TAR Ancona, sez. I, sentenza 2020-02-07, n. 202000112

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2020-02-07, n. 202000112
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202000112
Data del deposito : 7 febbraio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/02/2020

N. 00112/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00602/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO I

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 602 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da
M E, rappresentata e difesa dagli avvocati L F e M L, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato C S in Ancona, piazza Cavour, 29;

contro

Comune di Monte Urano, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato D V, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato F M in Ancona, piazza Stamira, 5;

nei confronti

Sindaco del Comune di Monte Urano, in qualità di Ufficiale di Governo, Regione Marche, Ristorante Albergo La Vecchia Fornace e V L, non costituiti in giudizio;

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui domicilia in Ancona, piazza Cavour, 29;

Olivieri Adriana, rappresentata e difesa dall'avvocato Emanuela Catalini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Maria Alessandra Tatò in Ancona, via Marsala, 21;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della delibera della Giunta Municipale del Comune di Monte Urano n. 34 del 29 marzo 2011 avente ad oggetto "Assegnazione risorse finanziarie per spese conseguenti ordinanze sindacali contingibili ed urgenti n. 12 del 2.3.2011 e n. 13 del 3.3.2011", con cui l'Amministrazione resistente ha deliberato "che le spese tutte, sostenute da questo Ente per la tutela della pubblica incolumità a causa dei danni dovuti al crollo del muro di proprietà della sig.ra M E, dovranno essere rimborsate al Comune dalla stessa proprietaria";

- di ogni altro atto precedente e presupposto, contestuale, successivo e conseguente, comunque connesso e correlato anche non cognito tra cui, in particolare:

- della nota prot. n. 3082 del 15 marzo 2011, notificata in data 16 marzo 2011, a firma del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Monte Urano, avente ad oggetto "Ordinanze con tingibili ed urgenti di sgombero alloggi edificio in Via Friuli n. 24 a ridosso di un muro di contenimento facente parte dell'immobile di Via Friuli n.

2 - Disposizione di rientro per alcuni nuclei familiari nelle relative abitazioni" nella parte in cui "avverte la sig.ra M E…che saranno poste a carico della stessa le spese sostenute da questo Ente inerenti e conseguenti le ordinanze sindacali in oggetto, spese che saranno successivamente quantificate e comunicate alla proprietaria interessata";

- della nota prot. n. 4352 del 13 aprile 2011, sempre a firma del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Monte Urano, avente ad oggetto "Richiesta pagamento spese per alloggio famiglie a seguito di ordinanze sindacali n. 12 del 2.3.2011 e n. 13 del 3.3.2011 – 1° acconto" con cui, richiamati i contenuti della delibera di G.M. n. 34 del 29 marzo 2011, viene comunicato alla odierna ricorrente che "relativamente all'alloggio delle famiglie sgomberate dalle proprie abitazioni di Via Friuli n.24, l'importo delle spese sostenute alla data del 31.3.2011 è pari ad euro 11.530, 00, come da fatture n. 2 7/A e n. 28/A che si allegano in copia, emesse dal Ristorante Albergo "La Vecchia Fornace” di Monte Urano e che tale somma costituisce solo un acconto sulle spese sostenute in quanto per il perdurare dell'inagibilità parziale dell'edificio di Via Friuli n. 24 e per la conseguente permanenza delle famiglie interessate presso la struttura alberghiera di cui sopra, la spesa complessiva da versare al Comune sarà quantificabile solo dopo l'acquisizione di certificato di agibilità dell'intero immobile" con invito a versare il predetto importo entro 15 gg. dal ricevimento della nota stessa, e con l'avvertimento che "in caso di inadempienza nel termine prefissato, si procederà alla diffida e alla successiva ingiunzione per la riscossione coattiva della somma";

per quanto riguarda i motivi aggiunti:

- della delibera della Giunta Municipale del Comune di Monte Urano n. 102 del 20 luglio 2011 avente ad oggetto "Assegnazione ulteriori risorse finanziarie per spese conseguenti ordinanze sindacali contingibili ed urgenti n.12 del 2.3.2011 e n. 13 del 3.3.2011";

- di ogni altro atto presupposto, contestuale, successivo e conseguente, comunque connesso e correlato anche non cognito tra cui, in particolare:

- della nota prot. n. 8999 del 27 luglio 2011, notificata in pari data, a firma del Responsabile del Servizio LLPP del Comune di Monte Urano, avente ad oggetto "Richiesta pagamento spese per alloggio famiglie a seguito di ordinanze sindacali n. 12 del 2.3.2011 e n. 13 del 3.3.2011";

- e, per quanto occorrer serva, della nota sindacale prot. n. 12359 del 11 ottobre 2011;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Monte Urano, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile e di Adriana Olivieri;

Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2020 la dott.ssa S D M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:

- con l’istanza di prelievo depositata in data 21 gennaio 2019, il Comune ha rappresentato che l’ordinanza comunale n. 34 del 29 marzo 2011 è stata rimossa in autotutela dall’Ente locale (delibera comunale n. 77 del 24 luglio 2018), sulla base degli esiti della CTU depositata nel corso del giudizio civile n. 570 del 2016 RG instaurato innanzi al Tribunale di Fermo, espletata nell’ambito di un diverso giudizio;

- conseguentemente, il Comune ritiene che sia venuto meno l’interesse della ricorrente alla presente controversia;

- con memoria depositata il 14 febbraio 2019, il difensore di quest’ultima, preso atto di quanto dichiarato dall’Ente locale nell’anzidetta istanza di prelievo, ha confermato che non vi è più interesse della ricorrente alla decisione, tuttavia insistendo per la condanna dell’Amministrazione comunale alle spese processuali;

- nel corso degli adempimenti preliminari alla pubblica udienza del 5 febbraio 2020, la difesa della ricorrente ha ulteriormente ribadito la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, insistendo per la condanna alle spese del Comune di Monte Urano, per tutte le ragioni rappresentate nella suddetta memoria difensiva;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso e i motivi aggiunti siano divenuti improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse;

Ritenuto, tuttavia, che vi siano i presupposti per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti, sia per le peculiarità della vicenda per cui è causa, sia perché sussistono dubbi in ordine alla giurisdizione di questo giudice sulla presente la controversia in relazione alla pretesa azionata e al petitum sostanziale (che attiene alla contestazione della pretesa di pagamento di somme di denaro da parte dell’Amministrazione, fondata sulla presunta responsabilità della ricorrente ex art. 2053 c.c.);
ciò è altresì confermato dal fatto che gli atti impugnati sono stati seguiti dall’adozione di ordinanze-ingiunzione di pagamento, che sono state, appunto, oggetto di giudizio nella competente sede civile;

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