TAR Bari, sez. III, ordinanza cautelare 2012-04-19, n. 201200293
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N. 00293/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00313/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 313 del 2012, proposto da:
G D S, rappresentato e difeso dall'avv. A G, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bari, via De Rossi, n. 107;
contro
Ministero dell'Interno - U.T.G. Prefettura di Bari, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97;
e con l'intervento di
in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del decreto del Prefetto della Provincia di Bari prot. n.1990/6G/Area O.P.I° Bis, notificato il 9 dicembre 2011, con il quale è stata respinta l'istanza del ricorrente intesa ad attenere il rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale;
- ove occorra e nei limiti degli interessi e diritti dedotti dal ricorrente con il presente gravame, della nota informativa a mezzo della quale la Questura di Bari ha espresso parere contrario al rinnovo della licenza di porto di pistola per dofesa personale, allo stato non conosciuta nei suoi estremi e contenuti e, dunque, con riserva di motivi aggiunti;
- di ogni altro atto ad esso connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorchè non conosciuto dal ricorrente;
nonchè
per l’accertamento del diritto del ricorrente di ottenere il rinnovo della licenza di porto d’armi per difesa personale;
nonché
per il riconoscimento al ricorrente del risarcimento dei danni in dipendenza dei provvedimenti impugnati, con la condanna della Pubblica Amministrazione al pagamento anche delle spese tutte sostenute in relazione al procedimento amministrativo ed al presente giudizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2012 la dott.ssa R G e uditi per le parti i difensori, l’avv. Michele Dionigi, su delega dell’avv. A. Gironda e l'avv. dello Stato Grazia Matteo;
CONSIDERATO che, ad un primo esame sommario proprio della fase cautelare, emergono profili che inducono a ritenere fondato il ricorso, tenuto conto:
- che l’atto impugnato si appalesa illegittimo per difetto di istruttoria;che in particolare non risulta in atti che l’amministrazione resistente abbia risposto alla richiesta di notizie del difensore del ricorrente del 18 marzo 2012, assunta al protocollo della Prefettura di Bari il 22 marzo 2011, né si è dato conto nel provvedimento finale;
- che la stessa Prefettura di Bari ha richiesto notizie alla Questura di Bari in merito alla denuncia di riduzione o mantenimento in schiavitù ex art. 600 c.p.;
RITENUTO altresì che si rinviene il presupposto del pregiudizio grave e irreparabile richiesto dall’articolo 55 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104 per la concessione della misura cautelare;
RITENUTO quanto alle spese della presente fase cautelare che sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese tra le parti;