TAR Torino, sez. I, ordinanza cautelare 2009-12-04, n. 200900937

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. I, ordinanza cautelare 2009-12-04, n. 200900937
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 200900937
Data del deposito : 4 dicembre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00107/2009 REG.RIC.

N. 00937/2009 REG.ORD.SOSP.

N. 00107/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 107 del 2009, proposto da:


Societa' Rete S.p.A., rappresentato e difeso dall'avv. Prof. C E G, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Pietro Palmieri, 40;


contro

Comune di San Mauro Torinese, rappresentato e difeso dall'avv. G S, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Paolo Sacchi, 44;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento adottato dal Dirigente del Settore Pianificazione del Territorio della Città di San Mauro Torinese in data 7 novembre 2008, prot. n. 7417 (provvedimento comunicato con lettera pervenuta il 24 novembre successivo) che ha respinto l'istanza di correzione della perimetrazi8one del centro abitato presentata dalla Società ricorrente,

nonché per l'annullamento

degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del procedimento, ivi compresa la deliberazione di approvazione della perimetrazione, assunta dalla Giunta comunale di San Mauro il 13 settembre 1993, con il n. 770, in parte qua, e per ogni ulteriore consequenziale statuizione.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di San Mauro Torinese;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 03/12/2009 il dott. Paolo Giovanni Nicolo' Lotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Rilevato che l’Amministrazione non risulta aver ancora completamente ottemperato alla precedente ordinanza sospensiva di questa Sezione del 12.2.2009, n. 149, non avendo ancora emanato il provvedimento a seguito di riesame, e ritenuto, pertanto, che occorre emanare opportune misure per assicurare l’esecuzione di detta ordinanza;

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