TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2014-03-31, n. 201403525

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2014-03-31, n. 201403525
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201403525
Data del deposito : 31 marzo 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00892/2013 REG.RIC.

N. 03525/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00892/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 892 del 2013, proposto da:
Italpol Vigilanza Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giovan C D G, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, situato in Roma, piazza Mazzini n. 27;

contro

Regione Lazio, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. F F, con domicilio eletto presso il difensore nella sede dell’Avvocatura dell’Ente, situata in Roma, via Marcantonio Colonna n. 27;
INMI "Lazzaro Spallanzani" I.R.C.C.S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Vincenza Di Martino, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, situato in Roma, via Pompeo Magno n. 7;


ARES

118, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Corsetti, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, situato in Roma, piazza Gentile da Fabriano n. 3;
Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Fratto, Vincenzo Gambardella ed Egidio Mammone, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale dell’Azienda, situato in Roma, p.zza C. Forlanini n. 1;
Azienda Ospedaliera Sant'Andrea, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Felici, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, situato in Roma, via Cicerone n. 28;

nei confronti di

Istituto di Vigilanza Nuova Città di Roma, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Filippo Pacciani e Valeria Viti, con domicilio eletto presso lo studio del primo, situato in Roma, via XX Settembre n. 5;
Securitas Metronotte Srl, in persona del legale rappresentante p.t.;
Roma Union Security Srl, in persona del legale rappresentante p.t.;
Flash &
Capitalpol Srl, in persona del legale rappresentante p.t.;

per l'annullamento

del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate sulle istanze presentate dalla ricorrente in date 12 ottobre 2012 e 29, 30 e 31 ottobre 2012 per ottenere l’esercizio del loro recesso dai contratti di affidamento del servizio integrato di vigilanza, sicurezza, custodia inerenti il Lotto n. 4 (azienda Ospedaliere San Camillo Forlanini, INMI “Lazzaro Spallanzani” e

ARES

118) ed il Lotto n. 6 (Azienda Ospedaliera Sant’Andrea), intercorsi con il RTI Nuova Città di Roma;

per la declaratoria dell’obbligo

della Regione Lazio, dell’Azienda Ospedaliera San Camillo – Forlanini, dell’INMI “Lazzaro Spallanzani”, dell’

ARES

118 e dell’Azienda Ospedaliera Sant.Andrea di esercitare, ai sensi dei relativi artt. 16 e 17, il recesso dai contratti intercorsi con il RTI Nuova Città di Roma per l’affidamento del servizio integrato di vigilanza, sicurezza, custodia inerenti i su indicati Lotto n. 4 e Lotto n. 6;

per la condanna

delle stesse Amministrazioni ad esercitare tale recesso entro 30 giorni e ad aggiudicare il lotto n. 4 alla ricorrente, seconda in graduatoria, ed il lotto n. 6 all’istituto collocato al secondo posto in graduatoria, nominando per l’ipotesi di inottemperanza un commissario ad acta;


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lazio, Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini, INMI "Lazzaro Spallanzani", Ares 118, Azienda Ospedaliera Sant'Andrea, Questura di Roma, Direzione Territoriale del Lavoro di Roma, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Soc. Città di Roma Metronotte a r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2013 il Consigliere A M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che:

- con l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 17 gennaio 2013 e depositato il successivo 29 gennaio 2013, la società ricorrente – in qualità di impresa che già prestava il servizio di vigilanza armata presso l’Azienda Ospedaliera San Camillo – Forlanini, nonché di seconda classificata alla gara indetta dalla Regione Lazio in data 29 dicembre 2009 per affidamento del servizio integrato di vigilanza, sicurezza, custodia inerente il Lotto n. 4 (Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, INMI “Lazzaro Spallanzani” ed

ARES

118), la quale risulta, tra l’altro, dalla stessa già impugnata con il ricorso n. 1848 del 2012, ma anche di promotrice del procedimento per il “cambio di appalto” di cui all’art. 7, comma 4, della legge regionale n. 16 del 2007, dagli artt. 25, 26 e 27

CCNL

Vigilanza, dall’art.

4.5 del contratto integrativo territoriale, dal D.M. n. 269 del 2010, dall’art. 9, u.c., del Disciplinare Tecnico della gara e dagli artt. 16 e 17 dello Schema di contratto – chiede l’annullamento del silenzio serbato dalla Regione Lazio, dall’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, dall’INMI “Lazzaro Spallanzani”, dall’

ARES

118 e dall’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea sugli inviti dalla stessa formulati in date 12, 29, 30 e 31 ottobre 2012 a “preavvertire” la nuova aggiudicataria del servizio – ossia il RTI Nuova Città di Roma – “ad assumere le Guardie Particolari Giurate della Italpol Vigilanza Roma già adibite al servizio di vigilanza presso l’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini e presso l’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea nel numero di 105 stabilito dalla EBITEV” (ossia, dall’Ente Bilaterale Territoriale Vigilanza Privata Regione Lazio) entro 30 giorni, provvedendo in caso di inadempimento a recedere dai contratti, aggiudicando l’appalto del lotto n. 4 a RTI Italpol Vigilanza Roma, in applicazione delle previsioni sul “cambio appalto” (comportante l’assunzione da parte del nuovo aggiudicatario della Guardie Particolari Giurate dipendenti del precedente aggiudicatario, già addette al medesimo servizio) nonché la condanna delle già indicate Amministrazioni a provvedere, recedendo dai contratti per i lotti nn. 4 e 6 ed aggiudicando il lotto n. 4 alla medesima ed il lotto n. 6 all’Istituto collocato al secondo posto;

- a tale fine la ricorrente denuncia violazione di legge (in particolare, art. 2 della legge n. 241 del 1990, art. 7, comma 4, della legge regionale n. 16 del 2007), violazione del

CCNL

Vigilanza, del contratto integrativo regionale, del D.M. n. 269 del 2010 nonché del disciplinare tecnico di gara ed eccesso di potere sotto svariati profili, affermando specificamente l’obbligo di applicazione – nel caso di specie - dell’istituto del cambio appalto di cui agli artt. 25, 26 e 27

CCNL

Vigilanza sulla base del rilievo che, ove le condizioni del nuovo appalto siano inferiori, non è comunque possibile escludere che il nuovo aggiudicatario sia tenuto all’assunzione degli addetti al medesimo servizio, bensì quest’ultimo è “tenuto ad assumere un numero di lavoratori determinato in proporzione comparativa tra il numero delle ore, il corrispettivo e l’ampiezza dei servizi del precedente e del nuovo appalto”, pena “il recesso unilaterale dal contratto da parte dell’Azienda Sanitaria contraente” (artt. 16 e 17 scheda di contratto – all. F della gara);

- con atto depositato in data 7 febbraio 2013 si sono costituiti il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, la Direzione Provinciale del Lavoro Roma, l’U.T.G. Roma e la Questura di Roma - a cui il ricorso era stato notificato “per conoscenza” - per poi produrre il successivo 18 marzo 2013 documenti ed una memoria con cui hanno opposto il proprio difetto di legittimazione passiva in ragione dell’impossibilità per la citata Direzione di emettere determinazioni vincolanti per le parti, essendo titolare esclusivamente del potere di favorire soluzioni conciliative (con contestuale rappresentazione che quest’ultime – nel caso di specie – sono scaturite nell’accordo tra le parti di trasferire n. 65 unità , in esito agli incontri del 24 settembre 2012, 8 novembre 2012 e 16 novembre 2012);

- con atto depositato l’8 febbraio 2013 si è costituita la Regione Lazio, la quale – nel prosieguo e precisamente in data 26 marzo 2013 – ha prodotto scritti difensivi, eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice adito, l’inammissibilità dell’azione avverso il silenzio, l’inammissibilità per difetto di legittimazione passiva (in ragione della circostanza che la predetta non risulta firmataria dei contratti), l’inammissibilità per carenza di interesse per il lotto 6, e, comunque, sostenendo l’infondatezza del ricorso per insussistenza delle condizioni prescritte dall’art. 7, comma 4, l.r. n. 16 del 2007, ai fini dell’operatività dell’obbligo di assunzione dedotto dalla ricorrente;

- si sono costituite anche le ulteriori Amministrazioni intimate, le quali – dopo aver precisato di aver conferito apposita delega alla Regione Lazio in qualità di stazione appaltante per l’espletamento della procedura di gara avente ad oggetto il contratto di affidamento del servizio integrato di vigilanza, sicurezza e custodia – hanno, a loro volta, opposto il difetto di giurisdizione del giudice adito – inerendo la controversia a rapporti di lavoro subordinato - e la carenza di legittimazione attiva. Nel contempo, hanno sostenuto l’insussistenza di obblighi di provvedere, ai sensi dell’art. 2 l. n. 241 del 1990, per carenza – in capo all’istante – di un interesse qualificato nei confronti dell’Amministrazione (vertendo la controversia su materia di diritto del lavoro) ed, ancora, perché si tratta di un’ipotesi di “recesso” dal contratto, di carattere “facoltativo” e, comunque, estranea all’esercizio di poteri autoritativi, l’inapplicabilità dell’art. 7, comma 4, L.R. n. 16 del 2007 nonché la carenza di interesse della ricorrente sulla base della circostanza che l’aggiudicataria sta assumendo i dipendenti di quest’ultima ed si è fatta carico dell’obbligo di assumere n. 65 unità, in linea con l’accordo intercorso con la controparte;

- in particolare, l’

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