TAR Aosta, sez. I, sentenza 2011-06-16, n. 201100043

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Aosta, sez. I, sentenza 2011-06-16, n. 201100043
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Aosta
Numero : 201100043
Data del deposito : 16 giugno 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00051/2010 REG.RIC.

N. 00043/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00051/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 51 del 2010, proposto da:
F M P, rappresentato e difeso dagli avv. A C, N T, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Aosta, via Croce di Citta', 44

contro

Comune di Gressoney-La-Trinite', rappresentato e difeso dall'avv. G S, con domicilio legale presso Segreteria T.A.R. Valle D'Aosta in Aosta, piazza Accademia S. Anselmo, 2;

nei confronti di

M C, rappresentato e difeso dagli avv. Hebert D'Herin, V S, con domicilio eletto presso V S in Aosta, via De Lostan, 24;

F C, rappresentato e difeso dagli avv. G C, M C, con domicilio legale presso Valle D'Aosta Segreteria T.A.R. in Aosta, piazza Accademia S. Anselmo, 2;

Per l’annullamento

- della concessione edilizia n. 2193 rilasciata dal Responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune di Gressoney La Trinité in data 3 maggio 2010 con la quale il Signor Comune M è stato autorizzato alla “realizzazione di un’autorimessa interrata in località Tschaval sulla particella 383 del Foglio 10 N.C.T. del suddetto Comune”;

- nonché di tutti gli atti connessi, presupposti,consequenziali ed esecutivi e segnatamente, ove occorra ed in parte qua, della deliberazione di Giunta municipale del Comune di Gressoney La Trinité n. 13 del 26 aprile 2010 (mai notificata e pubblicata all’Albo pretorio dal 27.04.2010 al 12.05.2010) con cui si “1. constata l’inefficacia, per mancata stipulazione della convenzione, del PUD approvato con la deliberazione di C.C. n. 37 del 27.10.2005 … 3. si ritiene, nell’ambito delle proprie competenze … b) che in relazione alla preesistenza degli edifici A e B ed alla avvenuta ultimazione degli edifici E, D, F, il lotto C sia divenuto di completamento e che dunque l’attuazione possa essere decisa previa verifica dei presupposti di cui all’art. 59, c. 3, L.R. 11/98”

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Gressoney-La-Trinite' e di M C e di F C;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 febbraio 2011 la dott. ssa D C e uditi per le parti i difensori Sono presenti gli A C e N T per la ricorrente, G S per il Comune di Gressoney, Hebert d'Herin e Scipioni Vincenzo per il sig. M C e G S su delega e per conto dell'avv. Mauro Carta, per il sig. F C;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con atto notificato in data 1 luglio 2010 al Comune di Gressoney La Trinité e al controinteressato M C - e depositato il successivo 30 luglio - F M P ha impugnato la concessione edilizia n. 2193 rilasciata dal Responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune di Gressoney La Trinité in data 3 maggio 2010, con la quale il Signor Comune M era stato autorizzato alla “realizzazione di un’autorimessa interrata in località Tschaval sulla particella 383 del Foglio 10 N.C.T. del suddetto Comune, nonché tutti gli atti connessi, presupposti,consequenziali ed esecutivi e segnatamente, ove occorra ed in parte qua, la deliberazione di Giunta municipale del Comune di Gressoney La Trinité n. 13 del 26 aprile 2010 (mai notificata e pubblicata all’Albo pretorio dal 27.04.2010 al 12.05.2010) con cui si “1. constata l’inefficacia, per mancata stipulazione della convenzione, del PUD approvato con la deliberazione di C.C. n. 37 del 27.10.2005 … 3. si ritiene, nell’ambito delle proprie competenze … b) che in relazione alla preesistenza degli edifici A e B ed alla avvenuta ultimazione degli edifici E, D, F, il lotto C sia divenuto di completamento e che dunque l’attuazione possa essere decisa previa verifica dei presupposti di cui all’art. 59, c. 3, L.R. 11/98”.

A sostegno del ricorso ha dedotto in punto di fatto:

a) di essere proprietaria delle particelle di terreno nn. 294, 327 e 423 del foglio 10, sulle quali insistono due edifici, uno ad uso residenziale (prima casa) ed un altro ad uso alberghiero, edificati in forza di concessione edilizia n. 2028 Regolamento Costruzioni (n. 748 Prot. Gen. ) del 15 marzo 2006 e successive varianti;

b) che dette particelle confinano a sud ovest con la particella n. 383 del foglio 10 di proprietà di Comune M, residente in Gressoney la Trinitè, sul quale insiste un fabbricato di civile abitazione;

c) che dette aree erano inserite in zona edificabile del PRGC dei Gressoney La Trinitè e più precisamente all’interno della zona omogenea o comparto edificatorio denominato “C 10 – Tschaval” della superficie complessiva di mq. 5.237;

d) che l’art. 22 N.T.A. definisce le zone C come “residenziali”, consentendo peraltro anche costruzioni per attività commerciali e per uffici, attrezzature ricettive alberghiere ed extralberghiere ed aziende di ristorazione.

e) che il PRG del Comune di Gressoney La Trinitè (variante n. 4) – approvato con deliberazione della Giunta Regionale della Valle D’Aosta n. 3812 del 27 ottobre 1997 sottopone ogni azione edificatoria alla preventiva stesura di un piano urbanistico di dettaglio (P.U.D.);
in particolare la tabella urbanistica C/d, allegata alle norme tecniche di attuazione del PRG, individua la destinazione d’uso ammessa in ogni zona in cui è suddiviso il territorio comunale ed indica l’obbligo di formazione preventiva dello strumento attuativo in vista dell’edificazione, anche all’interno della zona C 10;

f) che in data 27 ottobre 2005 il Consiglio Comunale di Gressoney La Trinitè approvava il P.U.D. di iniziativa privata, giusta deliberazione n. 37, relativo alla suindicata zona C10 del PRGC di Gressoney La Trinitè, che prevedeva la realizzazione ex novo di quattro fabbricati e più precisamente del fabbricato sub C), allora di proprietà di Comune M, da destinarsi a seconda casa, del fabbricato D) ed F), entrambi di proprietà della ricorrente da destinarsi, rispettivamente a prima casa ed albergo, nonché del fabbricato F), da destinarsi a seconda casa;

g) che nella suindicata zona C10 del PRGC di Gressoney La Trinitè vi erano altresì due aree già edificate e più precisamente due fabbricati denominati nel PUD rispettivamente con le lettere A e B, adibiti rispettivamente ad uso residenziale seconda casa e ad uso residenziale prima casa, siti entrambi sul terreno di proprietà di M C;

h) che in data 12 maggio 2010 la ricorrente veniva a conoscenza da un lato che la Giunta Municipale di Gressoney La Trinitè avevano adottato la deliberazione n. 13 del 26 aprile 2010 - non notificata e pubblicata all’Albo Pretorio dal 27 aprile al 12 maggio 2010 - con la quale, per quanto interessa “ 1. constata l’inefficacia, per mancata stipulazione della convenzione, del PUD approvato con la deliberazione di C.C. n. 37 del 27.10.2005 … 3. si ritiene, nell’ambito delle proprie competenze … b) che in relazione alla preesistenza degli edifici A e B ed alla avvenuta ultimazione degli edifici E, D, F, il lotto C sia divenuto di completamento e che dunque l’attuazione possa essere decisa previa verifica dei presupposti di cui all’art. 59, c. 3, L.R. 11/98” – e dall’altro che a M C era stata rilasciata in data 3 maggio 2010 la concessione edilizia n. 2193 per la realizzazione di un’autorimessa interrata sulla particella 383 del foglio N.C.T. del suddetto Comune, intervento questo da realizzarsi nella suddetta area C10, non prevista nel P.U.D. approvato con la citata delibera del C.C. n. 37 del 2005.

Ciò posto in punto di fatto, ha articolato le seguenti censure avverso gli atti in epigrafe, articolate in due motivi di ricorso:

1)Mancata applicazione e violazione dell’art. 7 l. 241/90 e dell’art. 12 L.R. n. 19/2007 per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento.

Il rilascio del titolo abilitativo a favore di Comune M per la realizzazione della suindicata autorimessa è avvenuto senza che a parte ricorrente, soggetto al quale poteva derivare pregiudizio da tale provvedimento, sia stata data la comunicazione di avvio del procedimento, ex art. 7 L. 241/90.

La ricorrente invero doveva essere destinataria di tale comunicazione. essendo proprietaria di terreno finitimo a quello su cui doveva essere realizzata la suddetta autorimessa ed essendo entrambe le proprietà – della ricorrente e di M C - comprese nel perimetro del medesimo P.U.D. .

2) Omessa applicazione e violazione del P.U.D. approvato dal Consiglio comunale di Gressoney La Trinitè con deliberazione n. 37 del 27 ottobre 2005.

Erronea applicazione e violazione delle prescrizioni del P.R.G. e delle N.T.A. relative alla zona C 10 del P.R.G. nonché delle norme e dei principi in tema di pianificazione esecutiva e di rilascio permessi di costruire. Erronea applicazione e violazione di legge (art. 59, comma 3, legge regionale n. 11/1998) e dei prescrizioni di P.R.G.(art. 4 e 4 bis p.r.g. di Gressoney La Trinitè) in ordine tanto ai presupposti per il rilascio di concessioni edilizie singole, quanto in ordine alle valutazioni in merito al grado di sufficiente urbanizzazione della zona C10 del P.R.G. nonché comunque difetto di competenza. Eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto, omessa considerazione di elementi decisivi e carenza di istruttoria

Nell’ipotesi in cui lo strumento urbanistico generale preveda, come nell’ipotesi di specie, che la sua attuazione debba avere luogo mediante un piano di livello inferiore, il rilascio del titolo edilizio può essere legittimamente disposto solo dopo che lo strumento urbanistico esecutivo sia stato adottato e sia divenuto perfetto ed efficace, ovvero quando è concluso il relativo procedimento.

Nell’ipotesi di specie l’edificazione in zona C 10 era consentita solo previa approvazione del P.U.D., come poi avvenuto con la deliberazione del consiglio comunale n. 37 del 2005.

Nel P.U.D. oggetto di approvazione non era prevista l’edificazione di alcuna autorimessa nel lotto n. 383 del fg. 10, già edificato con fabbricato di civile abitazione;
pertanto con il titolo concessorio oggetto di impugnativa si è consentita l’edificazione di una costruzione non contemplata dal P.U.D., in contrasto quindi con al disciplina di zona.

La stessa Direzione tutela beni Paesistici dell’Assessorato Istruzione e Cultura della Regione Autonoma della Valle D’Aosta, nel rilasciare in data 11 settembre 2007 con nota prot. 11289/PT il primo parere di competenza aveva evidenziato come l’autorimessa in questione non fosse compresa nel piano urbanistico di dettaglio ed occorresse pertanto una variante allo stesso, al fine di prevedere le opere in oggetto specificate.

Il carattere vincolante delle previsioni del piano di dettaglio è inoltre riscontrabile anche nell’ipotesi in cui le stesse siano divenute inefficaci in quanto non eseguite per decorso del tempo, determinando in modo stabile l’assetto definitivo e di dettaglio di parte del territorio interessato, su cui non possono pertanto incidere le previsioni di carattere programmatico del piano regolatore generale.

Pertanto anche le localizzazioni degli edifici, pur discendenti da un piano scaduto o in tutto o in parte inefficace continuano ad essere rilevanti per coloro che intendano pure se tardivamente chiedere un titolo abilitativo, non potendo essere consentita l’edificazione in contrasto con il piano medesimo.

Infatti, secondo la giurisprudenza anche recente, l’efficacia delle prescrizioni dei piani attuativi si mantiene per dieci anni, ad eccezione degli allineamenti e delle prescrizioni di zona stabiliti dal piano stesso, destinati ad essere applicati a tempo indeterminato, anche in presenza di uno strumento urbanistico generale.

Da ciò l’illegittimità della concessione edilizia oggetto di impugnativa in quanto il Comune ha disatteso il P.U.D. approvato e tuttora vigente, senza considerare che lo stesso rispondeva all’esigenza di raccordare la zona C10 con il preesistente aggregato abitativo e si proponeva, in secondo luogo, di completare il sistema di viabilità secondaria nella zona da raccordarsi con le singole costruzioni e con la strada comunale esistente ed infine che era diretto ad assicurare nell'edificazione della zona il rispetto dei canoni architettonici locali e degli standard minimi per spazi e servizi (ivi compresi gli allineamenti degli edifici), tenendo altresì conto dell’elevato indice di fabbricabilità della zona.

La deliberazione della Giunta Municipale n. 13 del 2010, impropriamente richiamata nella motivazione della concessione edilizia rilasciata a Comune M, del pari oggetto di impugnativa, non ha infatti comportato l’annullamento del P.U.D. - né avrebbe potuto per difetto di competenza – ma si è limitata a constatare l’inefficacia del P.U.D. per mancata stipula della convenzione del P.U.D. medesimo.

Detto rilievo deve invero intendersi del tutto ininfluente in quanto per la giurisprudenza le norme puntuali dello strumento esecutivo sono vincolanti ancorchè se ne invochi l’inefficacia.

In tale deliberazione poi non si assume alcuna determinazione rispetto al lotto B oggetto della concessione edilizia, ma si limita a constatare che il lotto C (e non il lotto B) è divenuto di completamento, per cui l’attuazione può essere decisa previa verifica dei presupposti di cui all’art. 59, c. 3, L.R. 11/98.

Pertanto il provvedimento di rilascio del permesso di costruire, nel motivare il rilascio medesimo con il richiamo alla citata delibera n. 13 del 2010, ne ha travisato il contenuto.

Né assume rilievo il richiamo contenuto nella citata deliberazione n. 13 del 2010 alla sufficiente urbanizzazione della zona, atteso che per la giurisprudenza, in presenza di una normativa urbanistica generale che prevede per il rilascio del titolo edilizio in una determinata zona l’esistenza di un piano attuativo, non è consentito superare tale prescrizione facendo leva sulla situazione di sufficiente urbanizzazione della zona stessa (cfr Consiglio Stato, sez. IV. 13 novembre 2008, n. 5741).

Inoltre, seppure si volesse ritenere la sussistenza nella zona delle opere di urbanizzazione primaria, alcuna indagine è stata compiuta dalla Giunta Municipale in ordine alla sussistenza delle opere di urbanizzazione secondaria.

La necessità della presenza dello strumento attuativo sussiste anche in presenza di zone parzialmente urbanizzate e, ciò non solo se dette zone sono comunque esposte al rischio di compromissione dei valori urbanistici e nei quali la pianificazione di dettaglio può conseguire l’effetto di correggere e compensare il disordine edificativo in atto, ma altresì quando vi è l’esigenza di raccordo con il preesistente aggregato abitativo e di potenziamento delle opere di urbanizzazione.

Ne consegue che la concessione oggetto di impugnativa, non meno della deliberazione n. 13 del 2010, è viziata e va annullata, sotto il profilo della carenza di concreta valutazione in ordine al sufficiente grado di urbanizzazione della zona omogenea C10 ove è in fase di realizzazione l’autorimessa interrata di proprietà di M C, oltreché sotto il profilo del difetto di competenza del Responsabile dell’Ufficio tecnico comunale ad esprimere una tale valutazione all’esito di un giudizio autonomo ed indipendente, ovvero sulla base di un precedente giudizio, peraltro non chiaro e comunque riferito al solo lotto C e non al lotto B - sul quale dovrebbe sorgere l’autorimessa per cui è causa - espresso dalla Giunta Comunale, organo incompetente;
infatti ogni valutazione al riguardo è comunque riservata per legge, oltre che in forza del P.R.G. del Comune di Gressoney La Trinitè (art. 5 bis, comma 5) in via esclusiva al Consiglio Comunale che per contro non si è mai pronunciato sull’aspetto specifico.

Nelle zone, com’è il caso del comparto C10, per le quali il P.R.G. prevede che l’edificazione è soggetta all’approvazione di un piano di tipo attuativo, si può prescindere da quest’ultimo solo nell’ipotesi in cui si sia in presenza di un lotto intercluso, mentre nell’ipotesi di specie il lotto B, sul quale deve sorgere l’autorimessa oggetto concessione edilizia non è intercluso, né la P.A. resistente si è fatta carico di accertare lo stato di interclusione del lotto medesimo;
del pari assente, come detto, è la valutazione dello stato di urbanizzazione della zona.

Nell’ipotesi di specie vi è stata infine una palese violazione dell’art. 59 comma 3 della L.R. Valle D’Aosta n. 11/98, secondo il quale “Le trasformazioni urbanistiche o edilizie sono consentite in presenza delle opere di urbanizzazione occorrenti, o dell'impegno a realizzarle, o della previsione della loro prossima realizzazione risultante dagli atti di programmazione comunale”.

Detta previsione conferma i principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza in relazione alla necessità della previa adozione ed approvazione di uno strumento urbanistico esecutivo, non solo in caso di espressa previsione legislativa o regolamentare o da parte dello strumento urbanistico di livello generale, con specifico riferimento ad alcuni terreni, ma, in conformità al principio dell’obbligatorietà dell’urbanizzazione preventiva, fissato dall’art. 12 D.P.R. 380/2001, anche quando la parte del territorio comunale interessata non risulta dotata di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, per cui risulta necessario procedere ad un armonico raccordo col preesistete aggregato abitativo e ad un corretto insediamento sul territorio di nuovi edifici;
in tal ottica non è comunque sufficiente qualsiasi stadio di urbanizzazione di fatto per eludere il principio fondamentale della pianificazione, essendo invece doverosa la pianificazione dell’urbanizzazione fino a quando essa conservi una qualche utile funzione anche in aree già compromesse ed urbanizzate.

Da ciò la censurabilità dell’operato della P.A. resistente che nell’ipotesi di specie non si è uniformata né al dettato normativo di cui all’art. 59 comma 3 della citata L.R. n. 11/98, né all’indirizzo giurisprudenziale secondo il quale la deroga all’obbligo dello strumento attuativo nella zone, anche ove adeguatamente urbanizzate (il che non è nell’ipotesi di specie), ha il suo necessario presupposto in uno stato di fatto che da quello strumento consenta di prescindere, in quanto esso risulti non più necessario, essendo stato raggiunto il risultato (l’adeguata dotazione in infrastrutture, primarie e secondarie) cui è finalizzato, giudizio questo da compiersi in riferimento a tutto il perimetro del comprensorio che dagli strumenti attuativi deve essere pianificato.

Detta valutazione è stata del tutto omessa nell’ipotesi di specie.

In data 17 settembre 2010 si è costituita l’Amministrazione Comunale resistente, instando per il rigetto del ricorso siccome infondato. In particolare il Comune ha dedotto, quanto al primo motivo, che parte ricorrente non poteva essere considerata quale soggetto destinatario della comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 l. 241/90, in relazione al rilascio di concessione edilizia al proprietario di un fondo finitimo. In relazione al secondo motivo di ricorso ha dedotto che il P.U.D., oltre ad essere stato proposto da soggetto non legittimato (questione questa sulla quale si doveva ancora pronunciare il Consiglio Comunale) era da considerarsi inefficace, non essendo stata mai sottoscritta la convenzione allegata al P.U.D. medesimo. Inoltre il P.U.D., al pari del piano di lottizzazione, non ha il compito di prevedere l’esatta conformazione o ubicazione degli edifici.

A maggiore ragione il P.U.D. non doveva necessariamente prevedere l’autorimessa in questione, in quanto al servizio di un edificio già esistente prima dell’approvazione del P.U.D. medesimo. Ciò anche in considerazione del rilievo che trattasi di un’autorimessa pertinenziale interrata, realizzabile, in forza del disposto dell’art. 9 della l. 122/89, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi.

In data 21 settembre 2010 si è costituito il controinteressato Comune M, in cui favore era stata rilasciata la concessione edilizia oggetto di impugnativa, il quale in via preliminare ha dedotto la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti di C F, in qualità di acquirente della porzione immobiliare cui inerisce la concessione edilizia oggetto di impugnativa.

Con ordinanza n. 28 del 2010, adottata in esito alla camera di consiglio del 22 settembre 2010, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, il Collegio ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di C F, in considerazione del rilievo che l’immobile interessato dalla concessione edilizia impugnata era stato da lui acquistato in data antecedente alla notifica del ricorso, ovvero in data 23 giungo 2010, rinviando alla camera di consiglio del 17 novembre 2010.

In data 13 novembre 2010 Comune M ha depositato memoria difensiva, instando per il rigetto del ricorso siccome infondato;
in particolare ha dedotto che oggetto della concessione edilizia de qua era un parcheggio pertinenziale interrato a servizio di un immobile già esistente, per cui non era necessario alcuno strumento attuativo in presenza di idonee opere di urbanizzazione.

Effettuata l’integrazione del contraddittorio, come risultante dall’atto depositato in data 12 ottobre 2010, si è costituito C F, deducendo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse a ricorrere, venendo nella specie in rilievo un box completamente interrato, inidoneo a recare qualsiasi pregiudizio a parte ricorrente.

Nel merito ha insistito per il rigetto del ricorso siccome infondato. Segnatamente ha dedotto che alcun rilievo può avere la giurisprudenza richiamata da parte ricorrente relativa al valore vincolante dei piani attuativi scaduti, venendo per contro in considerazione nell’ipotesi di specie un P.U.D. mai venuto a giuridica esistenza. Ha altresì’ dedotto che l’autorimessa di cui è causa, in quanto da realizzarsi nel sottosuolo dell’area pertinenziale interna al cortile di proprietà esclusiva, era realizzabile, ex art. 9 l. 122/89, senza la necessità di alcuna previsione di piano attuativo.

Nella camera di consiglio del 17 novembre 2010, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, si è disposto il rinvio della discussione del ricorso per il merito all’udienza del 16 febbraio 2011.

C F e parte ricorrente hanno depositato memoria difensiva ex art. 73 c.p.a. rispettivamente in data 14 gennaio e 15 gennaio 2011, mentre Comune M ha depositato memoria di replica in data 26 gennaio 2011.

In particolare C F ha dedotto che alcun rilievo poteva avere rispetto all’ipotesi di specie la valutazione della sussistenze delle opere di urbanizzazione secondaria, venendo in considerazione la realizzazione di un’autorimessa pertinenziale di un edificio già da tempo esistente, mentre per contro dovevano considerarsi esistenti tutte le opere di urbanizzazione primaria;
da ciò la non necessità dello strumento pianificatorio di dettaglio per la realizzazione dell’autorimessa de qua.

Parte ricorrente ha ulteriormente illustrato i motivi di doglianza posti a base del ricorso, deducendo altresì che alcun rilievo poteva avere rispetto all’ipotesi di specie il richiamo, operato dalla difesa del Comune e dei controinteressati, alla disciplina di cui all’art. 9 l. 122/1989, trattandosi di normativa in alcun modo richiamata nel gravato provvedimento e comunque non applicabile nell’ipotesi di specie in quanto l’autorimessa de qua è stata solo in parte realizzata al di sotto del piano di campagna. Trattandosi di autorimessa da realizzare in area esterna al perimetro del fabbricato esistente, non poteva trovare applicazione il disposto dell’art. 9 della l. 122/1989 che presuppone che l’autorimessa sia interamente realizzata al di sotto del piano di campagna.

Ha altresì controdedotto in merito all’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse a ricorrere avanzata da C F.

Comune M in particolare ha controdedotto alle argomentazioni di parte ricorrente in ordine alla non applicabilità rispetto all’ipotesi di specie dell’art. 9 l. 122/1989, affermando che l’autorimessa di cui è causa deve intendersi come completamente interrata, dovendo tenersi conto dello stato dei luoghi (la zona è in pendenza per cui risulta necessario lo sbancamento per la realizzazione dell’opera medesima) e dipendendo l’attuale stato dei luoghi dall’ordinanza adottata dal Comune, con la quale, sulla base dell’asserito contrasto rispetto al titolo edilizio rilasciato, si è disposta la sospensione dei lavori.

Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’udienza pubblica del 16 febbraio 2011.

DIRITTO

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