TAR Napoli, sez. II, sentenza 2017-11-08, n. 201705252

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. II, sentenza 2017-11-08, n. 201705252
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201705252
Data del deposito : 8 novembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/11/2017

N. 05252/2017 REG.PROV.COLL.

N. 03720/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3720 del 2016, proposto da A M, rappresentata e difesa dall’avv. L M e dall’avv. E D M, con domicilio eletto presso lo studio dei medesimi in Napoli, P.zza Duomo, n. 133;

contro

il Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avv.ti A A, C A, Barbara D’Oranges, B C, A C, G P, A P, B R, E C, A I F, G R, A N, A E, G D, C M D S, con domicilio eletto presso l’Avvocatura civica in Napoli, Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo;
l’Ufficio Centrale Elettorale, in persona del rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria per legge alla via Diaz n. 11;

nei confronti di

Maria P, rappresentata e difesa dagli avv.ti A N ed A E, con domicilio eletto presso lo studio dei medesimi in Napoli, via F. Del Carretto, n. 26;
Vito G, rappresentato e difeso dagli avv.ti G D e C M D S, con domicilio eletto presso lo studio dei medesimi in Napoli, via Foria, n. 177;

per l'annullamento

del verbale delle operazioni elettorali dell'Ufficio Centrale della Municipalità e di proclamazione degli eletti alla carica di consigliere della Municipalità I di Napoli – Chiaia, San Ferdinando, Posillipo, del 20.07.2016, relativo alla consultazioni elettorali svoltesi in data 5 giugno 2016, nella parte in cui non contempla tra gli eletti la Dott.ssa M, candidata nella lista denominata "De G P", assegnando, invece, il 4° ed il 5° seggio disponibili della medesima lista rispettivamente alla Sig.ra Maria P ed al Sig. Vito G con conseguente loro proclamazione alla carica di consigliere di Municipalità;

di tutte le operazioni elettorali ed in particolare di quelle relative alle sezioni: nn. 1, 2, 3, 9, 14, 15, 17, 23, 24, 27, 28, 32, 33, 38, 40, 42, 44, 49, 53, 451, 452, 462 e 465 ove e per quanto svoltesi in danno dei diritti e degli interessi della ricorrente;

nonché, nell'esercizio dei poteri di merito, ai sensi dell'art. 130 comma 9 c.p.a., per la correzione dei risultati elettorali e per la conseguente proclamazione della dott.ssa A M in luogo dei controinteressati Sig.ra Maria P e Vito G.


Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Napoli, di Maria P e di Vito G;

Visti i ricorsi incidentali proposti da Maria P e da Vito G;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti di causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2017 la dott.ssa Brunella Bruno e uditi per le parti i difensori come indicati nel verbale di udienza.


FATTO

A. In data 5 giugno 2016 si sono svolte le consultazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio di Municipalità I di Napoli — Chiaia, San Ferdinando, Posillipo, del Comune di Napoli, alle quali ha partecipato la Dott.ssa A M, odierna ricorrente, quale candidata per la lista n. 15, con il contrassegno "De G P".

B. La Dott.ssa M, nello specifico, è stata inserita nella sopra indicata lista n. 15 alla posizione n. 24, mentre il Sig. G alla posizione n. 19 e la Sig.ra P alla posizione n. 27;
a tale lista, in esito alle consultazioni, sono stati attribuiti 5 seggi e la ricorrente si è classificata al 6° posto (prima dei non eletti), con l'attribuzione, da parte dell'Ufficio Elettorale Centrale, di 224 preferenze, mentre il Sig. G si è classificato al 5° posto con 229 preferenze e la Sig.ra P al 4°, 236 preferenze.

C. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la Dott.ssa M ha contestato l’erronea attribuzione da parte dell’Ufficio Elettorale Centrale delle preferenze conseguite, giacché dai verbali sezionali emerge l’attribuzione in proprio favore, in luogo delle 224 preferenze indicate negli atti gravati, di 241 preferenze, con conseguente collocazione in posizione di preminenza rispetto agli altri due candidati, ai quali, dunque, dovrebbe essere sostituita, con rettifica dei risultati elettorali in parte qua.

In particolare, parte ricorrente ha dedotto vizi di violazione di legge ed eccesso di potere evidenziando le difficoltà riscontrate dall’Ufficio Elettorale Centrale nella rilevazione dei dati a motivo di incompletezze, errori e cancellature nelle verbalizzazioni.

In via di subordine, parte ricorrente, nel richiedere la verifica delle schede contenenti le preferenze espresse in proprio favore, ha altresì contestato l’omessa attribuzione complessiva di cinquanta voti di preferenza, con riferimento ai seggi nn. 1, 2, 3, 9, 14, 15, 17, 23, 24, 27, 28, 32, 33, 38, 40, 42, 44, 49, 53, 451, 452, 462 e 465.

D. Il Comune di Napoli si è costituito in giudizio per resistere al gravame concludendo per la reiezione del ricorso in quanto infondato;

E. Si sono costituiti in giudizio anche i controinteressati, Maria P e Vito G, sollevando eccezioni preliminari di inammissibilità e concludendo per il rigetto del ricorso;
i controinteressati, inoltre, hanno proposto ricorso incidentale, censurando, tra l’altro, erroneità nell’attribuzione dei voti di preferenza espressi in proprio favore emergenti dai verbali sezionali.

F. Con ordinanza n. 5869 del 2016, questa Sezione ha valutato necessario ai fini del decidere disporre verificazione, all’uopo incaricando, uno o più funzionari nominati dal Prefetto della Provincia di Napoli, con il compito di appurare i dati inerenti ai voti di preferenza espressi in favore della ricorrente e dei controinteressati (Maria P e Vito G) risultanti dai verbali sezionali e dalle tabelle di scrutinio, con esclusione del riconteggio delle schede di votazione e della riapertura delle medesime.

G. In esito al deposito, in data 24 febbraio 2017, della relazione di verificazione unitamente all’allegata documentazione, con ordinanza n. 1825 del 2017, questa Sezione ha valutato necessario un ulteriore approfondimento istruttorio;
in particolare, essendo emerse dalla verificazione, in relazione ad alcune sezioni (segnatamente: sez. 3 , 5, 7, 10, 17, 23, 25, 27, 28, 29, 33, 38, 39, 46, 50, 447, 451, 452, 453, 465), discordanze tra i dati emergenti dai verbali sezionali e le tabelle di scrutinio ovvero l’assenza di verbali sezionali o di tabelle di scrutinio, con conseguente oggettiva preclusione della possibilità di procedere ad un raffronto attendibile circa i voti di preferenza conseguiti dai tre candidati, è stato disposto, limitatamente alle sopra indicate sezioni il riconteggio esclusivamente delle schede contenente i voti validi di preferenza espressi nei confronti della ricorrente e dei due controinteressati.

H. Con successiva ordinanza n.2498 del 2017, è stata rigettata l’istanza di parte ricorrente diretta ad una estensione dell’istruttoria alle sezioni nn.459 e 31, in quanto ritenuta inammissibile, giacché meramente esplorativa ed avente carattere ampliativo del thema decidendum.

I. In data 10 maggio 2017 è stata depositata la relazione di verificazione integrativa.

L. All’udienza pubblica del 7 novembre 2017 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso introduttivo non merita accoglimento in quanto in parte inammissibile e per la restante parte infondato.

In relazione alle contestazioni sollevate con il primo motivo di ricorso – incentrate sull’erronea attribuzione da parte dell’Ufficio Elettorale Centrale delle preferenze conseguite dalla Dott.ssa M, giacché i verbali sezionali attestano il conseguimento, in luogo delle 224 preferenze indicate negli atti gravati, di 241 preferenze – il Collegio reputa sufficiente evidenziare che la cifra indicata nei verbali sezionali non è idonea, di per sé considerata, a determinare l’accoglimento della pretesa in questa sede azionata.

Come chiarito, infatti, dalla consolidata giurisprudenza, anche del Giudice di Appello, non esiste alcun principio di prevalenza dei dati emergenti dai verbali sezionali, dovendosi attribuire precipuo rilievo alle risultanze delle tabelle di scrutinio;
in particolare, deve darsi rilevanza al verbale sezionale solo ove i relativi dati siano corrispondenti a quelli riportati nelle tabelle di scrutinio, costituendo queste ultime un obiettivo elemento di riscontro ( cfr., ex multis, Cons. St., sez. V, 01 febbraio 2010, n. 401).

Il secondo mezzo di gravame, articolato in via di subordine, si appunta sulla omessa attribuzione complessiva di cinquanta voti di preferenza, con riferimento ai seggi nn. 1, 2, 3, 9, 14, 15, 17, 23, 24, 27, 28, 32, 33, 38, 40, 42, 44, 49, 53, 451, 452, 462 e 465.

Le deduzioni si palesano inammissibili per genericità con riguardo a tutte le numerose sezioni oggetto di contestazioni non circostanziate e non supportate da idonee allegazioni probatorie;
tale inammissibilità, peraltro, assume una consistenza tale da escludere, comunque, il superamento della c.d. prova di resistenza.

Come chiarito, infatti, dall’A.P. con la sentenza n. 32 del 2014, “il principio di specificazione dei motivi, seppure lievemente temperato, richiede sempre, ai fini dell’ammissibilità del ricorso o delle singole doglianze, che vengano indicati, con riferimento a circostanze concrete, la natura dei vizi denunziati, il numero delle schede contestate, le sezioni di riferimento”.

Ciò, tuttavia, non è sufficiente a sostenere l’impugnazione in assenza di allegazioni probatorie quanto meno sufficienti a supportare le deduzioni.

Con la sopra indicata pronuncia, infatti, l’A.P. ha anche chiarito che “l’osservanza dell’onere di specificità del motivo non assorbe l’onere della prova, posto che anche una denuncia estremamente circostanziata dell’irregolarità in cui sia incorsa la sezione elettorale, deve pur sempre essere sorretta da allegazioni ulteriori rispetto alle affermazioni del ricorrente;
un motivo anche strutturato in termini specifici può rendere inammissibile il ricorso allorché questo presenti caratteri tali da doversi qualificare come esplorativo”. Se, quindi, deve escludersi, in considerazione della situazione di obiettiva difficoltà in cui si trova il soggetto che ha interesse a contestare le operazioni, l’onere di una piena allegazione probatoria, non può comunque prescindersi dalla allegazione di elementi indiziari idonei a supportare le deduzioni, risultando, dunque, insufficienti le sole asserzioni del ricorrente incidentale. In altri termini, la denuncia delle illegittimità va supportata da specifiche allegazioni che trovino un qualche riscontro nei verbali delle operazioni elettorali, ovvero in altra documentazione in ipotesi fornita anche da elettori, da cui possa desumersi che le operazioni stesse abbiano dato luogo ad osservazioni e rilievi nel corso del procedimento o che non abbiano rispettato la volontà dell'elettore, rendendosene perciò utile la verifica giurisdizionale.

Nella fattispecie oggetto di giudizio, tutte le deduzioni articolate con riferimento alle sezioni 1, 2, 3, 9, 15, 21, 23, 24, 27, 28, 29, 31, 33 e 35 si risolvono in contestazioni generiche articolate con scopi meramente esplorativi, meritando, quindi, accoglimento l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa dei controinteressati.

Vi è di più.

Gli esiti della verificazione rassegnati nella relazione depositata in data 24 febbraio 2017 hanno attestato una piena conformità dei dati emergenti dal verbale Mod 240, dalle tabelle di scrutinio (Mod 264) e dal verbale dell’Ufficio centrale quanto alle seguenti sezioni oggetto delle deduzioni di parte ricorrente: 1, 2, 9, 14, 15, 24, 32, 40, 42, 44, 49.

Dagli approfondimenti istruttori è, tuttavia, emersa una stigmatizzabile gestione delle operazioni elettorali, comprovata, in particolare, dalla circostanza che, in relazione ad alcune sezioni indicate da parte ricorrente ovvero dai controinteressati nei ricorsi incidentali dai medesimi proposti (segnatamente: sez. 3 , 5, 7, 10, 17, 23, 25, 27, 28, 29, 33, 38, 39, 46, 50, 447, 451, 452, 453, 465), sono state riscontrate discordanze tra i dati inseriti nei verbali sezionali e le tabelle di scrutinio ovvero l’assenza di verbali sezionali o di tabelle di scrutinio, con conseguente oggettiva preclusione della possibilità di procedere ad un raffronto attendibile circa i voti di preferenza conseguiti dai tre candidati.

In ragione delle predette discordanze, il Collegio ha ritenuto di disporre, limitatamente alle sezioni sopra indicate, un approfondimento istruttorio ulteriore, finalizzato alla obiettiva rilevazione delle preferenze conseguite dai tre candidati attraverso il riconteggio esclusivamente delle schede contenente i voti validi di preferenza espressi nei confronti della ricorrente e dei due controinteressati.

Anche gli esiti di tale riscontro, articolatamente rappresentati nella relazione di verificazione depositata in data 10 maggio 2017, hanno confermato la legittimità degli esiti delle consultazioni elettorali, risultando comprovata la prevalenza della posizione dei due controinteressati rispetto alla ricorrente, dovendosi anche evidenziare, conformemente alle previsioni normative ed all’univoco orientamento della giurisprudenza in materia (il che esime da citazioni specifiche), che le preferenze espresse per candidati compresi in una lista diversa da quella votata non possono essere considerate valide, restando preclusa la possibilità di interpretare la volontà dell’elettore attribuendo prevalenza alla preferenza espressa piuttosto che alla lista votata perché essa sarebbe intrinsecamente contradditoria.

Il Collegio ritiene, infine, di specificare che le già stigmatizzate modalità di gestione della consultazione non si prestano ad un apprezzamento positivo al fine di addivenire a diverse conclusioni risultando inidonee ad evidenziare un’alterazione della competizione e la compromissione della sincerità e della libertà nell’espressione del voto e ciò anche alla luce delle censure articolate dalla difesa di parte ricorrente.

In conclusione, per le ragioni sopra esposte, il ricorso principale va in parte dichiarato inammissibile e per la restante parte rigettato, mentre i ricorsi incidentali vanno dichiarati, conseguentemente, improcedibili.

Il Collegio, in considerazione delle peculiarità della controversia e segnatamente delle incertezze correlate alle discordanze evidenziate nei precedenti capi della presente pronuncia, valuta sussistenti i presupposti per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

Il compenso spettante ai verificatori, determinato in via provvisoria con l’ordinanza n. 5869 del 2016 in euro 1.000,00 (mille/00), viene liquidato, in ragione dell'attività espletata, in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00, inclusa la somma di euro 1000,00 già riconosciuta), e posto definitivamente ed integralmente a carico della ricorrente e del Comune resistente, nella misura della metà ciascuno, precipuamente considerando che le verifiche si sono rese necessarie in ragione delle rilevate incertezze scaturite dall’operato degli uffici elettorali ed in applicazione del criterio di imputazione dei risultati della consultazione elettorale.

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