TAR Roma, sez. III, sentenza 2020-06-09, n. 202006248

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2020-06-09, n. 202006248
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202006248
Data del deposito : 9 giugno 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/06/2020

N. 06248/2020 REG.PROV.COLL.

N. 09926/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9926 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Alstom Ferroviaria S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati A M, S M S e S V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. S M S in Roma, via Pinciana 25;

contro

Trenitalia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati G L P e F C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dello stesso avv. G L P in Roma, via Vittoria Colonna 32;

nei confronti

Hitachi Rail Italy S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandra Quattrini e Riccardo Troiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Riccardo Troiano in Roma, piazza della Croce Rossa n. 2/c;
S Bussnang Ag, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Labianca e Vito Aurelio Pappalepore e dall'avvocato Angelo Clarizia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde n. 2;

per l'annullamento

A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

1) della Delibera n.135 del 27/07/2018, comunicata con nota prot. n. TRNIT-DACQ\P\2018\0041690 del 27 luglio 2018, con cui Trenitalia S.p.A. ha aggiudicato la “gara a procedura negoziata per l'istituzione di un Accordo Quadro con singolo operatore economico avente ad oggetto la fornitura a nuovo di convogli a trazione diesel-elettrica per il servizio ferroviario regionale, comprensiva del full-service manutentivo”;

2) di tutti i verbali di gara della suddetta procedura ad evidenza pubblica, ed in particolare i verbali delle sedute riservate nn. 1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a e 7a relativi alla valutazione delle offerte tecniche e dei verbali delle sedute pubbliche nn. 1a, 2a, 3a;

3) del verbale della seduta pubblica n. 4a dal quale si è appreso che Trenitalia S.p.A. ha proceduto con la negoziazione delle offerte economiche soltanto con le concorrenti Hitachi Rail Italy S.p.A. e S Bussnang AG;

4) della graduatoria formatasi a seguito della valutazione e attribuzione dei punteggi tecnici;

5) dei provvedimenti relativi alla verifica dell'anomalia dell'offerta di Hitachi Rail Italy S.p.A., allo stato ignoti;

6) del parziale diniego all'accesso agli atti del 27 agosto 2018 sull'istanza avanzata da Alstom Ferroviaria S.p.A. il 28 luglio 2018, per non aver Trenitalia S.p.A. osteso la documentazione attinente al procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta di Hitachi Rail Italy S.p.A. e di S Bussnang AG, l'offerta tecnica di quest'ultima e per aver – senza adeguata motivazione – oscurato tutta l'offerta tecnica di Hitachi Rail Italy S.p.A.;

7) ove occorrer possa, della lettera d'invito, punto IV.1.1), con la quale, incidentalmente, Trenitalia “non esclude la possibilità di continuare la trattativa con uno o più offerenti relativamente ad uno o più elementi dell'offerta tecnica e/o economica al fine di conseguire ulteriori miglioramenti”, laddove interpretata nel senso di consentire alla Stazione Appaltante di procedere ad attivare tale fase senza previa pubblicazione di criteri e modalità dell'eventuale subprocedimento;

8) di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e/o consequenziale, ancorché non cognito;

e per l'accertamento

del diritto di Alstom Ferroviaria S.p.A. ad esercitare l'accesso a tutti gli atti e documenti di gara e, in particolare, all'intera offerta tecnica ed economica dell'aggiudicataria e della seconda classificata S Bussnang AG;
alla documentazione relativa alla fase di rilancio, in particolare l'invito di Trenitalia S.p.A. alle società Hitachi Rail Italy S.p.A. e S Bussnang AG;
alla documentazione relativa ai criteri e alle modalità con cui si sarebbe svolta la fase negoziale e prova della relativa pubblicazione sul portale acquisti Trenitalia;
alla documentazione trasmessa da Hitachi Rail Italy S.p.A. a titolo di chiarimenti nel subprocedimento di verifica dell'anomalia e di ogni altro atto richiesto con l'istanza del 28 luglio 2018 e del 13 agosto 2018 e non reso da Trenitalia S.p.A.;

con la conseguente condanna

di Trenitalia S.p.A. a depositare in giudizio copia della suddetta documentazione;

nonché per la condanna

di Trenitalia S.p.A. a risarcire Alstom Ferroviaria S.p.A. per il danno ingiusto cagionato dall'illegittimo svolgimento della gara e dall'esito dell'aggiudicazione della stessa, in forma specifica con il subentro ex art. 122 c.p.a., nell'Accordo Quadro qualora stipulato, ovvero – se non possibile – per equivalente economico.

B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ALSTOM FERROVIARIA S.P.A. il 4\1\2019:

per l'annullamento, oltre agli atti già gravati con il ricorso introduttivo

- della nota di Trenitalia S.p.A. prot. TRNIT-DACQ\P\2018\0068378 del 21 dicembre 2018 con cui la Stazione appaltante ha comunicato che in data 21 dicembre 2018 è stato stipulato l'Accordo Quadro con l'impresa Hitachi Rail Italy S.p.a.;

- dell'Accordo Quadro, ignoto negli estremi e nelcontenuto, e di eventuali atti o contratti applicativi, ignoti negli estremi e nel contenuto, di affidamento della fornitura di cui è causa;

C) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ALSTOM FERROVIARIA S.P.A. il 18\3\2019:

Per l'annullamento, oltre agli atti già gravati con il ricorso introduttivo:

- della “Nota informativa per il sig. Amministratore Delegato e Direttore Generale” prot. TRNIT-DACQ\P\2018\0040095 del 20 luglio 2018, conosciuta da Alstom solo con il deposito in giudizio da parte di Trenitalia il 27 febbraio 2019, con cui la Stazione appaltante ha deciso di avviare il rilancio delle offerte con le società S ed Hitachi escludendo da tale fase la concorrente Alstom;

nonché per la conseguente condanna

dell'Ente Aggiudicatore al risarcimento in forma specifica e comunque per l'equivalente economico dei danni patiti e patiendi dalla ricorrente.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Trenitalia S.p.A. e di Hitachi Rail Italy S.p.A. e di S Bussnang Ag;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2020 il dott. C V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

1. Con bando di gara pubblicato nella G.U.U.E. n. 2017/S S93 del 15 maggio 2017, Trenitalia S.p.A. ha avviato una procedura negoziata (CIG 7041347F59), gestita con sistemi telematici, per l’affidamento di un accordo quadro, della durata di 48 mesi, prorogabili fino a 72, avente ad oggetto la fornitura di n. 135 nuovi convogli per il servizio ferroviario regionale a trazione diesel-elettrica, comprendente il servizio di manutenzione di I e II livello dei treni oggetto di fornitura per la durata di 15 anni dalla consegna di ciascun treno ordinato, del valore complessivo di Euro 1.595.565.000,00 (dei quali Euro 958.500.000,00 per la fornitura ed Euro 637.065.000,00 per il servizio manutentivo), con possibilità di proroga del servizio di manutenzione fino ad ulteriori 10 anni per un importo stimato di Euro 424.710.000,00.

Quale criterio di aggiudicazione la Stazione appaltante ha previsto quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei seguenti criteri:

- elementi tecnico-qualitativi (offerta tecnica): 70 punti su 100;

- elementi economici (offerta economica): 30 punti su 100.

Nel termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, fissato dal bando al 5.7.2017, sono pervenute nove domande di partecipazione, le quali sono state sottoposte alla fase di prequalifica da parte del Gruppo di Selezione appositamente istituito da Trenitalia.

Con lettera di invito del 3.8.2017, sono stati pertanto invitati a partecipare sei operatori economici positivamente prequalificati, dei quali hanno presentato offerta i seguenti quattro: la società S Bussnang AG (anche “S”), la Alstom Ferroviaria S.p.A., in RTI con Alstom Services Italia S.p.A. (anche “Alstom”), la società Hitachi Rail Italy S.p.A. (anche “Hitachi”), e la Costrucciones y auxiliar de ferrocarriles S.A. (anche “CAF”).

Nella terza seduta pubblica del 5.7.2018, alla presenza dei rappresentanti di ciascun concorrente, la Commissione ha comunicato gli esiti della valutazione dell’offerta tecnica: S 53,23 – Hitachi 50,10 - Alstom 49,20 – CAF 35,64.

Nella medesima seduta, la Commissione ha esaminato le offerte economiche di ciascun partecipante, assegnando i seguenti punteggi: Hitachi 22,68 - S 21,38 - Alstom 15,60 – CAF 14,35 (cfr. verbale settima seduta riservata del 5.7.2018).

Quindi la Commissione ha assegnato i punteggi complessivi, risultanti dalla somma dei punteggi ottenuti da ciascun concorrente per l’offerta tecnica ed economica, ottenendo la seguente graduatoria:

1. S punti 74,61 (53,23 parte tecnica e 21,38 parte economica);

2. Hitachi punti 72,78 (50,10 parte tecnica e 22,68 parte economica);

3. RTI Alstom punti 64,80 (49,2 parte tecnica e 15,60 parte economica);

4. CAF punti 49,99 (35,64 parte tecnica e 14,35 parte economica).

Avvalendosi della facoltà prevista nella Lettera di invito - come reso noto nel verbale della quarta seduta pubblica del 27.7.2017 - la Stazione appaltante ha deciso di effettuare un’ulteriore fase di negoziazione/rilancio, al fine ottenere miglioramenti rispetto ad alcuni parametri relativi alla parte economica.

Con lettere del 20.7.2018, S e Hitachi sono state quindi invitate a presentare un’offerta-rilancio esclusivamente sui valori offerti per i parametri E1 - Prezzo unitario per la fornitura di ciascun convoglio in composizione A;
E2 - Prezzo unitario per la fornitura di ciascun convoglio in composizione B;
E3 - Prezzo per il servizio di manutenzione di primo livello dei convogli forniti;
E4 - Prezzo per il servizio di manutenzione di secondo livello dei convogli forniti.

A seguito della valutazione dei rilanci presentati dalle due imprese predette, con provvedimento n.135 del 27.7.2018 Trenitalia ha deliberato “l’aggiudicazione dell’appalto di cui in epigrafe alla Hitachi Rail Italy S.p.A., per un importo complessivo dell’Accordo Quadro di € 1.229.944.500,00 Euro, IVA esclusa, in quanto la stessa ha ottenuto il miglior punteggio complessivo fra le offerte ammesse, pari a punti 78,58 di cui punti 50,10 per l’offerta tecnica e punti 28,48 per l’offerta economica”.

A seguito delle istanze di accesso agli atti di gara, ex art. 22 Legge n. 241 del 1990, presentate dalla Alstom (terza classificata) in data 28.7.2018 e 13.7.2018, la predetta società otteneva riscontro soltanto parziale alle proprie richieste ostensive dalla S.A. che, con nota del 27.8.2018, trasmetteva i verbali di gara, la documentazione amministrativa presentata dalle concorrenti Hitachi e S e alcuni stralci delle offerte economiche, oscurando però integralmente l’offerta tecnica di Hitachi (aggiudicataria) e non trasmettendo quella di S (seconda classificata). Trenitalia, inoltre, non inviava gli atti relativi ai subprocedimenti di verifica dell’anomalia dell’offerta delle concorrenti, svoltisi prima della fase di “rilancio” e, poi, dopo detta fase, sull’offerta della Hitachi.

2. La Alstom Ferroviaria S.p.A., lamentando la mancata produzione dei documenti di proprio interesse e confermando la propria esigenza difensiva di accesso ad essi (per la quale ha proposto istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. contestuale al ricorso oggi in esame), ha impugnato l’aggiudicazione e gli ulteriori atti in epigrafe specificati, con atto notificato in data 30.8.2018 e depositato il successivo 3.9.2018 (riservandosi la proposizione di eventuali motivi aggiunti all’esito della acquisizione documentale pretesa).

Questi i motivi di ricorso:

I. Violazione degli artt. 44 e 47 della Direttiva 2014/25/UE;
violazione dell’art. 97 della costituzione;
violazione dell’art. 124 del d.lgs. 50/2016;
violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara;
difetto assoluto di motivazione;
eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto;
eccesso di potere per sviamento.

La società ricorrente parte dalla premessa che l’art. 124 del d.lgs. 50/2016 (attuativo dell’art. 47 della Direttiva 2014/25/UE sugli appalti nei settori speciali) delinea la procedura negoziata come connotata da una sequenza ben definita (trifasica): - pubblicazione del bando (cioè manifestazione da parte della stazione appaltante della volontà di negoziare);
- pre-qualificazione delle imprese che hanno presentato domanda di partecipazione;
- invito a partecipare alle negoziazioni limitato a coloro che abbiano presentato la domanda di partecipazione e che siano risultati idonei a seguito della valutazione delle informazioni fornite. Secondo Alstom la facoltà di scegliere di attivare una “procedura negoziata” non fa venire meno l’obbligo per le stazioni appaltanti di articolare il procedimento di gara, indicando precisamente tutte le fasi di cui lo stesso si compone, prima di avviare la procedura stessa. Al contrario Trenitalia, soltanto a conclusione della fase di apertura delle offerte economiche presentate dai partecipanti, ha ritenuto di dare avvio ad una “nuova” fase procedimentale invitando a un’ulteriore trattativa (c.d. fase di “rilancio”) esclusivamente le concorrenti Hitachi e S, senza coinvolgere, illegittimamente, il RTI con capogruppo la ricorrente. Ciò, ad avviso della Alstom , non è consentito dal Codice degli Appalti e nemmeno dal punto VI.1 della lettera di invito del 3 agosto 2017, il quale riconosce genericamente alla S.A. la “…possibilità di continuare la trattativa con uno o più offerenti relativamente ad uno o più elementi dell’offerta tecnica e/o economica”. In ogni caso, detta clausola sarebbe illegittima per la sua genericità. In particolare la S.A. non ha reso note preventivamente le modalità ed i criteri sulla base dei quali si sarebbe svolta questa nuova fase di rilancio su specifici aspetti dell’offerta economica;
ciò violerebbe i principi fondamentali della materia dei contratti pubblici che impongono alle stazioni appaltanti di stabilire in maniera puntuale e chiara le regole delle singole fasi di gara, “…che devono essere rese note al fine di consentire agli operatori di valutare scientemente l’opportunità di partecipare alla procedura selettiva e soprattutto per rispettare l’immanente principio della par condicio tra i concorrenti.”. Lo specifico segmento procedimentale sarebbe in ogni caso illegittimo per avere immotivatamente escluso dalla possibilità di rilancio la ricorrente, il che avrebbe determinato violazione delle regole di trasparenza sottese alle procedure a evidenza pubblica e difetto assoluto di motivazione. Inoltre la lettera di invito è anche contraria al bando di gara che “cristallizza” le regole applicabili alla procedura e che, nel caso di specie, nulla prevede sulla volontà di aprire una fase negoziale ulteriore, né, tantomeno, circa le modalità del suo svolgimento.

Viceversa, sostiene Alstom, “[…] la normativa è chiara nell’imporre alla stazione appaltante di prevedere già nella disciplina di gara, rectius nel bando di gara, le modalità di svolgimento della fase endo-procedimentale di negoziazione o di “rilancio”. L’illegittimità dell’operato di Trenitalia emergerebbe, con ancora più evidenza, considerando la posizione dell’odierno RTI Ricorrente, non convocato alla fase di trattativa, nonostante avesse ottenuto per la propria offerta tecnica un punteggio tecnico molto vicino a quello conseguito dall’aggiudicataria (con appena una differenza di 0,90 punti). Di qui la conferma della violazione dell’art. 124 d.lgs. n. 50 del 2016. Deduce poi la ricorrente che a prescindere dal “nomen juris” che è stato ad essa attribuito da Trenitalia, la procedura di gara si è svolta con le regole della procedura ristretta: solo al termine di tale procedura ristretta Trenitalia ha avviato una fase negoziale ingiustamente limitata a due soli operatori, fase, comunque, non ammissibile nel caso di procedure che, al di là della qualificazione formale, si sono svolte secondo le modalità proprie di una procedura ristretta.

II. Violazione dei Principi Generali Nazionali ed europei in materia di verifica dell’anomalia delle offerte;
Violazione dell’art. 97 del d.lgs. 50/2016;
Violazione e falsa applicazione del punto iv.1 della lettera di invito. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. difetto di istruttoria e di motivazione.

Trenitalia non ha inviato alla ricorrente alcun documento riferibile alla verifica di anomalia delle offerte. Da ciò la stessa deduce che la Stazione Appaltante avrebbe omesso – illegittimamente – di valutare la congruità delle offerte, in palese e insanabile violazione dell’art. 97 D.Lgs. 50/2016 (oltre che del punto VI.1 della lettera di invito) e dei principi della materia dei contratti pubblici volti ad assicurare una piena e leale concorrenza tra gli operatori. Secondo Alstom entrambe le offerte delle controinteressate (Hitachi e S) apparivano anomale:

- quanto a S: per il sottoparametro “rumore” al quale è stato dato un valore espresso in Decibel pari a 69 db(A), di gran lunga inferiore rispetto a quello massimo consentito dalla normativa di riferimento ed a quello offerto dagli altri concorrenti;
ciò ha consentito a S di ottenere il massimo punteggio previsto (2), ma avrebbe dovuto indurre la Stazione Appaltante a verificare la congruità e la sostenibilità (anche economica) di una offerta così difficile da garantire sul piano della prestazione tecnica;

- quanto ad Hitachi: per i prezzi offerti complessivamente per il servizio di manutenzione di primo e secondo livello (voci E3+E4 della tabella punteggi) e per i prezzi relativi ai pezzi di ricambio dei diversi componenti dei convogli (voce E7 della tabella punteggi);
sui primi, Hitachi ha raggiunto un ribasso del 28,10% decisamente abnorme se si considerano i prezzi offerti dalle altre due concorrenti (RTI Alstom e CAF) che si attestavano ben al di sotto del 10%;
sui pezzi di ricambio, invece, Hitachi ha offerto un prezzo pari a circa 3 milioni di Euro per 15 anni di manutenzione, laddove tutti gli altri concorrenti hanno offerto oltre 6 milioni di Euro per i medesimi materiali;
tali circostanze rendevano l’offerta della Hitachi difficilmente sostenibile sul piano economico e, in ogni caso, meritevole dei necessari approfondimenti istruttori da parte della S.A. che li ha invece del tutto omessi. La negoziazione selettiva effettuata da Trenitalia, pertanto, oltre ad essere irrimediabilmente illegittima per le ragioni esposte nel primo motivo, sarebbe altresì illegittima perché avente ad oggetto offerte che non avrebbero superato la verifica di congruità, ove fosse stata svolta. L’omessa verifica di anomalia sarebbe stata ancor più grave nella fase successiva alla fase di rilancio: la ricorrente sottolinea che Hitachi ha scontato di oltre Euro 700.000,00 il prezzo unitario già offerto per il convoglio in composizione B e di oltre Euro 500.000,00 il prezzo offerto per il convoglio in composizione A.

La capacità produttiva espressa da Hitachi, peraltro, non può non riflettersi sul prezzo offerto, anche solo contestualizzando l’impegno assunto con la presente offerta rispetto all’attuale situazione industriale di Hitachi, che ha assunto e deve onorare enormi impegni produttivi per la produzione di ulteriori convogli, da fornire a Trenitalia (per la fornitura, aggiudicata ad Hitachi nel luglio del 2016, di 300 treni a doppio piano, denominati “Rock”) e a Ferrovie Nord Milano (per la fornitura, affidata nel luglio 2018, di 120 rotabili ad alta capacità).

Poco “credibili” sarebbero anche i prezzi dei servizi di manutenzione di I° e II° livello: i già eclatanti ribassi della offerte “originarie” hanno superato il 30% sull’importo a base di gara, attestandosi per Hitachi a 30,58% e per S al 35,54%, rispetto ai ribassi delle altre concorrenti (RTI Alstom e CAF) che si attestano al 10%.

La non sostenibilità delle offerte delle due concorrenti ammesse al rilancio si dovrebbe evincere anche da altri elementi rinvenibili nei verbali di gara (e, pertanto, facilmente riscontrabili dalla Commissione), quali:

- l’affidabilità (numero di guasti previsti per ogni milione di km) e la disponibilità (non necessità di interventi di manutenzione) di Hitachi: le alte performances offerte sarebbero impossibili per varie ragioni, in primo luogo perché il rotabile proposto da Hitachi è di nuova concezione, non esiste in circolazione, si tratta di un prodotto nuovo da sviluppare quasi interamente;

- l’affidabilità e la disponibilità di S, invece, si concretizzano in performances eccellenti che non sarebbero compatibili con i bassi prezzi offerti (visti in raffronto con quelli proposti da tutte le concorrenti che hanno partecipato).

III. - Violazione dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016 e dell’art. 6, l. 241/1990. Violazione dei principi di proporzionalita’, ragionevolezza e imparzialita’. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e manifesta illogicita’.

La censura di Alstom si incentra sulla soluzione dei sedili offerti da Hitachi che non sono “cantilever” (“cantilever” indica che i sedili sono sollevati dal pavimento, mediante stabile ancoraggio alla parete, per consentire una più efficacie pulizia). Tuttavia, pur avendo la Stazione Appaltante segnalato, come risulta dal verbale della terza seduta riservata (cfr. doc. 4 ric.), che la soluzione offerta dall’aggiudicataria presenta “svantaggi evidenti per pulibilità e fruibilità dello spazio sottostante il sedile”, ha poi del tutto trascurato di tenerne conto al momento della attribuzione del punteggio, che è stato di ben 5.20 a favore di Hitachi per la voce “Catalogo allestimenti”: l’ottimo punteggio risulta illogicamente eccessivo in rapporto al grave svantaggio determinato dalla non certo ottimale soluzione concernente l’ancoraggio del sedile.

IV. – Con il quarto motivo la ricorrente lamenta l’illegittimità del diniego di accesso alla documentazione puntualmente richiesta dal RTI Alstom con l’istanza del 28 luglio 2018 (cfr. doc. 16 ric.), a suo dire rimasta sostanzialmente inevasa, circostanza che ha costretto il RTI Ricorrente a presentare il presente ricorso, anche per ottenere l’ordine diretto alla Stazione Appaltante di produrre in giudizio tutta la documentazione richiesta e non resa.

3. Si sono costituiti per resistere al ricorso Trenitalia S.p.a. e le controinteressate Hitachi Rail Italy S.p.a. e S Bussnang AG che chiedono tutte, per le ragioni articolate nelle rispettive memorie, l’integrale rigetto del ricorso.

4. In esito alla camera di consiglio del 26 settembre 2018 la Sezione, con ordinanza n. 09627/2018, in accoglimento dell’istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a., ha ordinato a Trenitalia di fornire al RTI ricorrente, entro il termine di gg. 20 (venti) dalla comunicazione della presente ordinanza, la seguente documentazione: 1) l’intera offerta tecnica dell’aggiudicataria Hitachi, ivi compresi gli allegati, se del caso in formato elettronico (cd);
2) l’intera offerta tecnica della concorrente S, ivi compresi gli allegati, se del caso in formato elettronico (cd).

Alla luce delle successive doglianze della ricorrente - secondo cui la S.A. aveva accolto in modo acritico le opposizioni provenienti dalle controinteressate alla esibizione di cospicue parti delle rispettive offerte tecniche, poi in effetti non consegnate all’interessata - il Collegio ha adottato una seconda ordinanza con la quale ha ordinato nuovamente a Trenitalia l’esibizione dei documenti richiesti dalla Alstom, con possibilità di limitare tale accesso “…mediante “omissis” sui contenuti interessati, soltanto in presenza di opposizione specifica e puntuale della società

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