TAR Cagliari, sez. II, sentenza breve 2023-04-05, n. 202300247
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Testo completo
Pubblicato il 05/04/2023
N. 00247/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00126/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 126 del 2023, proposto da:
Ambiente 2.0 Consorzio Stabile S.C.A.R.L. in amministrazione straordinaria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati F P B, A A T, L B, V D C e L M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Porto Torres, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato F B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
- G C, rappresentato e difeso dall'avvocato S P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- S P, non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari collegiali ex art. 55 c.p.a.:
- della determinazione di liquidazione del Comune di Porto Torres – Area ambiente, protezione civile, polizia locale del 21 dicembre 2022, n. 3010, ad oggetto “Liquidazione di spesa alla Ditta Ambiente 2.0 Consorzio stabile S.c.a.r.l. società consortile a responsabilità limitata per il servizio di spazzamento, raccolta differenziata, trasporto, smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e servizi complementari - mese di marzo 2022 (CIG 6302422B27) e liquidazione a favore di ex lavoratori di Ambiente2.0 delle somme ancora dovute e non versate dal Consorzio Ambiente2.0” , nella parte in cui, decurtando l'importo da corrispondere al Consorzio Ambiente 2.0 S.c.a.r.l. in a.s. da 155.761,89 euro a 126.660,81 euro, prevede di corrispondere la somma di € 29.101,08, in favore dell'Avv. S P, in qualità di procuratore dei precettanti, ai sensi dell'art. 1676 del c.c. e in conseguenza della notifica di decreti ingiuntivi e atti di precetto notificati al Comune di Porto Torres, dall'Avv. S P, per conto di n. 25 ex lavoratori del Consorzio Ambiente2.0 s.c.a.r.l.;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo, la nota del Comune di Porto Torres ad oggetto “Servizio di spazzamento, raccolta differenziata, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati e servizi complementari. CIG 6302422B27” , conosciuta dal ricorrente a seguito di accesso agli atti effettuato in data 23 gennaio 2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Porto Torres e di G C.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2023 il dott. A P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.
La società ricorrente impugna la determinazione dirigenziale in epigrafe descritta con cui il Comune di Porto Torres ha determinato il corrispettivo alla stessa spettante quale appaltatore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani decurtando, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 5 del d.p.r. 25 ottobre 2010, n. 207, gli importi di stipendi non corrisposti a propri dipendenti addetti al servizio.
Il Collegio, nel condividere la conforme eccezione sollevata dalla difesa comunale, reputa il ricorso in esame inammissibile per difetto di giurisdizione in quanto avente a oggetto profili della fase successiva alla stipulazione del contratto e, dunque, all’esecuzione dello stesso, come tali estranei alla giurisdizione del giudice amministrativo di cui all'art. 133, comma 1, lett. e), n. 1, c.p.a. e perciò rientranti nella sfera cognitiva del giudice ordinario in base al generale di riparto della giurisdizione considerata la natura squisitamente privatistica delle relative questioni.
Sussistono, comunque giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite, prima di tutto, in considerazione dell’erronea indicazione, contenuta nell’atto impugnato, della possibilità di proporre impugnazione innanzi al giudice amministrativo, in secondo luogo, alla luce del fatto che la soccombenza della ricorrente è legata a una ragione di mero rito, sulla quale, peraltro, il legislatore ha espressamente previsto il meccanismo della traslatio iudicii -ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 c.p.a., come da dispositivo- il che tanto più esclude la temerarietà della lite invocata dalla difesa comunale.