TAR Venezia, sez. I, sentenza 2014-08-04, n. 201401144

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. I, sentenza 2014-08-04, n. 201401144
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 201401144
Data del deposito : 4 agosto 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00193/2014 REG.RIC.

N. 01144/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00193/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 193 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Pvb Solutions S.p.A., rappresentato e difeso dall'avv. P A, con domicilio eletto presso Marco Solveni in Venezia, Castello, 5204;

contro

Azienda Ulss N. 2 Feltre (Bl), rappresentato e difeso dagli avv. A B, A Giuman, con domicilio eletto presso A B in Venezia, S. Croce, 466/G;

nei confronti di

Gemmo S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. S L, Nicola Creuso, con domicilio eletto presso la Segreteria dell’intestato TAR, ai sensi dell’art. 25, comma 1, lettera a), c.p.a.;
Prima Vera S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Franco Zambelli, Vittorio Domenichelli, Alessandra Maria Bazzani, con domicilio eletto presso Franco Zambelli in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22;

per l'annullamento

della deliberazione n. 36 del 30 gennaio 2014, del Direttore Generale della ULSS n. 2 Feltre, di aggiudicazione definitiva alla Gemmo s.p.a. della gara per l'affidamento dei servizi energia degli impianti tecnologici della ULSS n. 2 di Feltre (BL) e realizzazione del Nuovo Polo Tecnologico dell'Ospedale di Feltre nell'ambito degli interventi di riqualificazione energetica dei sistemi urbani;
nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Ulss N. 2 Feltre (Bl) e di Gemmo S.p.A. e di Prima Vera S.p.A.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Gemmos.P.A., rappresentato e difeso dagli avv. Nicola Creuso, S L, con domicilio eletto presso la Segreteria dell’intestato TAR, ai sensi dell’art. 25, comma 1, lettera a), c.p.a.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2014 la dott.ssa S C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso ritualmente notificato, PVB Solutions s.p.a. ha impugnato l’aggiudicazione definitiva, disposta (con deliberazione n. 36 del 30 gennaio 2014 del Direttore Generale della ULSS n. 2 di Feltre) in favore di Gemmo s.p.a., della gara per l’affidamento dei servizi energia degli impianti tecnologici della ULSS n. 2 di Feltre, per un periodo di nove anni, e per la realizzazione del Nuovo Polo Tecnologico dell’Ospedale di Feltre, nonché il provvedimento di esclusione di Prima Vera s.p.a., per violazione degli artt. 88, 11 e 12 del d.lgs. n. 163 del 2006, della lex specialis e dei principi di buona amministrazione e di concorrenza.

2. La ricorrente, terza classificata nell’ambito della procedura selettiva sopra citata, lamenta che la gara in questione sarebbe stata “perturbata” dall’offerta “irregolare, oltre che anomala”, formulata da Prima Vera s.p.a. che avrebbe impedito il corretto funzionamento della formula economica della legge di gara a causa dell’eccessivo ribasso del costo dei lavori indicato in euro 52.500,00 a fronte di una base d’asta di oltre cinque milioni di euro.

2.1. In applicazione della formula matematica prevista per l’assegnazione dei punti, Prima Vera s.p.a., avendo “offerto (quasi) zero” per l’esecuzione dei lavori avrebbe totalizzato il punteggio di 15 punti, a fronte del punteggio di 0,19 e di 0,15 conseguito rispettivamente da PVB (con 1.150.000,00 euro di ribasso) e da Gemmo s.p.a. (con 6.000,00 euro di ribasso).

2.2. Per effetto dello “schiacciamento” determinato dall’offerta di Prima Vera, dunque, la differenza economica di oltre un milione fra la ricorrente e la controinteressata si riduceva a soli 0,04 punti.

2.3. Inoltre, malgrado l’indicazione in sede di offerta economica dell’impegno a corrispondere alla stazione appaltante, a titolo di cofinanziamento delle opere di cui al “POR

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