TAR Bolzano, sez. I, ordinanza cautelare 2015-09-16, n. 201500146

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bolzano, sez. I, ordinanza cautelare 2015-09-16, n. 201500146
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bolzano
Numero : 201500146
Data del deposito : 16 settembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00187/2015 REG.RIC.

N. 00146/2015 REG.PROV.CAU.

N. 00187/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

Sezione Autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 187 del 2015, proposto da:

Telecom Italia SpA, rappresentata e difesa dall'avv. A T, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. F B in Bolzano, Via Carducci, 13;

contro

Comune di Terlano, rappresentato e difeso dall'avv. A B, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Bolzano, Via Alto Adige, 40;

nei confronti di

Provincia Autonoma di Bolzano;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

l) del provvedimento del Sindaco del Comune di Terlano dd. 13.5.2015, prot. n. 3119/rd, ricevuto da Telecom Italia S.p.A. in data 18.5.2015, con il quale è stata inibita la riconfigurazione di una stazione radio base per la telefonia mobile già esistente in Comune di Terlano di cui al progetto posto a base della denuncia di inizio attività dd. 23.2.2015 prot. n. 78.598, presentata congiuntamente da Telecom Italia S.p.A. e Vodafone Omnitel B. V.;

2) di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale a quello impugnato, ancorché non conosciuto dalla società ricorrente, ivi compreso l'avviso ex art. 10 bis della legge 7.8.1990 n. 241, sub prot. n. 1380/rd dd. 13.4.2015 inviato a Telecom Italia S.p.A. e Vodafone Omnitel B.V..

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Terlano;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatrice nella camera di consiglio del giorno 15 settembre 2015 la consigliere Avv. M F E e uditi per le parti i difensori:

F. Boniciolli, in sostituzione di A. Tudor, per la parte ricorrente;

A. Bauer per il Comune di Terlano.

Considerato che le questioni all’esame del Collegio richiedono un approfondimento proprio della sede di merito;

ritenuto che le esigenze cautelari prospettate dalla ricorrente possano essere adeguatamente tutelate con la sollecita fissazione dell’udienza di merito;

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi