TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2023-01-23, n. 202300036
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Testo completo
Pubblicato il 23/01/2023
N. 00036/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00614/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 614 del 2022, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati -OMISSIS- e A -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ordine degli Avvocati di -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A M L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato P P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- del provvedimento di “rigetto - rifiuto” , datato 27.7.2022 e notificato con P.E.C. del 28.9.2022, in esecuzione della delibera assunta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di -OMISSIS- nella seduta del 15.9.2022, della richiesta di accesso a documenti amministrativi formulata il 5 luglio 2022;
nonché per l’accertamento:
- del diritto del ricorrente di avere accesso alle informazioni e alla documentazione richiesta, con la conseguente condanna dell’Amministrazione intimata a provvedervi entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione in forma amministrativa della sentenza, nonché al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'avv. A Molinario, che si dichiara distrattario ai sensi dell’art. 93 c.p.c.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ordine degli Avvocati di -OMISSIS- e di -OMISSIS-.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2023 il dott. Antonio Plaisant e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 5 luglio 2022 il sig. -OMISSIS-, abilitato come abogado in Spagna e iscritto presso l’Ordine forense di -OMISSIS-, ha chiesto all’Ordine degli Avvocati di -OMISSIS- il rilascio di alcune certificazioni relative all’iscrizione dell’avv. -OMISSIS-, nonché copia dell’istanza di iscrizione da quest’ultima presentata, della delibera di accoglimento della relativa istanza, del titolo di laurea abilitante l’avv. -OMISSIS- all'esercizio della professione di abogado in Spagna ovvero, in difetto, della relativa dichiarazione sostitutiva.
A fondamento di tale richiesta l’interessato ha evidenziato che “Le motivazioni dell'istanza di accesso sono rappresentate da proprie personali esigenze difensive avverso il procedimento penale iscritto con R.G.N.R. 1026/2021, mod. 21, presso la Procura della Repubblica di -OMISSIS-, per l'ipotesi di esercizio abusivo della professione di abogado, avvocato stabilito, in Italia, in cui lo scrivente riveste la qualità di soggetto sottoposto ad indagine, per come é agevole verificare dall'unita copia della richiesta di proroga del termine delle indagini preliminari ex art. 406 c.p.p. emessa in data 18.12.2021, con le seguenti ulteriori osservazioni: -trattandosi di c.d. accesso "difensivo", la valutazione in merito alle esigenze difensive prospettate dallo scrivente istante, nonché la pertinenza di quanto viene richiesto rispetto alle esigenze medesime, devono effettuarsi in astratto; -non può essere oggetto di sindacato da parte Vs. la concreta utilità della documentazione richiesta ai fini delle azioni prospettate dallo scrivente come da compiersi; -la presente richiesta viene effettuata anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 328 c.p. ed è da intendersi quale contestuale formale messa in mora e diffida ad adempiere nel termine di trenta giorni a datare dalla presente”. Con deliberazione 26 luglio 2022, n. 1763, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di -OMISSIS-, ritenendo tale richiesta non sufficientemente motivata in merito all’utilità della stessa in relazione alle esigenze difensive dell’interessato, ha deciso di comunicargli il preavviso di rigetto della sua istanza, poi trasmesso con nota del 27 luglio 2022.
Con nota del 29 luglio 2022 l’interessato ha presentato le proprie osservazioni, osservando che “è errato il presupposto posto alla base della comunicazione di irricevibilità della propria istanza di accesso basato sull’idea che lo scrivente agisse quale difensore di sé medesimo nell’ambito delle indagini preliminari la cui esistenza è stata dimostrata con l’allegazione dell’avviso di richiesta proroga delle indagini preliminari a proprio carico; - la propria richiesta andava, e deve, essere intesa come c.d. “difensiva” in senso generale, oltreché a tutela dei propri legittimi interessi sia in campo amministrativo, che civile e penale, anche, e più specificatamente, con riferimento alla complessiva tutela della propria integrità morale e della propria reputazione in ambito anche professionale; - l’art. 24, comma 7, Legge n. 241/1990, nel prevedere, immediatamente dopo l’individuazione ad opera del comma 6 dei documenti sottratti all’accesso, che deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri