TAR Napoli, sez. II, sentenza 2021-01-11, n. 202100193

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. II, sentenza 2021-01-11, n. 202100193
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202100193
Data del deposito : 11 gennaio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/01/2021

N. 00193/2021 REG.PROV.COLL.

N. 03031/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3031 del 2020, proposto da
O T, M P, rappresentati e difesi dall'avvocato M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia non costituito in giudizio;

per l'ottemperanza

al giudicato formatosi sul decreto V.G. n.r.g. 2320/2019, emesso dalla Corte di Appello di Napoli- in data 06/12/2019, depositato il 9/12/2019, avente ad oggetto equa riparazione ex lege 89/2001


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2021, celebrata da remoto, il dott. P C;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Espongono in fatto i ricorrenti che con decreto n 3398/2019 del 9 dicembre 2019 della Corte di Appello di Napoli, a definizione del procedimento Rg. N 2320/2019 concernente l’equa riparazione per l’eccessiva durata di giudizio innanzi al Tribunale di Avellino, si condannava il Ministero della Giustizia al pagamento in favore del Condominio Piazza Libertà della somma di €2.700,00, oltre interessi legali dalla domanda, nonché in favore dell’avvocato M P, in qualità di distrattario, della somma di € 500,00 per compensi, € 27,00 per spese, oltre iva, cpa e rimborso forfettario per spese generali.

Il decreto veniva munito di rituale formula esecutiva in data 21 gennaio 2020 e notificato al Ministero in data 27 gennaio 2020 e, non essendo stato proposto opposizione, è passato in giudicato, giusta certificato rilasciato in data 25 settembre 2020;
inoltre, in data 20 dicembre 2019 sono state inviate dichiarazioni ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR n.445/2000 ed è decorso il termine di 6 mesi. Nonostante la notifica, a tutt’oggi il Ministero non ha ottemperato alla predetta condanna, di qui il presente ricorso ex artt.112 e ss. del D. Lgs. n.104/2010.

Nonostante notificazione del ricorso in data 9 settembre 2020, il Ministero non si è costituito in giudizio.

Alla camera di consiglio dell’8 gennaio 2021, celebrata nelle forme di cui all’art. 25 del d.l. 137/2020, la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. Con il ricorso in esame i ricorrenti agiscono in via di ottemperanza chiedendo la nomina di un Commissario ad acta in relazione al decreto n 3398/2019 del 9 dicembre 2019 della Corte di Appello di Napoli, concernente l’equa riparazione, nonché la condanna del Ministero resistente al pagamento di un’ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno connesso al ritardo nell’esecuzione del giudicato.

2. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni e nei termini che seguono.

2.1 Il Collegio rileva come nel caso di specie ricorrano tutti i presupposti necessari per l’accoglimento, essendo il decreto in questione divenuto definitivo, in seguito alla mancata proposizione di opposizione, come da certificato in atti della competente cancelleria in data 25 settembre 2020.

In tal senso, l’art. 112, comma 2 c.p.a. ha codificato un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il decreto di condanna emesso ai sensi dell’art. 3 della legge n. 89 del 2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è, sotto tale profilo, equiparato al giudicato, con conseguente idoneità a fungere da titolo per l’azione di ottemperanza (Cons. Stato, Sez. IV, 16.3.2012, n. 1484;
Cons. Stato, Sez. IV, 16.3.2012, n. 1484). Ne discende pertanto l’idoneità del titolo all’esecuzione, attesa la persistente ed ingiustificata inerzia dell’Amministrazione, che non ha comprovato l’avvenuto pagamento (Cass. SS.UU. n. 12533/2001).

2.2 Inoltre, tale decreto munito di formula esecutiva è stato notificato all’Amministrazione in data 27 gennaio 2020 ed è decorso infruttuosamente l’ulteriore termine, pari a 120 giorni, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/96, convertito, con modifiche, nella Legge n.30/1997, nonché l’ulteriore termine di mesi sei dall’avvenuta presentazione (in data 20 dicembre 2019) dell’autodichiarazione di cui all’art.

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