TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2021-03-04, n. 202102721
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Testo completo
Pubblicato il 04/03/2021
N. 02721/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01279/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1279 del 2014, proposto da
Unione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro - Unmil, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Foglietti, con domicilio eletto presso lo studio Alessandro Marchetti in Roma, via Paolo Emilio, 71;
contro
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto n. 490/11/2013 di cancellazione dal registro nazionale delle associazioni di promozione sociale per mancanza dei requisiti di territorialita' richiesti dall'art 7 della l 383/00 e dall'art 2 del dm 471/01
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 19 febbraio 2021 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Questi i fatti di cui è causa.
L’Unione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro è stata iscritta al Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale ai sensi della legge n. 383/2000 e dall’art. 2 del D.M. n. 471/2001, con decreto direttoriale n. 70/2003.
A seguito di visite ispettive - che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare ogni due anni al fine di verificare la persistenza dei requisiti di legge in capo alle associazioni già iscritte ex art. 4 D.M. 471/2001 - il Ministero ha ritenuto che l’associazione ricorrente avesse perso il requisito di rappresentatività prescritto dall’art. 2 del predetto D.M. in quanto “ effettivamente operativa esclusivamente in sette province del territorio nazionale ”.
Quindi, con il decreto ministeriale prot. 490/II/2013 del 4.11.2013, l’Amministrazione ha disposto la cancellazione dell’U.N.M.I.L. dal Registro delle Associazioni di Promozione Sociale in quanto non più in possesso dei requisiti di territorialità richiesti dall’art. 7 della L. 7.12.2000 n. 383 e dall’art. 2 del D.M. 14.11.2001 n. 471.
Con il ricorso in esame, notificato in data 9 gennaio 2014, l’Unione Nazionale Mutilati e Invalidi del lavoro ha chiesto l’annullamento, previa sospensione degli effetti, del predetto decreto ministeriale.
A sostegno delle proprie ragioni, ha formulato i motivi di diritto come di seguito sintetizzati:
- violazione e falsa applicazione dell’art. 7 comma 2 della legge n. 383/2000 e dall’art. 2 del D.M. n. 471/2001, nonché difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, atteso che l’associazione esponente avrebbe sedi presenti ed attive in almeno 10 province;
- violazione e falsa applicazione dell’art. 7 comma 2 della legge n. 383/2000 e dall’art. 2 del D.M. n. 471/2001 sotto il diverso profilo del difetto di istruttoria, in quanto l’Amministrazione non avrebbe acquisito i verbali ispettivi relativi alle altre 10 sedi mancanti;
- violazione e falsa applicazione dell’art. 7 comma 2 della legge n. 383/2000 e dall’art. 2 del D.M. n. 471/2001 sotto l’ulteriore profilo del travisamento di fatto poiché sarebbero presenti sedi operative UNMIL in 20 province sul territorio nazionale.
Si è costituito il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, contestando tutto quanto ex adverso dedotto perché infondato in fatto ed in diritto e concludendo per la reiezione del ricorso.
Con ordinanza