TAR Roma, sez. II, sentenza 2023-03-31, n. 202305518
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Testo completo
Pubblicato il 31/03/2023
N. 05518/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02816/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2816 del 2021, proposto da:
Consorzio Parts & Services, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati G L M, M T, G S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi D'Ottavi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Italsoccorso S.r.l., Officina Meccanica Settebagni S.r.l., Ditta Individuale Micozzi Angelo, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Domenico Greco, Mirella Lepore, Andrea Manfroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del diniego di cui alla nota prot. RH/29465/2021 del 10 febbraio 2021 del Direttore del Reparto Contratti a Supporto dell'Operatività dell’U.O. Servizi Amministrativi e Affari Generali Atti Generali - Programmazione Attività Gestionali – Appalti Sezione Appalti della Sezione Polizia Stradale della Polizia di Roma Capitale opposto all'istanza di accesso presentata via p.e.c., in data 21 dicembre 2020, dalla ricorrente nonché di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e/o, comunque, connesso;
per l'accertamento del diritto della ricorrente ad avere accesso ai documenti richiesti con la predetta istanza di accesso;
per la condanna di Roma Capitale ad esibire e rilasciare copia dei documenti richiesti con la menzionata istanza di accesso, come meglio indicati in narrativa, con ogni conseguenziale pronunzia come per legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale, di Italsoccorso S.r.l., di Officina Meccanica Settebagni S.r.l. e della Ditta Individuale Micozzi Angelo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 il dott. Igor Nobile e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato a Roma Capitale ed ai restanti soggetti in epigrafe a mezzo pec in data 11.3.2021, ritualmente depositato in pari data, il consorzio ricorrente ha adito questo Tribunale ex art. 116 cpa per l'annullamento:
- del diniego di cui alla prot. RH/29465/2021 del 10/02/2021 del Direttore del Reparto Contratti a Supporto dell'Operatività dell’U.O. Servizi Amministrativi e Affari Generali Atti Generali - Programmazione Attività Gestionali – Appalti Sezione Appalti opposto all'istanza di accesso presentata via PEC, in data 21 dicembre 2020;
- di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e/o, comunque, connesso;
nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente ad avere accesso ai documenti richiesti con la predetta istanza di accesso,
e per la condanna di Roma Capitale ad esibire e rilasciare copia dei documenti richiesti con la menzionata istanza di accesso, come meglio indicati in narrativa, con ogni conseguenziale pronunzia di legge.
2. Con nota del 21.12.2020, trasmessa a mezzo pec al Comando di Polizia Locale di Roma Capitale, il ricorrente sottometteva istanza di accesso civico generalizzato, ai sensi del D.Lgs.n.33/2013, in merito ai seguenti documenti: 1) verbale redatto dagli agenti di Polizia Locale Roma Capitale per divieto di sosta e rimozione di n.2 veicoli, le cui targhe sono dettagliatamente indicate nell’istanza; 2) titolo abilitativo (autorizzazione al subappalto, ecc.) che legittima la ditta Soccorso Stradale Alfacar s.r.l. “ad eseguire il servizio di rimozione veicoli in sosta d’intralcio e/o pericolo nel territorio di Roma Capitale, gestito in via esclusiva dal RTI Italsoccorso (mandataria)”; 3) documento contabile rilasciato dalla predetta ditta in riferimento al servizio espletato; 4) ogni altro documento utile riconducibile alla fattispecie sopra indicata.
3. Con determina prot.n. RH/29465/2021 del 10.2.2021, l’organo compulsato respingeva detta istanza, ritenendo che, in relazione agli atti oggetto di istanza, non fossero applicabili le disposizioni sull’accesso civico generalizzato.
In particolare, si affermava, fra l’altro, che “, le reiterate richieste di dati e riscontri oltre ad un
gratuito aggravio all’operato dell’amministrazione, rappresentano un uso irrituale da parte del citato consorzio dell’istituto dell’accesso civico generalizzato, il cui interesse deve essere preesistente alla richiesta d’accesso, non conseguente ad essa né quest’ultima deve essere impiegata per costruire“ ad hoc” una finalità meramente esplorativa, abusando di fatto di uno strumento previsto dall’ordinamento, avente lo scopo – al contrario – di favorire forme diffuse di controllo al perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di
promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”, le richieste avanzate, inoltre, in merito ai dati domandati sono volte a conoscere elementi e circostanze estranei all’istante e riferiti ad operazioni svolte nei confronti di veicoli di altri cittadini, che risultano pertanto non pertinenti né coerenti rispetto alla finalità dell’istituto richiamato e potrebbero risultare altresì lesive della privacy di altri soggetti coinvolti nelle operazioni stesse”.
4. Avverso il predetto diniego insorgeva l’odierno ricorrente, il quale proponeva i motivi di ricorso di seguito esposti in sintesi, e come meglio articolati nell’atto introduttivo del giudizio.
Parte ricorrente contesta l’affermazione, esternata dall’estensore del provvedimento impugnato, secondo cui l’accesso civico generalizzato non sarebbe ammissibile nella circostanza. A supporto dell’intestata tesi, si cita l’Adunanza Plenaria del Consiglio n.10/2020, che ha ritenuto pienamente ammissibile l’accesso civico generalizzato, in quanto funzionale all’esercizio del controllo diffuso sui dati e sull’attività delle pubbliche amministrazioni, anche agli atti della fase esecutiva dei contratti, fatto salvo il rispetto dei divieti stabiliti dal Codice dei contratti pubblici ovvero dall’art. 5 D.Lgs. n.33/2013.
In ogni caso - afferma il ricorrente - la p.a., tenuto conto della posizione legittimante vantata dal medesimo consorzio (secondo graduato nella procedura di affidamento della concessione per il servizio di rimozione delle autovetture in sosta), avrebbe potuto e dovuto esaminare la richiesta di accesso ai sensi dell’art. 22 L. n.241/90, se del caso previa richiesta di chiarimenti alla parte istante.
5. Roma Capitale si è costituita in giudizio, in data 1.4.2021, per resistere al ricorso, sulla base delle argomentazioni contenute