TAR Bari, sez. I, sentenza 2014-03-13, n. 201400344

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2014-03-13, n. 201400344
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201400344
Data del deposito : 13 marzo 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00115/2014 REG.RIC.

N. 00344/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00115/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 115 del 2014, proposto da:
Daunia Monteleone S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. G M e G M, con domicilio eletto presso Vincenzo Resta, in Bari, via Piccinni, n. 210;

contro

Regione Puglia, rappresentata e difesa dall'avv. T C, con domicilio eletto presso T C, in Bari, Avvocatura della Regione Puglia, Lungomare N. Sauro, n. 31-33;

per l'accertamento

della illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Puglia – Servizio Energia sull’istanza di proroga del termine di ultimazione dei lavori di costruzione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, in corso di realizzazione nel Comune di Monteleone di Puglia;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2014 il dott. A G A;

Uditi per le parti i difensori avv.ti G M e T C;

FATTO e DIRITTO

Rilevato che la Daunia Monteleone S.r.l. è titolare, allo stato, dell’Autorizzazione Unica per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, in corso di realizzazione nel Comune di Monteleone di Puglia, giusta determina dell’Ufficio Energia della Regione Puglia n. 141 del 27 novembre 2012;

Rilevato che, con nota del 14 novembre 2013, la ricorrente ha promosso formale e motivata istanza ai sensi dell’art. 5, comma 21, L.R. n. 25/2012 per l’ottenimento di proroga del termine di ultimazione dei lavori per mesi 12, altresì volta a conoscere il nominativo del responsabile del procedimento, oltre che dell’organo competente all’adozione del provvedimento finale;

Considerato che, ai sensi dell’art. 2 L. 7 agosto 1990 n. 241, sussiste l’obbligo per l’Amministrazione di concludere ogni procedimento con un provvedimento espresso, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia stato iniziato su istanza del privato o d’ufficio, con esclusione dei soli casi tassativamente previsti dalla stessa norma e nei termini di cui al comma 3 o in quelli specificamente indicati da apposite disposizioni di legge o di regolamento;

Considerato che, nel caso di specie, la Regione Puglia non ha adottato un provvedimento espresso sulla introdotta istanza di proroga se non con il composito provvedimento del 7 febbraio 2014, prot. AOO_159/000978, in atti;

Considerato che il provvedimento da ultimo citato è intervenuto successivamente alla proposizione del ricorso introduttivo del presente procedimento e, comunque, in data successiva al termine di cui all’art. 2, comma 3, L. 7 agosto 1990 n. 241;

Considerato che, pertanto, il silenzio serbato dall’Amministrazione nel caso di specie risulta essere manifestamente illegittimo;

Considerato, in punto di spese del presente procedimento, che la particolare complessità del caso di specie, resa palese dall’articolata motivazione dell’istanza di proroga del 14 novembre 2013, può essere ritenuto elemento di fatto sufficiente ad integrare i gravi ed eccezionali motivi di legge per disporre la compensazione delle spese di lite fra le parti;

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