.R. con la sentenza n. 1508 del 2022, abbia adeguatamente istruito e legittimamente deciso l’istanza di nulla osta presentata dall’odierno ricorrente.

7. Le spese di lite possono essere integralmente compensate fra le parti tenuto conto della particolarità della causa.

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