TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2018-03-20, n. 201803095

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2018-03-20, n. 201803095
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201803095
Data del deposito : 20 marzo 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/03/2018

N. 03095/2018 REG.PROV.COLL.

N. 07101/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7101 del 2014, proposto da:
SINERGAS S.P.A., rappresentata e difesa dagli avvocati F P, G M, C C, A P, con domicilio eletto presso lo studio Studio Legale Macchi Di Cellere Gangemi in Roma, via Cuboni, 12;



contro

GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI– G.S.E. S.P.A., rappresentata e difesa dagli avvocati A P, A P, P R M, M A F, con domicilio eletto presso lo studio A P in Roma, via di Villa Sacchetti, 11;
ENEA– AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

- del provvedimento prot. n. 28754, del 10 marzo 2014, recante rigetto della proposta di progetto e di programma di misura (PPPM) n. 0187722036613T073, per la categoria d'intervento IND-T, finalizzata all’acquisizione dei Titoli di Efficienza Energetica (c.d. TEE o “certificati bianchi”), ai sensi degli artt. 29 e 30 del d.lgs. n. 28 del 2011 e del d.m. 28 dicembre 2012;

- del preavviso di diniego, di cui alla nota di ENEA del 16 gennaio 2014;

- della comunicazione di avvenuto invio telematico della PPPM, inviata via e-mail dal GSE in data 28 dicembre 2013;

- della comunicazione pubblicata sul sito web del GSE, nella sezione News , del 18 aprile 2013;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di del Gestore dei Servizi Energetici– G.S.E. s.p.a. e di ENEA– Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 gennaio 2018 il dott. A M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Nel 2013 la Sinergas s.p.a. – che opera nel settore dei servizi energetici fornendo servizi integrati per la realizzazione, ed eventuale successiva gestione, di interventi di risparmio energetico – ha realizzato, tra gli altri, un intervento in favore della CIPA Gres s.p.a., presso lo stabilimento di Casalgrande (RE), volto al contenimento ed alla riduzione dei consumi di energia nella cottura delle piastrelle di ceramica. L’intervento era finalizzato all’ottenimento dei Titoli di Efficienza Energetica (i c.d. TEE o “certificati bianchi”), ai sensi degli artt. 29 e 30 del d.lgs. n. 28 del 2011 e del d.m. 28 dicembre 2012 (recante “ Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi ”), avvalendosi, in punto di quantificazione del risparmio energetico netto, di un metodo di valutazione a consuntivo ai sensi dell’art. 6 della delibera dell’Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n. EEN 9/11 del 27 ottobre 2011 (le c.d. Linee Guida AEEG , richiamata dall’art. 6, comma 2, del d.m. 28 dicembre 2012). Deve qui ricordarsi che il metodo di valutazione a consuntivo prevede che il soggetto responsabile inoltri al Gestore dei Servizi Energetici– GSE s.p.a. una “ proposta di progetto e di programma di misura ” (PPPM); una volta approvata la proposta, ed avviato quindi l’intervento di risparmio energetico, spetta poi al Gestore l’attività di verifica e di certificazione dei risparmi conseguiti, in base alla proposta pervenuta e già approvata, in vista dell’effettivo rilascio dei certificati bianchi.

Dopo aver trasmesso telematicamente, in data 27 dicembre 2013, la necessaria documentazione amministrativa al GSE, in data 8 gennaio 2014 la Sinergas s.p.a. ha quindi inoltrato, sempre tramite l’apposito portale informatico, la c.d. “lettera di conferma” per la presentazione della PPPM. Con provvedimento prot. n. 28754, del 10 marzo 2014, tuttavia, il GSE ha respinto la PPPM rilevando che, trattandosi di interventi di risparmio energetico ormai già realizzati e conclusi, si ricadeva nello sbarramento posto dall’art. 6, comma 2, del d.m. 28 dicembre 2012, a norma del quale, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2014, “ hanno accesso al sistema dei certificati bianchi esclusivamente progetti ancora da realizzarsi o in corso di realizzazione ”: la domanda della Sinergas s.p.a doveva, in particolare, considerarsi presentata dopo la data del 1° gennaio 2014, in quanto “ la mera trasmissione della documentazione amministrativa inerente il progetto non comporta

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