TAR Palermo, sez. IV, sentenza breve 2023-10-06, n. 202302969
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Testo completo
Pubblicato il 06/10/2023
N. 02969/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01169/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1169 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Eduardo Cirino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- il Ministero dell'Interno e la Questura Agrigento, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio fisico in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6;
per l'annullamento
- del decreto emesso dalla Questura di Agrigento Divisione P.A.S.I., -OMISSIS- notificato il 3.05.2023, di revoca del porto d'armi per uso tiro a volo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale da parte ricorrente;
Visto il decreto Presidenziale cautelare n. -OMISSIS- del 31 luglio 2023;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva depositati dal Ministero dell'Interno e dalla Questura di Agrigento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Anna Pignataro;
Uditi, nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2023, i difensori delle parti presenti ai quali è stato dato avviso della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., così come specificato nel verbale;
CONSIDERATO che:
- il ricorrente in epigrafe, con atto notificato il 29 giugno 2023 e depositato il giorno 8 luglio seguente, ha impugnato, al fine dell’annullamento previa sospensione cautelare, il decreto -OMISSIS-, notificatogli il 3 maggio 2023, con il quale il Questore della Provincia di Agrigento gli ha revocato il porto d'armi per uso tiro a volo per mancanza dei requisiti e dell’affidamento in materia di armi; ha anche avanzato domanda di risarcimento del danno;
- la motivazione del provvedimento di revoca risiede nella forte conflittualità persistente nel contesto familiare del ricorrente che ha richiesto più volte l’intervento personale del Commissariato di P.S. di Canicattì e il ritiro delle armi e munizioni in data 4 maggio 2022, in via cautelativa;
- il ricorrente ha dedotto l’illegittimità del provvedimento impugnato per i motivi di “ Violazione ed erronea applicazione degli art. 3 e 10 e 10 bis della legge 7.8.1990, n. 2 41, art. 10, 11, 42 e 43 del T.U.L.P.S. art. 97 Cost. Eccesso di potere per