TAR Napoli, sez. V, sentenza 2014-07-30, n. 201404429
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N. 04429/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00140/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 140 del 2014, proposto da:
F A, rappresentato e difeso dall'avv. C E, con domicilio eletto presso C E in Napoli, via Caracciolo,15 c/o St.Laudadio;
contro
Comune di Castellammare di Stabia in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall'avv. D C, con domicilio eletto presso D C in Napoli, Segreteria T.A.R.;
per l'annullamento
ricorso in ottemperanza per l'esecuzione della sentenza n.463 del 1998 tar campania napoli sez. v, confermata dal consiglio di stato sez. v, con sentenza n.8010/2003 dell'11.07.2003 con cui venivano riconosciute ore di lavoro non pagate.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Castellammare di Stabia in Persona del Sindaco P.T.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2014 il dott. C B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorso - con cui, in quanto dipendente del Comune di Castellammare di Stabia, a suo tempo assunto in esecuzione della L.285/1977 si agisce in executivis al fine di veder riconosciuto e corrisposto un importo imputabile a trattamento retributivo arretrato, quale differenza intercorrente tra le somme erogate dal Comune e percepite dal ricorrente in asserita parziale esecuzione di pregressa sentenza resa dal T.A.R. Campania, Napoli, Sezione V, confermata dal Consiglio di Stato, e quanto effettivamente e complessivamente dovutogli all’esito dell’esatto computo delle competenze spettanti ad operarsi in base alla legislazione in materia - è infondato e va respinto per le ragioni che seguono.
Va premesso che le predette sentenze non ordinavano al Comune il pagamento di alcun preciso importo quantificato, ma si limitavano a riconoscere a parte avversa, in generale, il diritto a percepire la retribuzione di ore lavorate e non corrisposte nel relativo pagamento stipendiale;ne discende che, non risultando fissato alcun importo specifico da corrispondere, per un verso spettava al Comune, quale soggetto onerato del pagamento, l’onere di provvedere a quest’ultimo nel rispetto della normativa legale applicabile allo status pubblicistico del dipendente e, per altro verso, che non sussistono, con riguardo al contestato operato del commissario ad acta, i prospettati dubbi di violazione/elusione del dictum giudiziale in ragione dell’elasticità del comando ivi formulato e del corretto comportamento determinativo ed attuativo serbato dal sostituto dell’Ente.
Ed, invero, va altresì premesso che, avendo Comune proposto appello in Consiglio di Stato avverso analoghe sentenza di questa Sezione che avevano riconosciuto il presupposto della parziale inottemperaznza al precedente dictum reso in sede cognitorio, sulla questione oggi controversa vi sono i puntuali e dirimenti rilievi del giudice di appello che in questa sede il Collegio ritiene pienamente condivisibili sia nel percorso argomentativo che nelle conseguenti conclusioni.
La citata decisione del giudice amministrativo di ultime cure, infatti, puntualizza che “anche sulla scorta di apposita inconfutabile e peraltro incontestata documentazione (proveniente peraltro da soggetti terzi rispetto al giudizio, quale in particolare le tabelle delle retribuzioni da corrispondere al personale giovanile di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285, elaborate e trasmesse a suo tempo dalla Ragioneria generale dello Stato), le competenze mensili sono state erogate sulla base della tabella A, per il persona che aveva già un contratto di “lavoro”, ovvero sulla base della tabella B, per il personale titolare di un contratto di “formazione-lavoro”: in particolare il trattamento economico della tabella B era inferiore del 30% rispetto alle stesse voci della tabella A (stipendio base loro, quota di applicazione del D.P.R. 718/80, eventuale indennità meccanografica - se spettante, rateo 13^ mensilità, indennità di fine lavoro), fermo restando tuttavia che identica invece nelle due predette tabelle era l’importo relativo alla voce indennità integrativa speciale.
Pertanto l’importo spettante agli interessati a titolo di pagamento di n. 562 ore lavorative prestate tra il 14 aprile 1980 ed il 13 aprile 1981, ma non retribuite in quanto erroneamente considerate come attività di formazione, così come accertato dal giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sez. V, n. 463 del 6 febbraio 1998, doveva essere calcolato solo su quelle voci della tabella B che esponevano la riduzione del 30% (riduzione che secondo la sentenza non doveva essere applicata all’interessato), con esclusione quindi della voce indennità integrativa speciale”.
Per effetto di tali rilievi, pienamente condivisi, emerge anche ad avviso di questo Collegio la correttezza dei conteggi operati dall’amministrazione per dare esecuzione al giudicato in questione e la satisfattività delle somme corrisposte nell’ottobre 2004, anche con riferimento alla corresponsione di interessi legali e alla rivalutazione monetaria, calcolati in coerenza dei principi giurisprudenziali di questo Consiglio di Stato (cfr. Ad. plen., 15 giugno 1998, n. 3;30 marzo 1999, n. 3;13 ottobre 2011, n. 18;5 giugno 2012, n. 18). Inoltre nessun rilievo decisivo, a sostegno delle tesi di parte ricorrente, può essere ricollegato alla circostanza che le considerazioni svolte sulla questione dal responsabile del procedimento dell’amministrazione appellante nella relazione del 16 gennaio 2014 siano diverse, contrastanti e contraddittorio con le convinzioni che lo stesso funzionario aveva espresso sulla stessa questione in un precedente atto del 30 luglio 2004, giacché, a tutto voler concedere, le nuove argomentazioni risultano suffragate da puntuali osservazioni in diritto e da altrettanto precisi e coerenti riscontri giurisprudenziali a fronte delle apodittiche e generiche affermazioni contenute nella nota più risalente.
Né infine gli argomenti tecnici-contabili esposti da parte ricorrente, con il correlato documento peritale, appaiono sufficienti superare la correttezza dei precedenti rilievi, trattandosi di prospettazione alternativa ed in ogni caso non idonea ad evidenziarne palesi incongruenze od illogicità.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.