TAR Ancona, sez. I, sentenza 2023-04-13, n. 202300237
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 13/04/2023
N. 00237/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00074/2021 REG.RIC.
N. 00213/2021 REG.RIC.
N. 00643/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 74 del 2021, proposto da
Z M, rappresentata e difesa dall'avvocato A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Fossombrone, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 213 del 2021, proposto da
Z M, rappresentata e difesa dall'avvocato A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Fossombrone, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Marche e Ministero della Cultura, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui domiciliano in Ancona, corso Mazzini, 55;
sul ricorso numero di registro generale 643 del 2021, proposto da
Z M, rappresentata e difesa dall'avvocato A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Fossombrone, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Soprintendenza Beni Ambientali Architettonici di Ancona e Ministero della Cultura, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui domiciliano in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 74 del 2021:
1 - della comunicazione prot. 2020/161 del 27.11.2020 del Comune di Fossombrone di inammissibilità della C.I.L.A. presentata dalla signora Z M in data 30.10.2020 prot. 26054 a firma del geom. Rossi Paolo, inviata a quest'ultimo a mezzo posta certificata il 27.11.2020 e alla signora Z M a firma del Responsabile del Settore III Urbanistica geom. A P;
2 - della comunicazione prot. n. 19423 del 21.08.2020 del Comune di Fossombrone di avvio del procedimento amministrativo volto all'adozione dell'ordinanza per la demolizione degli interventi edilizi realizzati in Via F. Marchionni n. 2 Loc. Bordo S. Antonio (catasto fabbricati foglio 32 – Particella 164) e per la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, in quanto interventi privi del titolo edilizio previsto dal DPR 380/2001 e s.m.i., in contrasto con il PRG, con il PPCS e non sanabili, notificata alla signora Z M il 28.08.2020 a firma del Responsabile del Settore III Urbanistica geom. A P,
3 - della comunicazione prot. n. 31054 del 30.09.2019 del Comune di Fossombrone volto alla verifica di presunte violazioni edilizie nell'immobile sito in Fossombrone Via Marchionni n. 2 Loc. Bordo S. Antonio, notificata alla signora Z in data 01.10.2019, a firma del Responsabile del Settore III Urbanistica geom. A P;
4 - di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso;
quanto al ricorso n. 213 del 2021:
5 - della comunicazione del 30.12.2020 del Comune di Fossombrone a firma del responsabile del settore III Urbanistica geom. A P, recante richiesta di parere ex art. 33, comma 4, del DPR n. 380/2001, indirizzata alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio delle Marche e alla Signora Z M, notificata a quest'ultima in data 16.02.2021, avente ad oggetto: “ Opere edilizie realizzate in assenza di titolo abilitativo nell'immobile in Via F. Marchionni n. 2 – località Borgo Sant'Antonio catasto fabbricati Foglio 32 particella 164 – proprietà Z M – Interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti senza titolo ”;
6 - della comunicazione prot. n. 3931 del 17.02.2021 del Comune di Fossombrone di trasmissione del parere della Soprintendenza del 09.02.2021, indirizzata alla Signora Mara Z, notificata a quest'ultima il 19.02.2021, avente ad oggetto: “ Opere edilizie realizzate in assenza di titolo abilitativo nell'immobile in Via F. Marchionni n. 2 – località Borgo Sant'Antonio catasto fabbricati Foglio 32 particella 164 – proprietà Z M – Interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti senza titolo ”;
7 - del parere della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio delle Marche del 08.02.2021, per la parte in cui viene espresso parere negativo, a firma del Soprintendente dott.ssa Marta Mazza, di cui si è venuti a conoscenza con la comunicazione del Comune di Fossombrone prot. 3931 in data 17.02.2021 e notificata il 19.02.2021 alla signora Z M, trasmessa al Comune di Fossombrone e alla Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale presso il Segretariato Regionale del MiBACT per le Marche, avente ad oggetto: “ Fossombrone (PU) – loc. Borgo Sant'Antonio - Via Marchionni 2 – Opere edilizie realizzate in assenza di titolo abilitativo in immobile residenziale catastalmente distinto al catasto fabbricati del Comune di Fossombrone al Foglio 32, particella 164 – Parere vincolante ai sensi dell'art. 33 comma 4 del DPR 6.06.2001 n. 380 - Proprietà Z M – Responsabile del procedimento ex lege 241/90 artt. 5 e 6: Arch. Biagio De Martinis ”;
8 - di ogni altro atto presupposto, comunque connesso e, in particolare della comunicazione prot. n. 19423 del 21.08.2020 di cui al precedente punto 2 e della comunicazione prot. n. 31054 del 30.09.2019 di cui al precedente punto 3, nonché della relazione tecnica a firma del Responsabile Settore III Urbanistica del Comune di Fossombrone del 21.08.2020 e relativi allegati n. 2 e n. 4, redatta a seguito del sopralluogo dell'11.10.2019;
quanto al ricorso n. 643 del 2021:
9 - dell'ordinanza n. 2 del 01.10.2021, emessa dal Comune di Fossombrone – Settore III Urbanistica, prot. N. 0022865, notificata in data 05.10.2021, con la quale è stato ordinato alla Signora Z M, in qualità di proprietaria, di provvedere a propria cura e spese, entro il termine perentorio di 90 giorni decorrenti dalla data di notifica dell’ordinanza, alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi, trasformati con la realizzazione degli interventi edilizi abusivi in essa descritti, eseguiti in Via F. Marchionni n. 2 - località Borgo Sant'Antonio - catasto fabbricati foglio 32 particella 164, in applicazione degli articoli 27, 31 e 33 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e s.m.i., in quanto ritenuti privi del titolo edilizio, in contrasto con il PRG e con il P.P.P.C.S. e non sanabili;
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Fossombrone, della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Marche, della Soprintendenza Beni Ambientali Architettonici di Ancona e del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2022 la dott.ssa S D M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
1. La ricorrente è proprietaria di un immobile sito in Fossombrone, distinto a NCEU al foglio 32, mappale 164, interessato, nel tempo, dalla realizzazione di talune opere abusive, in parte condonate.
In particolare, il corpo principale del fabbricato è stato costruito dal dante causa della ricorrente in virtù di “licenza di costruzione edile”, pratica n. 595 del 25.11.1964, rilasciata dal Sindaco del Comune di Fossombrone per la realizzazione di un manufatto ad uso deposito. Le opere abusivamente realizzate in epoca successiva, consistenti nella realizzazione di locali accessori al manufatto regolarmente assentito, sono state condonate ai sensi della legge n. 47/1985, fatta eccezione per il manufatto ad uso ripostiglio contraddistinto con la lettera “A” negli elaborati tecnici della pratica di condono n. 308/1986, che invece è stato demolito in ottemperanza all’ordinanza del Comune n. 81 del 6 settembre 2006.
In definitiva, all’esito del rilascio della concessione in sanatoria prot. n. 12579 in data 04.06.2009, i locali regolarmente assentiti erano tre più un WC, ossia l’edificio principale e due locali accessori ad uso ripostiglio, tra cui quello identificato nelle allegate planimetrie al condono edilizio con la lettera “B” e rappresentato come una loggia aperta su tre lati costituita da una struttura in legno, realizzata in aderenza al capanno assentito con licenza del 1964.
In data 11 ottobre 2019 veniva effettuato un sopralluogo dagli uffici comunali, durante il quale veniva accertata la realizzazione di ulteriori opere edilizie in assenza di titolo abilitativo nel fabbricato principale e nell’area pertinenziale esterna (come da relazione tecnica del Comune datata 21.08.2020).
A seguito della comunicazione di avvio del procedimento per la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi (nota prot. n. 19423 del 21.08.2020), la ricorrente dapprima presentava osservazioni chiedendo l’archiviazione del procedimento e, successivamente (precisamente in data 30.10.2020), presentava una CILA per accertamento di conformità ai sensi dell’art. 6 bis , comma 5, del DPR n. 380/2001.
La CILA veniva dichiarata inammissibile con nota prot. 28787 del 27.11.2020, che l’interessata ha impugnato davanti a questo TAR con l’odierno ricorso R.G. n. 74/2021.
Successivamente, con nota prot. n. 31787 del 30.12.2020, il Comune, qualificando parte degli interventi realizzati come opere di “ristrutturazione edilizia” comportanti “mutamento della destinazione d’uso e dei prospetti” in area compresa all’interno del “Centro Storico” (Zona A1 del vigente P.R.G. – P.P.C.S.), chiedeva alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche il parere di competenza ai sensi dell’art. 33, comma 4, del D.P.R. n. 380/2001 circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria.
Con nota prot. n. 2766 del 09.02.2021, il Soprintendente esprimeva in parte parere favorevole al mantenimento degli interventi realizzati e in parte parere sfavorevole.
Tale parere, nella parte di interesse, è stato fatto oggetto di impugnazione dalla signora Z con l’odierno ricorso R.G. n. 213/2021 unitamente agli atti connessi.
Infine, con il ricorso R.G. n. 643/2021, la ricorrente ha gravato l’ordinanza n. 2 del 01.10.2021, con cui il Comune ha intimato la demolizione delle opere abusive e la rimessa in pristino dello stato dei luoghi.