TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2017-02-03, n. 201701833

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2017-02-03, n. 201701833
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201701833
Data del deposito : 3 febbraio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/02/2017

N. 01833/2017 REG.PROV.COLL.

N. 05161/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5161 del 2016, proposto da:
Riva Fire s.p.a. in liquidazione, in persona del liquidatore e legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. L T e G F, elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in Roma, v.le Bruno Buozzi n. 47;

contro

Ministero dello sviluppo economico, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato;
P G, C C ed E L, quali commissari straordinari di Ilva s.p.a. in amministrazione straordinaria;

nei confronti di

Ilva s.p.a. in amministrazione straordinaria, in persona dei commissari e legali rappresentanti p.t. , rappresentata e difesa dall’avv. prof. Giuseppe Caia, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Angelo Raffaele Cassano in Roma, v.le Liegi n. 32;

per l'annullamento

- della nota del Ministero dello sviluppo economico del 4.4.2016, con cui è stata respinta l’istanza di accesso di Riva Fire del 3.3.2016;

- per quanto occorrer possa, della nota dei commissari straordinari di Ilva s.p.a. in a.s. del 22.3.2016, nella parte in cui ha disposto l’accesso ai documenti richiesti da Riva Fire “senza le parti sottoposte a secretazione”

e per l’accertamento

del diritto di parte ricorrente ad accedere ai documenti amministrativi richiesti con la citata istanza di accesso del 3.3.2016, con conseguente condanna delle parti resistenti ad esibire e rilasciare i documenti stessi.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del 27 gennaio 2017 il cons. M.A. di Nezza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Rilevato:

- che con ricorso ex art. 116 c.p.a. spedito per le notificazioni a mezzo del servizio postale il 20.4.16 (dep. il 28.4) la società Riva Fire in liquidazione, deducendo di essere azionista di maggioranza (e “soggetto estromesso e spossessato prima con il commissariamento e poi con l’ammissione all’amministrazione straordinaria”) della società Ilva in a.s., ha chiesto di accedere ai documenti oggetto dell’istanza del 3.3.2016 – “Programma dei commissari straordinari, ai sensi dell’art. 4, comma 2, d.l. 23 dicembre 2003, n. 347” e “Relazione ai sensi dell’art. 4 d.l. n. 347/2003 sulle cause di insolvenza di Ilva s.p.a. in amministrazione straordinaria” (con atti e documenti connessi) – proponendo le domande di cui all’epigrafe (annullamento del diniego del 4.4.2016 opposto dal Ministero dello sviluppo economico e, se occorrente, della nota dei commissari straordinari di Ilva del 22.3.2016, ammissiva dell’accesso “senza le parti sottoposte a secretazione”;
accertamento del relativo diritto e conseguente condanna all’esibizione);

- che il Ministero dello sviluppo economico e la società Ilva in a.s. si sono costituiti in resistenza e hanno depositato documenti e memorie (il 9.6 e il 14.6.16);

- che il Ministero (mem. 14.6.16 cit.) – nel dar conto: i) dell’avvenuta comunicazione da parte dei commissari al Tribunale di Milano, in data 8.1.2016, dell’anzidetto programma autorizzato dallo stesso Ministero con decreto del 4.1.2016, con richiesta di parziale segretazione del programma di cessione e delle relazioni di Ilva e delle società controllate; ii) dell’accoglimento di quest’ultima istanza da parte del Giudice delegato con decreto del 9.2.2016, valevole “allo stato degli atti” – ha formulato una serie di eccezioni (tra cui: inammissibilità per difetto di interesse diretto, concreto e attuale all’accesso nonché per indeterminatezza e genericità delle invocate esigenze difensive, non risultando esposti i motivi che giustificherebbero l’inefficacia nei suoi confronti della determinazione di segretazione parziale;
inammissibilità o improponibilità, in quanto il ricorso sarebbe stato “esperito quale strumento processuale volto ad incidere sugli effetti del decreto di segretazione”, peraltro assunto “allo stato degli atti”, in violazione degli artt. 59 d.lgs. n. 270/99 e 4, co. 2- bis , d.l. n. 347/2003, tanto più che rimarrebbe impregiudicata la facoltà della ricorrente di chiedere al Giudice delegato la rivalutazione delle ragioni di riservatezza) e ha dedotto l’infondatezza del ricorso (per insussistenza del diritto di accesso stante la prevalenza dell’“interesse obiettivo al regolare espletamento dei giudizi pendenti innanzi al Tribunale di Milano” e avuto riguardo all’assenza di puntuali deduzioni sulla strumentalità dei documenti rispetto alla tutela dei propri interessi;
insussistenza del vizio di difetto di motivazione, alla luce del rinvio al menzionato decreto del Giudice delegato);

- che la società Ilva in a.s., illustrato tra l’altro lo stato del contenzioso pendente innanzi al giudice amministrativo, ha spiegato difese sostanzialmente coincidenti con quelle dell’amministrazione (v. mem. 14.6.16);

- che la società ricorrente ha puntualmente replicato alle deduzioni delle controparti (mem. 17.6.16);

- che le parti hanno prodotto ulteriori memorie e documenti;

- che da ultimo, con “dichiarazione congiunta di sopravvenuta carenza d’interesse” depositata il 25.1.2017, i difensori delle società Riva Fire e Ilva, nel rappresentare l’avvenuta ammissione della prima alla procedura di amministrazione straordinaria a seguito di istanza dei commissari straordinari della seconda ( ex artt. 3, co. 3, d.l. n. 347/2003 e 81 d.lgs. n. 270/99) – ciò al dichiarato fine di “consentire ed attuare una gestione unitaria dell’insolvenza nell’ambito del gruppo”, appartenendo pertanto Riva Fire e Ilva “alla medesima gestione liquidatoria” stante anche l’identità dei commissari – hanno dedotto che tale situazione ha determinato il venir meno dell’interesse al ricorso;

- che all’odierna camera di consiglio, nel corso della quale i difensori presenti hanno ribadito la menzionata dichiarazione, il giudizio è stato trattenuto in decisione;

Considerato:

- che la situazione rappresentata dai difensori delle parti consente di rilevare il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione ex art. 35, co. 1, lett. c) , c.p.a., con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso;

- che le spese di giudizio possono essere compensate;

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