TAR Bari, sez. III, sentenza 2013-07-04, n. 201301092
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N. 01092/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01664/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1664 del 2008, proposto da:
P P E M P, rappresentato e difeso dall'avv. P C, con domicilio eletto presso Mario Giannattasio in Bari, via Principe Amedeo, 66;
contro
A S, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distr.le Stato di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97;
nei confronti di
Impresa Ingg. Carriero &B S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. F S, S C, con domicilio eletto presso F S in Bari, via Abate Gimma n. 73;
per la declaratoria
di illegittimità delle occupazioni temporanee autorizzate sui fondi di proprietà del ricorrente con decreti prefettizi nn. 347/AES del 1° febbraio 1990 e 1624 del 18 aprile 1991 e conseguente trasferimento dell’area in favore di ANAS s.p.a, per superficie pari a complessivi mq. 9.120;
nonché per la condanna
- con riferimento al decreto prefettizio n. 347/AES dell'1.2.90, dell'ANAS, in persona del legale rappresentante pro tempore, e dell'impresa Carriero &B SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al risarcimento del danno da occupazione illegittima nella misura che verrà accertata in corso di causa e comunque decorrente dalla data in cui l’occupazione è divenuta illegittima – per scadenza del termine quinquennale – fino al soddisfo, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- con riferimento al decreto prefettizio n. 1624 del 18.4.91, dell'ANAS, in persona del legale rappresentante pro tempore, e dell'impresa Carriero &B SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al risarcimento del danno da occupazione illegittima nella misura che verrà accertata in corso di causa e comunque decorrente dalla data in cui l’occupazione è divenuta illegittima – per scadenza del termine quinquennale – fino al soddisfo oltre interessi e rivalutazione monetaria;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Anas s.p.a. e di Impresa Ingg. Carriero &B S.p.A.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 giugno 2013 il dott. R M P e uditi per le parti i difensori P C e l’avvocato dello Stato Valter Campanile;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente è proprietario di un fondo in agro di Lucera, in catasto al fg. 44, p.lla 129, fg. 46, p.lle 82-83, interessato da lavori di ammodernamento della S.S. 17, tronco Lucera-Foggia.
Con decreto 13.10.1973, n. 7013, la Prefettura di Foggia ha proceduto ad un primo esproprio di porzioni di tale fondo, omettendo tuttavia il deposito all’Agenzia del Territorio degli elaborati tecnici da quest’ultima richiesti al fine della voltura catastale.
Con successivo decreto n. 374/90, notificato al ricorrente in data 23.2.1990, ANAS s.p.a. ha proceduto all’occupazione di ulteriore porzione di tale fondo, corrispondendo altresì al ricorrente la somma di ex £. 63.684.000, a titolo di indennità provvisoria, pari all’80% dell’indennità definitiva di esproprio.
Con ulteriore decreto n. 1624/91, notificato al ricorrente in data 3.6.1991, ANAS s.p.a. ha proceduto all’occupazione di altra porzione di tale fondo.
Nel corso del quinquennio – termine prorogato di ulteriori due anni, ai sensi dell’art. 22 l. n. 158/91 – ANAS s.p.a. non ha mai emanato un decreto di esproprio, né ha in altra maniera acquisito legittimamente la proprietà del ricorrente.
Per tali ragioni, il ricorrente, ritenendo verificata la fattispecie dell’occupazione acquisitiva, ha instato per il risarcimento dei danni da lui subiti per effetto dell’illegittima ablazione della sua proprietà.
Costituitasi in giudizio, ANAS s.p.a. ha chiesto il rigetto dell’avversa domanda.
Costituitasi in giudizio, la società Carriero &B s.p.a. ha chiesto dichiararsi il ricorso irricevibile, e nel merito ha instato per il rigetto della domanda proposta nei suoi riguardi.
All’udienza del 20.6.2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Va anzitutto rigettata la preliminare eccezione di Carriero &B s.p.a, di irricevibilità del ricorso per tardività. Ciò in quanto viene in rilievo, nel caso in esame, non già un’azione impugnatoria, da esperirsi nell’ordinario termine di decadenza, sibbene un’azione risarcitoria connessa a responsabilità extracontrattuale della p.a, per la quale opera il più lungo termine prescrizionale quinquennale di cui all’art. 2947 c.c. E poiché il ricorrente, interrotta una prima volta la prescrizione con atto di diffida del 4.9.2000, ha introdotto tra il 2001 e il 2005 ben tre giudizi risarcitori, il primo innanzi al giudice ordinario (Tribunale di Lucera), il secondo innanzi al giudice amministrativo (TAR Puglia), e l’ultimo nuovamente innanzi al suddetto g.o. (giudizi tutti conclusisi con la declinatoria di giurisdizione del giudice adito), è evidente che il corso della prescrizione deve reputarsi ampiamente interrotto, con il che l’odierna azione deve senz’altro ritenersi tempestiva.