TAR Bari, sez. III, sentenza breve 2011-02-10, n. 201100236
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N. 00236/2011 REG.PROV.COLL.
N. 02149/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c. p. a.;
sul ricorso numero di registro generale 2149 del 2010, proposto da:
“Edildomus s.r.l.”, rappresentata e difesa dall'avv. M F I, con domicilio eletto presso M F I in Bari, piazza Garibaldi n.63;
contro
Comune di Barletta in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. D C, D C M, con domicilio eletto presso Raffaele De Robertis in Bari, via Davanzati, 33;
nei confronti di
“CO.RI.ME s.r.l.”, “Cavaliere De Candia Immobiliare s.r.l.”, entrambe rappresentate e difese dall'avv. Francesco Cito, con domicilio eletto presso Scipione Bovio in Bari, via Putignani 141, “Cavaliere Ruggiero Immobiliare s.r.l”.;
per l'annullamento
previa emanazione di misura cautelare interinale
- del permesso di costruire n. 927/2010, per la realizzazione di un complesso edilizio per civili abitazioni e negozi in Barletta alla via Ofanto (angolo con via L. Dicuonzo), rilasciato in data 6.10.2010 dal Dirigente del Settore Edilizia Pubblica e Privata del Comune di Barletta, congiuntamente in favore delle Società controinteressate;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto, compreso, ove occorra:
- il verbale di allineamento e quote, prot. n.28821 del 6.5.2010;
- le note prot. n.32900 del 25.5.2010, prot. n.34239 del 31.5.2010, prot. n.37126 dell'11.6.2010, prot. n.37135 del 19.6.2010, prot. n.42367 del 6.7.2010;
- la determinazione dirigenziale del 2.7.2010;
atti tutti richiamati nelle premesse del suddetto provvedimento n. 927/2010 e sui quali si riservano eventuali "motivi aggiunti".
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Barletta e di “CO.RI.ME. s.r.l.” e “Cavaliere De Candia Immobiliare s.r.l.”;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2011 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori Masssimo F. Ingravalle, D C, D C M e Francesco Cito;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c. p. a. in merito alla decisione del giudizio in forma semplificata.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
RILEVATO:
- che con l’impugnato permesso di costruire il Comune di Barletta assentiva in favore delle società odierne controinteressate la realizzazione di un complesso edilizio per civili abitazioni e negozi in Barletta alla via Ofanto;
- che avverso il suddetto provvedimento l’odierna ricorrente deduceva censure di violazione di legge (art 37 c.5 l.r. 56/1980, art 9 commi 2 e 3 d.p.r. 327/2001 e art. 9 d.p.r. 380/2001, D.M. n.1444 del 2.4.1968, principio di buon andamento e trasparenza) nonché di eccesso di potere per carenza di istruttoria, insufficienza ed inadeguatezza della motivazione, erronea presupposizione di fatto e di diritto, chiedendone l’annullamento previa emanazione di misura cautelare interinale;
- che si costituivano in giudizio sia il Comune intimato, che le controinteressate “CO.RI.ME” s.r.l. e “Cavaliere De Candia Immobiliare” s.r.l., eccependo in rito l’inammissibilità del gravame sotto diverso profilo, nonché l’infondatezza nel merito, evidenziando tra l’altro la sopravvenuta destinazione sull’area per cui è causa per effetto della variante al PRG approvata con delib. G.R. 564/2003, con possibilità di edificazione diretta senza necessità di alcuna pianificazione attuativa;
- che alla camera di consiglio del 27 gennaio 2011 il Presidente invitava la difesa di parte ricorrente a precisare al Collegio i presupposti del periculum in mora nonché dello stesso interesse al ricorso;
CONSIDERATO:
- che il gravame nel suo complesso è inammissibile per carenza di interesse, dal momento che il ricorrente a supporto della propria legittimazione ed interesse a ricorrere, oltre al generico stabile collegamento (c.d. vicinitas ) in relazione al confine tra le due proprietà per cui è causa, si limita a dedurre che l’avversato intervento edilizio “muta il carico urbanistico e le condizioni ambientali della zona;”
- che secondo l’orientamento seguito da questa sezione (T.A.R. Puglia Bari sez