TAR Trento, sez. I, sentenza 2023-05-03, n. 202300063
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Testo completo
Pubblicato il 03/05/2023
N. 00063/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00096/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 96 del 2022, proposto da:
Rotalenergia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato R M e dall’avvocato L G F M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ton, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, ai sensi dell’art. 41 del d.P.R. 1 febbraio 1973, n. 49 come sostituito dall’art. 1 del d.lgs. 14 aprile 2004, n. 116, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, largo Porta Nuova, n. 9, presso gli uffici della predetta Avvocatura;
per l’accertamento e la dichiarazione della nullità e/o annullabilità della clausola dell’Accordo procedimentale ai sensi dell’art. 11 L. 241/1990, stipulato tra Comune e Società in data 11 giugno 2011 prot. n. 2151, con cui si prevede la corresponsione di un canone annuo in favore del Comune
e per la consequenziale condanna del Comune alla restituzione delle somme percepite a detto titolo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Ton;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto il decreto del Presidente di questo Tribunale n. 9 del 29 marzo 2023;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 aprile 2023, il consigliere A T e uditi per la società ricorrente l’avvocato Cristina Romano, in delegata sostituzione degli avvocati R M e Laura Ferrua Magliani e per il Comune di Ton l’avvocato dello Stato Davide Volpe;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
1. Rotalenergia s.r.l. (in seguito Rotalenergia) è un’impresa operante nel settore della produzione energetica da fonti rinnovabili di cui è proprietaria per il 100% delle quote Idro Triveneto s.r.l. (ex Kre Idro s.r.l.), società quest’ultima a sua volta acquisita dalla Nord Energia S.r.l. Rotalenergia gestisce nel Comune di Ton (Trento) una minicentrale di produzione di energia idroelettrica, utilizzando un salto del torrente Noce nei pressi della località “ Rocchetta ”. La zona in cui è situato l’impianto rientra nel biotopo 45 denominato appunto “ la Rocchetta ” ed è incluso nei siti e zone della Rete natura europea con il codice IT3120061, area 88.9. La derivazione d’acqua necessaria alla produzione idroelettrica è stata concessa dalla Provincia Autonoma di Trento con Determinazione Dirigenziale n. 193 del 18 dicembre 2009, con durata prevista fino al 31 dicembre 2038.
2. La concessione, considerata l’insussistenza di un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso dell’acqua rispetto a quello idroelettrico, è stata accordata a seguito della valutazione positiva, pur con prescrizioni, in ordine alla compatibilità ambientale del progetto preliminare della suddetta minicentrale (cfr. deliberazione della Giunta provinciale 11 settembre 2009, n. 2194) e prevede un canone annuo di euro 10.686,33, il sovracanone di cui all’art. 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925 nonché l’obbligo di fornitura annuale e gratuita di energia alla Provincia autonoma di Trento ex art. 13 dello Statuto speciale di autonomia approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670.
3. In relazione al contrasto con gli artt. 8, 24, 26, 49, 51 e 65 delle norme di attuazione del Piano regolatore generale e in particolare con le destinazioni urbanistiche di zona (cfr. seduta della Commissione edilizia comunale del 2 marzo 2010) che la realizzazione della centrale idroelettrica avrebbe comportato sulle particelle demaniali 938/3 (bosco E 4 e fascia di rispetto stradale), 939/2 (strada di I categoria, corso d’acqua, fascia di rispetto stradale), 957/2 (strada di I categoria improduttivo E 6, fascia di rispetto stradale, alveo fiume) 1028 (corso d’acqua) e 1029 (improduttivo E 6, corso d’acqua) C.C. Masi, Rotalenergia ha presentato in data 24 febbraio 2010 al Comune di Ton una domanda di rilascio di una concessione edilizia in deroga. Il Consiglio comunale con deliberazione n. 11 del 22 marzo 2011 ha preso atto del miglioramento delle condizioni ambientali che la realizzazione della minicentrale idroelettrica avrebbe determinato, attese la riduzione degli sbalzi di livello del torrente Noce con conseguente ottimizzazione dell’eco-tone e la realizzazione delle opere di compensazione per lo sviluppo della fauna ittica ed i percorsi didattici all’interno del biotopo della Rocchetta nonché avuto riguardo alla ristrutturazione delle opere idrauliche esistenti. Il medesimo Consiglio ha quindi contestualmente autorizzato la deroga urbanistica e nel contempo ha approvato lo schema di un accordo procedimentale con Rotalenergia, ai sensi dell’art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 28 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23: e ciò al dichiarato fine “ di soddisfare in misura ancor più rilevante l’interesse pubblico locale alla realizzazione dell’impianto idroelettrico ”. L’art. 1, lett. a) dell’Accordo anzidetto si riferisce ad “ impegni integrativi e sostanzialmente perequativi ”, secondo i quali Rotalenergia, a seguito del rilascio del permesso edilizio in deroga, è impegnata “ a contribuire alla soddisfazione del fabbisogno energetico ed elettrico dell’ente comunale con relative spese ed oneri accessori ”. Peraltro, non risultando tecnicamente possibile “ il trasferimento diretto di energia prodotta dalla centralina ”, l’Accordo prevede la soddisfazione in via indiretta del fabbisogno energetico mediante un contributo a carico di Rotalenergia per tutto il periodo di durata della concessione, quindi fino al 2038, pari all’importo di 50.000,00 euro all’anno. Il Consiglio comunale con la suddetta deliberazione n. 11 del 22 marzo 2011 ha quindi autorizzato il Sindaco a rilasciare la concessione ad edificare in deroga solo subordinatamente alla avvenuta formale sottoscrizione dell’Accordo. L’Accordo medesimo è stato quindi stipulato tra le parti in data 11 maggio 2011 con atto prot. n. 2151. Ai sensi dell’art. 104 dell’allora vigente legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 “ Ordinamento urbanistico e tutela del territorio ” la Giunta provinciale con propria deliberazione n. 895 del 6 maggio 2011 ha reso il previsto nulla-osta in ordine al rilascio della concessione edilizia in deroga, rilevando che l’art. 73 delle norme di attuazione del piano regolatore generale consente comunque il rilascio di Concessioni edilizie in deroga per l’esecuzione di opere pubbliche o di rilevante interesse pubblico, quale quella in esame. La Giunta provinciale in particolare ha altresì “ verificato che oltre all’obiettivo della produzione energetica l’opera si prefigge anche lo scopo di migliorare in modo rilevante le condizioni ambientali della porzione di area in cui si colloca: la realizzazione degli interventi ed in particolare dello sfioratore, consentirà infatti di ridurre in maniera drastica gli sbalzi di livello che oggi compromettono la funzionalità e la ricettività floro-faunistica del tratto Noce posto a monte della Rocchetta. Inoltre nell’intervento richiesto viene riconosciuta l’utilità pubblica in quanto si è riscontrata l’effettiva necessità di avere nella zona una potenza elettrica maggiore per fronteggiare in futuro un eventuale sviluppo edilizio ”. Per la realizzazione delle opere il Comune ha rilasciato la Concessione edilizia n. 43/11 del 6 giugno 2011 e la Variante alla stessa di data 29 febbraio 2012 con il n. 11/12. I suddetti titoli abilitativi hanno escluso il versamento del contributo di concessione essendo l’opera di cui trattasi di interesse pubblico riconducibile alla categoria dei nuovi impianti per energie rinnovabili. I lavori di realizzazione della centralina si sono conclusi il 20 dicembre 2013, dopo di che l’impianto è entrato in funzione (cfr. dichiarazione di fine lavori prot. n. 516/52 del 28 marzo 2014).
4. Con nota prot. n. 1097 in data 7 marzo 2018, il Comune di Ton ha sollecitato a Nordenergia e a Rotalenergia, il pagamento relativo al 2017 del “ contributo per lo sfruttamento a titolo idroelettrico della centralina della Rocchetta ” (così testualmente la nota comunale), pari a 50.000,00 euro all’anno, in scadenza per la metà al 30 giugno e per la restante parte alla fine di dicembre di ogni anno. A seguito della nota del 12 marzo 2018 con cui Rotalenergia rilevava la nullità della clausola convenzionale che aveva previsto la dazione annuale di denaro, il Comune con nota del 12 dicembre 2018 replicava che l’invocata nullità avrebbe determinato “ il venir meno delle ragioni di interesse pubblico sulla base delle quali Vi è stata concessa la predetta deroga. Da ciò ne deriverebbe la nullità del titolo edilizio rilasciatoVi per difetto di un requisito essenziale ai sensi dell’art. 21 septies della l. n. 241/1990, in rapporto alle generali prescrizioni di cui all’art. 1325 c.c. ”.
5. Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 151 e 152 del Testo Unico 11 dicembre 1933, n. 1775 Rotalenergia, non condividendo il collegamento istituito tra previsione della dazione di denaro a favore del Comune e l’interesse pubblico dell’opera ai fini del rilascio della deroga urbanistica, ha adito il Tribunale regionale delle acque pubbliche (T.R.A.P.) di Venezia, in particolare sostenendo ex artt. 1325 e 1418 c.c. la nullità della clausola dell’anzidetto Accordo procedimentale dell’11 giugno 2011 prot. n. 2151