TAR Roma, sez. 4S, sentenza 2024-07-22, n. 202414959

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 4S, sentenza 2024-07-22, n. 202414959
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202414959
Data del deposito : 22 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/07/2024

N. 14959/2024 REG.PROV.COLL.

N. 12367/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12367 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
E C, G D S, A G, A L, F M, D M, A P, M P, A P, A R, P S, M S, L S, M Z, L Z, rappresentati e difesi dall'avvocato S D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, alla Piazza Santi Apostoli, n. 66

contro

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

- B G, rappresentato e difeso dall’avvocato Ugo Luca Savio De Luca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, alla Via Federico Rosazza, n. 32;
- Federazione Lavoratori Assicurazioni e Credito Fisac/

CGIL

Nazionale, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Emanuela Errighi e Massimiliano Silvetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo:

- previa eventuale remissione della questione alla CGUE, della Delibera della Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 410/18/CONS del 26 luglio 2018, nella parte in cui all'art. 2 prevede che i dipendenti di cui all'allegato A nominati funzionari di ruolo debbano essere “ inquadrati al livello iniziale della car-riera di funzionario, con decorrenza 1 settembre 2018”;

- delle singole note inviate ai ricorrenti con raccomandata a/r anticipata via mail, aventi ad oggetto “attuazione dell'art. 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, assunzione a tempo indeterminato”, nella parte in cui prevedono che “l'inquadramento economico attribuito sarà quello previsto per il personale dipendente dell'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni della qualifica di funzionario, livello economico iniziale”;

- dei verbali di presa di servizio del 3 settembre 2018, nella parte in cui prevedono l'inquadramento dei ricorrenti nel ruolo organico “al livello economico iniziale della carriera di funzionario”;

- ove occorra, dell'art. 48-bis, comma 1-ter, del Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale, nella parte in cui prevede che per i contratti di specializzazione non trovino applicazione gli istituti relativi allo scatto annuale e alla progressione di carriera, neppure in caso di successiva immissione in ruolo;

- di ogni atto connesso, presupposto e/o conseguente;
e per l'accertamento del diritto dei ricorrenti al corretto inquadramento al livello giuridico-economico F5 ovvero, in subordine, al livello giuridico-economico F2 della carriera di funzionario, con decorrenza dalla data di immissione in ruolo (1° settembre 2018);

- del diritto dei ricorrenti alle differenze retributive e contributive spettanti dalla maturazione del corretto livello giuridico ed economico o quantomeno dalla data di immissione in ruolo, con rivalutazione monetaria e interessi;

e per la condanna

dell’Amministrazione a disporre il suddetto corretto inquadramento dei ricorrenti al livello giuridico-economico F5 o, in subordine, al livello giuridico-economico F2 con decorrenza dalla data di immissione in ruolo (1° settembre 2018) ed a disporre il pagamento delle differenze retributive e contributive spettanti ai ricorrenti dalla maturazione dei rispettivi livelli giuridico-economici o quantomeno dalla data di immissione in ruolo, con rivalutazione monetaria e interessi

quanto ai motivi aggiunti depositati il 13 marzo 2019:

- previa eventuale remissione della questione alla CGUE, del verbale di presa di servizio del 7 gennaio 2019, nella parte in cui prevede l’inquadramento nel ruolo organico “al livello economico iniziale della carriera di funzionario”;

- se del caso, del cedolino paga relativo al mese di gennaio 2019, nella parte in cui prevede l'inquadramento nella posizione economica F0;

- di ogni altro atto preordinato, connesso e/o consequenziale

e per l’accertamento:

- del diritto dei ricorrenti e in particolare del dott. Zannella al corretto inquadramento al livello giuridico-economico F5 ovvero, in subordine, al livello giuridico-economico F2 della carriera di funzionario, con decorrenza dalla data di immissione in ruolo (1° settembre 2018);

- del diritto dei ricorrenti alle differenze retributive e contributive spettanti dalla maturazione del corretto livello giuridico ed economico o quantomeno dalla data di immissione in ruolo, con rivalutazione monetaria e interessi;

e per la condanna

dell’Amministrazione a disporre il suddetto corretto inquadramento dei ricorrenti al livello giuridico-economico F5 o, in subordine, al livello giuridico-economico F2 con decorrenza dalla data di immissione in ruolo (1° settembre 2018) ed a disporre il pagamento delle differenze retributive e contributive spettanti ai ricorrenti dalla maturazione dei rispettivi livelli giuridico-economici o quantomeno dalla data di immissione in ruolo, con rivalutazione monetaria e interessi.

quanto ai motivi aggiunti depositati il 12 luglio 2022:

- della delibera n. 140/22/CONS del 5 maggio 2022, non pubblicata, recante “Approvazione dell'Accordo sindacale in materia di previdenza integrativa, riconoscimento in funzione perequativa di livelli, progressione meritocratica, lavoro da remoto, copertura delle spese sanitarie, procedura di mobilità straordinaria, ordinamento delle carriere ed incarichi”, unitamente all'accordo sindacale ad essa allegato, sottoscritto in data 6 aprile 2022, in parte qua, e segnatamente nelle previsioni dell'accordo sindacale di cui al par. 1, n. 3, al par. 2, al par. 6, al par. 7, nn. 1 e 2, come di seguito specificato;

- della delibera n. 141/22/CONS del 5 maggio 2022, pubblicata in data 12 maggio 2022 sulla pagina Intranet AGCom, recante “Disposizioni per l'attuazione della procedura straordinaria di mobilità”, con cui l'Autorità ha avviato la procedura straordinaria di mobilità riservata al personale non dirigenziale appartenente ai ruoli della Pubblica Amministrazione e delle Autorità amministrative indipendenti in comando o altra posizione equivalente presso l'AGCOM al 6 aprile 2022, in parte qua, come di seguito specificato;

- della delibera n. 142/22/CONS del 5 maggio 2022, pubblicata in data 22 giugno 2022 sulla pagina Intranet AGCom, recante “Nomina della Commissione per lo svolgimento delle attività connesse alla procedura straordinaria di mobilità di cui alla delibera n. 141/22/CONS”, in parte qua, come di seguito specificato;

- della delibera n. 186/22/CONS del 7 giugno 2022, pubblicata sulla rete Intranet AGCom in data 16 giugno 2022, recante “Disposizioni per l'attuazione della procedura straordinaria di mobilità indetta ai sensi della delibera n. 141/22/CONS: approvazione degli atti della Commissione e dell'elenco degli inquadramenti del personale proveniente dalle Pubbliche amministrazioni”, in parte qua, come di seguito specificato;

- della delibera 187/22/CONS del 7 giugno 2022, pubblicata sulla rete Intranet AGCom in data 16 giugno 2022, recante “Disposizioni per l'attuazione della procedura straordinaria di mobilità indetta ai sensi della delibera n. 141/22/CONS: approvazione degli inquadramenti del personale proveniente dalle Pubbliche amministrazioni”, in parte qua, come di seguito specificato;

- della delibera n. 209/22/CONS del 23 giugno 2022, pubblicata sulla pagina Intranet dell'AGCom in data 1° luglio 2022, recante “Disposizioni per l'attuazione della procedura straordinaria di mobilità indetta ai sensi della delibera n. 141/22/CONS: approvazione degli inquadramenti del personale proveniente dalle Autorità amministrative indipendenti partecipanti alla procedura e immissione nei ruoli” in parte qua, come di seguito specificato;

- di ogni altro atto preordinato, connesso e/o consequenziale

e per l'accertamento

- del diritto dei ricorrenti a vedersi corrispondere dall'AGCom il contributo una tantum previsto dal paragrafo 1 dell'accordo sindacale allegato alla delibera n. 140/22/CONS, nella misura corretta e non discriminatoria;

- del diritto dei ricorrenti a beneficiare delle misure perequative di cui al paragrafo 2 dell'accordo sindacale allegato alla delibera n. 140/22/CONS senza alcuna condizione, nonché in misura non inferiore rispetto agli altri dipendenti immessi nei ruoli dall'AGCom;

- del diritto dei ricorrenti a vedersi riconosciuto, con decorrenza dalla loro immissione in ruolo ovvero dalla data di adozione delle delibere n. 140/22/CONS e n. 141/22/CONS, il medesimo trattamento previsto da tali delibere per il personale che transita nei ruoli dell'AGCom per effetto della procedura di mobilità di cui alla delibera n. 141/22/CONS;

- del diritto dei ricorrenti ad essere ammessi a partecipare alle procedure selettive di cui al paragrafo 7 dell'accordo sindacale allegato alla delibera n. 140/22/CONS, sulla base della complessiva anzianità di servizio da essi maturata in AGCOM, e per la condanna dell'Amministrazione a disporre il suddetto corretto inquadramento dei ricorrenti al livello giuridico-economico F5 o, in subordine, al livello giuridico-economico F2 con decorrenza dalla data di immissione in ruolo (1° settembre 2018) ed a disporre il pagamento delle differenze retributive e contributive spettanti ai ricorrenti dalla maturazione dei rispettivi livelli giuridico-economici o quantomeno dalla data di immissione in ruolo, con rivalutazione monetaria e interessi;

- a corrispondere ai ricorrenti il contributo una tantum previsto dal paragrafo 1 dell'accordo sindacale allegato alla delibera n. 140/22/CONS, nella misura corretta e non discriminatoria;

- a prevedere in capo ai ricorrenti:

(i) le misure perequative di cui al paragrafo 2 dell'accordo sindacale allegato alla delibera n. 140/22/CONS senza alcuna condizione, nonché in misura non inferiore rispetto agli altri dipendenti immessi nei ruoli dall'AGCOM;

(ii) con decorrenza dalla loro immissione in ruolo ovvero dalla data di adozione delle delibere n. 140/22/CONS e n. 141/22/CONS, il medesimo trattamento previsto da tali delibere per il personale che transita nei ruoli dell'AGCOM per effetto della procedura di mobilità di cui alla delibera n. 141/22/CONS;

(iii) la partecipazione alle procedure selettive di cui al paragrafo 7 dell'accordo sindacale allegato alla delibera n. 140/22/CONS, sulla base della complessiva anzianità di servizio da essi maturata in AGCOM.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità intimata, nonché di B G e della Federazione Lavoratori Assicurazioni e Credito Fisac/

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