TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2024-01-09, n. 202400407

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2024-01-09, n. 202400407
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202400407
Data del deposito : 9 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/01/2024

N. 00407/2024 REG.PROV.COLL.

N. 07565/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7565 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
PLT Engineering S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati D A e G C, con domicilio eletto presso lo studio legale Boso Caretta in Roma, via dei Due Macelli, 66;



contro

Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Fraccastoro, Maria Antonietta Fadel e Antonio Pugliese, con domicilio eletto presso lo studio legale Fraccastoro in Roma, via del Corso, 509;



per l'annullamento

per l'annullamento, previa sospensione cautelare degli effetti,

- del provvedimento prot. GSEWEB/P20170096242, adottato dal GSE in data 31 maggio 2017 e trasmesso alla ricorrente in pari data a mezzo posta elettronica certificata, con oggetto: “FER102104 / Diniego – Richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione degli impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici (ai sensi del Titolo VI del D.M. 23 giugno 2016 e del D.P.R. n. 445/2000) per l'intervento di Nuova Costruzione dell'impianto di generazione di energia elettrica da fonte Eolica onshore con potenza pari a 0,059 MW, sito in località “Solleria” nel Comune di Marcellinara (CZ)”;

- di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e conseguente quand'anche sconosciuto, ivi inclusa la nota GSEWEB/P20170027507, adottata dal GSE in data 21 febbraio 2017 e trasmessa alla ricorrente in pari data a mezzo posta elettronica certificata, con oggetto “FER102104 / Preavviso di rigetto – Richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione degli impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltatici (ai sensi del Titolo VI del D.M. 23 giugno 2016 e del D.P.R. n. 445/2000) per l'intervento di Nuova Costruzione dell'impianto di generazione di energia elettrica da fonte Eolica onshore con potenza pari a 0,059 MW, sito in località “Solleria” nel Comune di Marcellinara (CZ)”;

in subordine, per quanto occorrer possa, per l'annullamento

- dell'art. 5, comma 2, lett. b) del D.M. 23 giugno 2016, del paragrafo 1.3.3.2 delle Procedure Applicative del D.M. 23 giugno 2016 e dell'art. 29 del D.M. 23 giugno 2016, nella parte in cui tali norme dovessero essere ritenute applicabili a prescindere dalla concreta soluzione tecnica di connessione emessa dal competente Gestore della rete elettrica nei confronti del soggetto titolare degli impianti;

- del paragrafo 1.3.3.2 delle Procedure Applicative del D.M. 23 giugno 2016 nella parte in cui tale previsione, interpretata nel senso di ritenere che la localizzazione della cabina di consegna e della strumentazione di misura dell'energia elettrica rilevi ai fini della contiguità degli impianti, dovesse ritenersi applicabile anche nei confronti di impianti già autorizzati e muniti di opere di connessione completate prima della data di entrata in vigore del D.M. 23 giugno 2016;

nonché per l'accertamento

del diritto della Società ricorrente a ottenere il riconoscimento delle tariffe incentivanti ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. a) del D.M. 23 giugno 2016.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. e del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2023 la dott.ssa P P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. PLT Engineering s.r.l., attiva nel mercato dell’energia elettrica da fonti rinnovabili, avviava nel settembre 2014 la realizzazione di tre impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 59,9 kW, denominati “DI CELLO 1”, “DI CELLO 2” e “DI CELLO 3”, da installarsi nel Comune di Marcellinara (CZ), nei terreni identificati rispettivamente al foglio 4, particella 443; foglio 4, particella 446; foglio 11, particella 12.

1.1. Gli impianti venivano progettati dalla Società SAV Santa Maria S.r.l. ed erano autorizzati mediante tre Procedure Abilitative Semplificate (PAS), presentate al Comune di Marcellinara in data 8 agosto 2014, poi volturate in favore di PLT il 30 settembre 2014; conclusi i lavori in data 12 aprile 2016, gli stessi entravano in esercizio il 10 novembre (DI CELLO 3) e il 25 novembre 2016 (DI CELLO 1 e 2).

1.2. Nel successivo mese di dicembre, PLT presentava al GSE domanda di accesso agli incentivi di cui al DM 23 giugno 2016, ma, con nota del 21 febbraio 2017, il Gestore comunicava alla società un preavviso di rigetto sul presupposto che gli impianti di proprietà della società sarebbero “riconducibili ad un’unica iniziativa imprenditoriale e [sarebbero] da considerarsi un unico impianto di potenza cumulativa pari alla somma di ciascuno (0,177 MW)” ai sensi dell’art. 5, comma 2 e dell’art. 29 del medesimo DM, in quanto: i) le particelle catastali su cui sono ubicati gli impianti e le relative opere di connessione sarebbero tra loro contigue; ii) dalla documentazione trasmessa, il GSE avrebbe riscontrato plurimi elementi identificativi di un artato frazionamento della potenza degli impianti (unicità del nodo di raccolta, stessa data di presentazione del titolo autorizzativo, vicinanza delle date di entrata in esercizio nonché delle richieste di incentivazione presentate al GSE).

1.3. Nonostante le controdeduzioni formulate in merito dalla PLT, il GSE negava l’accesso agli incentivi nei confronti di tutti e tre gli impianti, con note del 31 maggio 2017.

2. Con il presente ricorso, la società ha quindi impugnato il provvedimento GSEWEB/P20170096242 del 31 maggio 2017, emesso in relazione all’impianto 2 (FER102104), chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, per i seguenti motivi di diritto:

«I. SULL'ASSENZA DI CONTIGUITA' TRA LE PARTICELLE SU CUI INSISTONO GLI IMPIANTI DELLA RICORRENTE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 5, COMMA 2, LETT. B) E DELL’ART. 2 DEL D.M. 23 GIUGNO 2016 NONCHE' DEL PARAGRAFO 1.3.3.2 DELLE PROCEDURE APPLICATIVE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PARAGRAFO 1.1.3 DELL'ALLEGATO 2 DEL D.M. 23 GIUGNO 2016. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE ARG/ELT 99/2008 E S.M.I. DELL’AEEGSI E RELATIVO ALLEGATO A (TICA) - ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ARBITRARIETA’, ILLOGICITA' E INGIUSTIZIA MANIFESTA»

Secondo la ricorrente, l’impianto de quo deve ritenersi un impianto distinto e separato dagli altri, e può quindi accedere direttamente al sistema di incentivazione, dal momento che nessuna delle opere elencate nel paragrafo 1.1.3 dell’Allegato 2 del DM 23 giugno 2016 è contigua a quelle degli altri due impianti. La contiguità degli impianti eolici andrebbe infatti valutata con esclusivo riferimento ai terreni ove insiste l’aerogeneratore – elemento preso in considerazione nella speciale definizione di “impianto eolico” – senza che abbia alcuna rilevanza la cabina di connessione contenente il gruppo di misura – elemento contenuto nella definizione astratta e generica di “impianto alimentato da fonti rinnovabili” di cui all’art. 2, comma 1, del DM stesso, inapplicabile nel caso all’esame in virtù del principio di specialità.

«II. SULL'INESISTENZA DI UN ARTATO FRAZIONAMENTO DELLA POTENZA DEGLI IMPIANTI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 29 DEL D.M. 23 GIUGNO 2016. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO D'ISTRUTTORIA, DI MOTIVAZIONE E PER CARENZA DEI PRESUPPOSTI. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITA' E INGIUSTIZIA MANIFESTA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE CIRCOLARI PROT. 9964 DEL 22.5.2014 E PROT. 26590 DEL 30.9.2016 DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO»

Ad avviso della parte, poiché l’impianto de quo è connesso in bassa tensione, lo stesso, per tale ragione, non potrebbe essere assoggettato all’art. 29 del D.M. 23 giugno 2016, come invece avvenuto, perché tale norma escluderebbe dal proprio campo di applicazione gli impianti connessi alla rete in bassa tensione.

«III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 7 COMMA 1 LETT. B) DEL D.M. 23 GIUGNO 2016 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PARAGRAFO 1.3.3.2 DELLE PREVIGENTI PROCEDURE APPLICATIVE DI CUI AL D.M. 6 LUGLIO 2012 – VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI RETROATTIVITA’ DI CUI ALL’ART. 11 DELLE PRELEGGI –VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 23 COMMA 2 E DELL’ART. 24 DEL D.LGS 28/2011 – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CERTEZZA DEL DIRITTO E DI LEGITTIMO AFFIDAMENTO – ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA E CONTRADDITTORIETA’ – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO D’ISTRUTTORIA, INGIUSTIZIA MANIFESTA, DISPARITA’ DI TRATTAMENTO E DISCRIMINAZIONE»

Il GSE avrebbe illegittimamente applicato le Procedure applicative del DM 23 giugno 2016, nonostante l’impianto in questione sia entrato in esercizio nel termine stabilito dalla disposizione transitoria di cui all’art. 7, comma 1, lettera b), del DM stesso (ovvero entro un anno dalla data di entrata in vigore del

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