TAR Bari, sez. I, sentenza 2015-03-24, n. 201500487

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2015-03-24, n. 201500487
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201500487
Data del deposito : 24 marzo 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01067/2014 REG.RIC.

N. 00487/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01067/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1067 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Cetola S.r.l. Unipersonale, rappresentata e difesa dagli avv.ti F L e F M P, con domicilio presso la Segreteria T.A.R. Puglia - Bari, in Bari, Piazza Massari;



contro

I.T.E. Istituto Tecnico Economico “P G” - Foggia, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, 97;



nei confronti di

Ve.Mi.Ni. S.r.l.;



per l'ottemperanza

alla Sentenza T.A.R. Puglia - Bari, Sez. I, n. 466 in data 8 aprile 2014, notificata il successivo 16 maggio 2014, passata in giudicato il 21 giugno 2014;

e, per motivi aggiunti, per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della determinazione dirigenziale prot. n. 6309 C43 del 6 novembre 2014, trasmessa via p.e.c. il successivo 8 novembre, con la quale l'Istituto “P. Giannone - E. Masi” ha annullato in autotutela il provvedimento di aggiudicazione a favore dell'impresa Cetola S.r.l. Unipersonale;

di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso o comunque correlato.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’I.T.E. Istituto Tecnico Economico “P G” - Foggia e del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2015 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con ricorso pervenuto in Segreteria in data 8 settembre 2014, la società Cetola S.r.l. Unipersonale adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere l’ottemperanza alla Sentenza n. 466 emessa in data 8 aprile 2014 dalla I Sezione del medesimo Tribunale, notificata in data 16 maggio 2014 e passata in giudicato il 21 giugno 2014.

Con la citata sentenza, la Sezione in epigrafe annullava il provvedimento di revoca dell’aggiudicazione provvisoria comunicato con nota prot. n. 563 C43 del 28 gennaio 2014, nonché il provvedimento di aggiudicazione definitiva, comunicato con nota prot. n. 588 C43 del 29 gennaio 2014 e condannava l’I.T.E. - Istituto Tecnico Economico “P G” - Foggia, Ministero

dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, alla rifusione delle spese di lite in favore dell’impresa ricorrente.

Esponeva quest’ultima che, nonostante la predetta decisione del Tribunale in intestazione, l’Amministrazione non provvedeva alla puntuale esecuzione degli adempimenti previsti.

Pertanto, a fronte della persistente inerzia della Stazione Appaltante, l’impresa Cetola S.r.l. ravvisava la sussistenza di tutti i presupposti per l’esperibilità del giudizio di ottemperanza, allo specifico fine, altresì, di ottenere l’auspicata aggiudicazione in proprio favore.

Successivamente, con ricorso per motivi aggiunti depositato in Segreteria in data 10 dicembre 2014, l’odierna ricorrente instava per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dei provvedimenti meglio indicati in oggetto.

Rappresentava l’istante che, nelle more del presente giudizio di ottemperanza, l’I.T.E. aveva

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