TAR Bari, sez. II, sentenza 2023-05-03, n. 202300711
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Testo completo
Pubblicato il 03/05/2023
N. 00711/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00772/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 772 del 2020, proposto da
Città di Lecce Hospital GVM Care & Research s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Flavio Iacovone, Francesco Sciaudone e Giancarlo Luglini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Isabella Fornelli e Paolo Scagliola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Sanitaria Locale di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Mariangela Carulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
– della deliberazione della ASL di Taranto n. 21131 del 29 maggio 2020 di “Determinazione del fondo unico di remunerazione e dei tetti di spesa provvisori per l'acquisto di prestazioni da erogarsi nell'anno 2020 in regime di ricovero ordinario da parte delle Strutture Private Accreditate insistenti nell'ambito territoriale della ASL Taranto” in parte qua ;
– della nota della Regione Puglia del 21 maggio 2020, prot. 1583;
– della Deliberazione della Giunta Regionale 8 aprile 2020, n. 525 Emergenza SARS – CoV2 – Istituzione Rete Ospedaliera di emergenza denominata “Piano Ospedaliero SARS – CoV2”, in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 3 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18.;
– di ogni atto presupposto, tra i quali, per quanto occorra, la nota della Direzione Generale della ASL di Taranto n. 52469 del 19 marzo 2019 “Emergenza Covid 19. Adozione degli interventi previsti con il D. L. n. 18 del 17 marzo 2020” e la nota del 21 marzo 2020, n. 53219 dell'ASL TA;
- di ogni atto successivo, consequenziale o comunque connesso ai provvedimenti impugnati, tra i quali, il “Contratto per la erogazione ed acquisto di prestazioni di ricovero da parte di Strutture della Ospedalità Privata operanti in regime di accreditamento istituzionale riferito all'anno 2020” trasmesso dall'ASL TA in allegato alla nota del 3 giugno 2020 e la nota dell'ASL di Taranto del 1° luglio 2020, prot. 108699;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e dell’Azienda Sanitaria Locale di Taranto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2022 l’avv. Donatella Testini e uditi per le parti i difensori avv. Vincenzo Volpe, su delega dell'avv. Francesco Sciaudone, per la ricorrente, e avv. Paolo Scagliola, per la Regione Puglia, mentre si dà atto della dichiarazione di passaggio in decisione senza discussione dell’avv. Mariangela Carulli, per la ASL di Taranto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1 La società ricorrente gestisce il presidio “D’Amore Hospital” di Taranto, struttura autorizzata all’esercizio nelle discipline di Chirurgia generale e di Ortopedia e Traumatologia per 50 posti letto, di cui 40 accreditati.
Nel contesto del potenziamento delle reti di assistenza sanitaria territoriale resosi necessario per fronteggiare l’emergenza causata dalla pandemia da Covid – 19, nel periodo 24 marzo – 3 giugno 2020 (quindi per 72 giorni), presso il “D’Amore Hospital” è stato trasferito il Reparto di OncoEmatologia del Presidio Ospedaliero “San Giuseppe Moscati” di Taranto.
Il P.O., infatti, è stato riconvertito in Hub Covid – 19 e si è dunque dovuto evitare di esporre al virus pazienti fragili e immunodepressi.
Tale scelta è stata ritenuta l’unica praticabile dall’Amministrazione, attesa, da un lato, l’assenza di adeguati spazi all’interno del P.O. di Sant’Annunziata e, dall’altro, l’esigenza di mantenere nella città di Taranto la gestione in regime di day hospital dei numerosi trattamenti antitumorali.
Il reparto di Oncologia è stato trasferito presso la Casa di Cura “Villa Verde” e quello di Oncoematologia presso il D’Amore Hospital.
Presso la struttura della clinica d’Amore sono stati trasferiti gli arredi, i beni e le forniture utili al funzionamento del reparto di ematologia ed è stata disposta la dislocazione del personale dell’ASL di Taranto, così riproducendo integralmente l’organizzazione del reparto di OncoEmatologia presso la parte di struttura immobiliare messa a disposizione dalla ricorrente e replicando l’organizzazione già presente nella sede dello stabilimento S. Giuseppe Moscati.
La società ricorrente (cfr. doc. n. 23) deduce di aver messo a disposizione del Reparto ivi trasferito i seguenti ambienti del D’Amore, strutturato su 7 livelli:
- in via esclusiva, gli ambulatori medici al piano terra, il primo piano dedicato all’accettazione dei Day service, il secondo piano dedicato alle degenze, gli ambulatori medici al piano terra, il primo piano dedicato all’accettazione dei Day service e il secondo piano dedicato alle degenze;
- in condivisione, gli ambienti comuni del piano terra.
Assume, altresì, di aver offerto in favore del Reparto, in quel periodo, i seguenti servizi (cfr. doc. n. 23):
- consulenze mediche del cardiologo e dell’anestesista;
- radiodiagnostica per immagini e analisi cliniche;
- servizio di triage all’ingresso;
- servizio centralino;
- servizio accettazione;
- servizio di pulizia e sanificazione;
- servizio di manutenzione.
Ha altresì prestato la fornitura di gas medicali e dei servizi essenziali (acqua, energia elettrica e metano).
Con deliberazione n. 1131 del 29 maggio 2020, il Direttore Generale dell’A.S.L. di Taranto ha determinato il fondo unico di remunerazione e dei tetti di spesa provvisori per l’acquisito di prestazioni da erogarsi nell’anno 2020 in regime di ricovero ordinario da parte delle Strutture Private Accreditate insistenti nell’ambito territoriale dell’ASL TA.
In applicazione della delibera di Giunta regionale n. 525 dell’8 aprile 2020 (avente ad oggetto l’istituzione della rete ospedaliera di emergenza “Piano Ospedaliero SARS – Cov2” e adottata ai sensi dell’art. 3 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18), il Direttore dell’A.S.L. ha altresì determinato in euro 5.500,00 al mese l’indennità da corrispondere casa di cura D’amore per il periodo di utilizzo corrispondente alla permanenza nella sua sede del reparto di ematologia, precisando che “ la stima è stata effettuata avuto riguardo, secondo quanto previsto dall’art. 6, co. 8, del D.L. n. 18/2020, ai valori medi delle correnti quotazioni di mercato per le zone e le tipologie d’immobile di interesse ” e che l’indennità così determinata va portata in detrazione dal tetto di spesa assegnato per il periodo corrispondente alla permanenza del reparto di ematologia.
2. La ricorrente ritiene illegittima siffatta determinazione e, pertanto, con il presente mezzo di tutela chiede l’annullamento della determinazione dirigenziale in parte qua , così come degli atti presupposti, indicati in epigrafe, e, in particolare, della D.G.R. n. 525 dell’8 aprile 2020.
2.1.1 Con il primo motivo assume che al suo rapporto con l’A.S.L. Taranto e la Regione debba essere applicato l’art. 3 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, e, in particolare, il comma 3, ai sensi del quale “ Al fine di fronteggiare l'eccezionale carenza di personale medico e delle professioni sanitarie, in conseguenza dell'emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19, in quanto ricoverato o in stato contumaciale a causa dell'infezione da COVID-19, le strutture private, accreditate e non, su richiesta delle regioni o delle province autonome di Trento e Bolzano o delle aziende sanitarie, mettono a disposizione il personale sanitario in servizio nonché i locali e le apparecchiature presenti nelle suddette strutture. Le attività rese dalle strutture private di cui al presente comma sono indennizzate ai sensi dell'articolo 6, comma 4 ”.
L’art. 6, comma 4, del D.L. n. 18/2020 disciplina la quantificazione dell’indennità di requisizione in uso o in proprietà “ di presidi sanitari e medico – chirurgici nonché di beni mobili di qualsiasi genere, occorrenti per fronteggiare la predetta emergenza sanitaria, anche per assicurare la fornitura delle strutture e degli equipaggiamenti alle aziende sanitarie o ospedaliere ubicate sul territorio nazionale, nonché per implementare il numero di posti letto specializzati nei reparti di ricovero dei pazienti affetti da detta patologia ” di cui al precedente comma 1, prevedendo che “ Tale la somma è liquidata, secondo i valori correnti di mercato che i beni requisiti avevano alla data del 31 dicembre 2019 e senza tenere conto delle variazioni dei prezzi conseguenti a successive alterazioni della domanda o dell'offerta, come segue:
a) in caso di