TAR Ancona, sez. II, sentenza breve 2023-10-16, n. 202300634
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Pubblicato il 16/10/2023
N. 00634/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00251/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 251 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Ascoli Piceno e Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui domiciliano in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'annullamento
- del provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro stagionale Prot. -OMISSIS- rilasciato in favore del ricorrente, emesso dalla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo Sportello Unico per l’Immigrazione di Ascoli Piceno e comunicato esclusivamente al datore di lavoro in data
-OMISSIS- ed attualmente ancora non notificato al ricorrente;
- di ogni altro atto a questo connesso, antecedente, preparatorio, preordinato, presupposto
e/o conseguente, anche infra procedimentale, e comunque connesso, ancorché non
conosciuto dal ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Ascoli Piceno e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2023 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, cittadino indiano, espone di avere ottenuto un permesso di soggiorno per lavoro stagionale, svolgendo regolare attività lavorativa presso l’azienda del datore di lavoro -OMISSIS-.
Con l’impugnato provvedimento del 17 marzo 2023, la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ascoli Piceno comunicava la revoca del predetto nulla osta, rappresentando che non vi erano i presupposti per l’accoglimento dell’istanza in quanto “ dagli accertamenti esperiti […] è risultato che la ditta azienda agricola -OMISSIS- Soc. Semplice non è in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente ed in particolare dall'art. 24 D.Lgs. 286/98 e dall'art. 30 bis del DPR 394/1999, nonchè dalle indicazioni fornite dalle circolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell'INL, da ultimo dalla circolare INL n. 3/2022; […] è emerso che i redditi dichiarati dall’azienda agricola -OMISSIS- Soc. Semplice non risultano conformi e sufficienti a sostenere le spese per l’assunzione di un lavoratore e tali da garantire un adeguato livello retributivo e un reddito sufficiente allo stesso, nonché a sostenere gli oneri contributivi e fiscali connessi all’assunzione di manodopera. Inoltre, […] si rappresenta che codesto datore di lavoro risulta aver presentato n. 3 istanze (P-AP/L/Q/2012/100448 -100449 - 100450) nell’ambito della procedura di cui al decreto flussi 2012 per le quali, pur avendo ottenuto il nulla osta per l’assunzione dei lavoratori extracomunitari, non ha proceduto alla regolare assunzione degli stessi, né ha dato dimostrazione della sussistenza di eventuali cause di forza maggiore ”.
1.1. Avverso tale ultimo provvedimento, il ricorrente ha proposto il presente ricorso.
Con il primo motivo, si deduce il vizio di violazione dell’art. 42 del decreto legge del 21 giugno 2022 n. 73 e la lesione del diritto di difesa, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione apparente. Si sostiene che, in relazione alle domande presentate ai sensi DPCM del 21 dicembre 2021 (c.d. Decreto Flussi 2021), il nulla osta al lavoro subordinato è rilasciato nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, ovvero entro il 21 luglio 2022, e per i lavoratori stagionali è fatto salvo quanto previsto all’art. 24, comma 6, del d.lgs. n. 286/1998 (silenzio assenso, decorsi venti giorni, nei casi previsti dalla normativa). L’art. 42, comma 2, del decreto legge 21 giugno 2022 n. 73 prevede che “ Il nulla osta è rilasciato anche nel caso in cui, nel termine indicato al comma 1, non siano state acquisite informazioni relative agli elementi ostativi di cui agli articoli 22 e 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e consente lo svolgimento dell'attività lavorativa sul territorio nazionale ”. Nell’interpretazione di parte ricorrente, le uniche informazioni acquisibili in un momento successivo rispetto al rilascio del nulla osta sarebbero quelle indicate agli artt. 22 e 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, tra le quali non ci sarebbe alcun riferimento al reddito del datore di lavoro, posto invece a base del provvedimento impugnato.
Con il secondo motivo, si contesta la motivazione generica e apparente in ordine al fatturato dell’azienda e la violazione del diritto di difesa e si sostiene, comunque, la sussistenza dei requisiti di capacità economica, anche alla luce di un comportamento concludente. Non si comprenderebbero, infatti, i motivi per i quali l’azienda agricola non avrebbe un reddito sufficiente a sostenere l’assunzione del lavoratore, vista l’assenza di concrete ragioni e dati numerici. In ogni caso, il fatturato e il reddito dell’azienda sarebbero idonei all’assunzione.
Con il terzo motivo, si lamenta eccesso di potere in ordine alla ragione ostativa dell’omessa assunzione di tre lavoratori in occasione del Decreto Flussi 2012, atteso che la mancata presentazione dei lavoratori presso l’azienda avrebbe impedito la sottoscrizione del contratto e avrebbe quindi costituito valida causa di forza maggiore. A sostegno dei propri assunti il ricorrente cita precedenti pronunce di questo Tribunale emesse su fattispecie analoghe.