TAR Bolzano, sez. I, ordinanza cautelare 2015-09-16, n. 201500146
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N. 00146/2015 REG.PROV.CAU.
N. 00187/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 187 del 2015, proposto da:
Telecom Italia SpA, rappresentata e difesa dall'avv. A T, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. F B in Bolzano, Via Carducci, 13;
contro
Comune di Terlano, rappresentato e difeso dall'avv. A B, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Bolzano, Via Alto Adige, 40;
nei confronti di
Provincia Autonoma di Bolzano;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
l) del provvedimento del Sindaco del Comune di Terlano dd. 13.5.2015, prot. n. 3119/rd, ricevuto da Telecom Italia S.p.A. in data 18.5.2015, con il quale è stata inibita la riconfigurazione di una stazione radio base per la telefonia mobile già esistente in Comune di Terlano di cui al progetto posto a base della denuncia di inizio attività dd. 23.2.2015 prot. n. 78.598, presentata congiuntamente da Telecom Italia S.p.A. e Vodafone Omnitel B. V.;
2) di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale a quello impugnato, ancorché non conosciuto dalla società ricorrente, ivi compreso l'avviso ex art. 10 bis della legge 7.8.1990 n. 241, sub prot. n. 1380/rd dd. 13.4.2015 inviato a Telecom Italia S.p.A. e Vodafone Omnitel B.V..
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Terlano;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 15 settembre 2015 la consigliere Avv. M F E e uditi per le parti i difensori:
F. Boniciolli, in sostituzione di A. Tudor, per la parte ricorrente;
A. Bauer per il Comune di Terlano.
Considerato che le questioni all’esame del Collegio richiedono un approfondimento proprio della sede di merito;
ritenuto che le esigenze cautelari prospettate dalla ricorrente possano essere adeguatamente tutelate con la sollecita fissazione dell’udienza di merito;