TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2010-06-17, n. 201018411

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2010-06-17, n. 201018411
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201018411
Data del deposito : 17 giugno 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02692/2010 REG.RIC.

N. 18411/2010 REG.SEN.

N. 02692/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 2692 del 2010, proposto dalla:
società Lesam s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. M M, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Roma, via A. Bertoloni n. 41;

contro

Comune di Arsoli, in persona del Sindaco p.t., non costituitosi in giudizio;

per l’esecuzione del giudicato

di cui al decreto ingiuntivo del Tribunale civile di Tivoli n. 98/08 del 4.2.2008, non opposto nei termini.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2010 il cons Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che, con il decreto ingiuntivo del Tribunale civile di Tivoli n. 98/08 del 4.2.2008, è stato ingiunto al Comune di Arsoli il pagamento in favore della società Lesam s.r.l. della complessiva somma di euro 280.033,96 oltre interessi legali come richiesti e spese, competenze ed onorari della procedura;

Considerato che il detto decreto ingiuntivo è stato dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. per la mancata opposizione nei termini in data 23.4.2008;

Considerato che la società ricorrente ha notificato al Comune apposito atto di diffida e messa in mora ai sensi dell’art. 90 del R.D. n. 642/1907 in data 29.4.2009 e ricorso per ottemperanza in data 25.2.2010 ( con successivo deposito in data 26.3.2010);

Considerato che il Comune seppure regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito;

Considerato che il decreto ingiuntivo non opposto definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato, essendo impugnabile, quando sia divenuto esecutivo, solo per revocazione o per opposizione di terzo nei casi tassativamente indicati dall'art. 656 c.c. e che assume la piena autorità di res iudicata ai fini della proposizione del ricorso per ottemperanza, contemplato dagli artt. 37, l. 6 dicembre 1971 n. 1034 e 27, T.U. 26 giugno 1924 n. 1054, cosicché , in base all'art. 4 comma 2, l. 20 marzo 1865 n. 2248, allegato E, sussiste in capo all'Amministrazione un vero e proprio obbligo giuridico di conformarsi al giudicato formatosi sul provvedimento giurisdizionale di cui si chiede l'esecuzione senza che alla stessa residui alcuna possibilità di far valere questioni non dedotte o eccepite nel giudizio esecutivo o di merito ( T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 1 dicembre 2009, n. 12266);

Considerato che la società ricorrente ha dato atto in ricorso dell’intervenuto parziale pagamento della somma capitale di cui trattasi e che, pertanto, residua la somma di euro 139.181,04;

Considerato che si ritiene che sussistano pertanto, tutti i presupposti per l’accoglimento del ricorso in trattazione;

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