TAR Roma, sez. III, sentenza 2023-04-07, n. 202305975
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Testo completo
Pubblicato il 07/04/2023
N. 05975/2023 REG.PROV.COLL.
N. 08941/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8941 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Vetor S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati E P, L P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita' Sostenibili Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Simone Mazza, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
dell'ordinanza del Circondario marittimo di Anzio n. 31 del 26 maggio 2022, nonché di tutti gli atti ad essa preordinati, presupposti e consequenziali, tra cui, in particolare, la lettera del Circondario marittimo prot. n. 5197 del 26 maggio 2022 e il verbale di riunione del 17 maggio 2022, oltre al risarcimento dei danni derivanti alla Società ricorrente dal provvedimento impugnato;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Vetor S.r.l. il 8/8/2022:
dei provvedimenti di cui alle lettere dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio prot. 7595 del 29 luglio 2022 e 7680 del 1° agosto 2022 e alla comunicazione via email del 4 agosto 2022, come integrata con disposizione acquisita al sistema telematico NMSW-PMIS, recante il diniego di accesso al porto e di accosto nei confronti dell'aliscafo “VEMAR ” della Società ricorrente, e per il risarcimento dei danni derivanti alla ricorrente da tutti i provvedimenti impugnati.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita' Sostenibili Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2023 il dott. R M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La VETOR S.r.l. è una compagnia di navigazione che esercita i collegamenti marittimi tra le isole Pontine e la terraferma mediante propri aliscafi con partenze e ritorni al porto di Anzio, dove sono ormeggiati i mezzi sociali.
2. Con Decreto della Direzione Generale per i porti del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 25 ottobre 2010, in ossequio al disposto dell’art. 14 della Legge 29 gennaio 1994, n° 84, e successive modifiche e integrazioni, veniva stabilita l’obbligatorietà del servizio di pilotaggio per l’entrata e l’uscita delle navi e per i movimenti all’interno del porto anche per tutte le navi aventi un pescaggio inferiore a metri 3,60;
3. Tale servizio, in ossequio al disposto dell’art. 14 della citata Legge 28 gennaio 1994, n. 84, veniva garantito da un marittimo autorizzato dal Comandante del Porto ai sensi dell’art. 96 cod. nav. (il c.d. “ pratico locale ”).
4. Con nota 5179 del 26.5.2022, l’Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili diramava la procedura d’ingresso temporanea al Porto di Anzio allegando le prescrizioni proposte dal Pratico del Porto di Anzio che caldeggiava di evitare il transito alle imbarcazioni con marea negativa e condizioni di mare diverse da calmo e quasi calmo, e a quelle aventi un pescaggio massimo superiore a 3,10 metri.
5. A tale comunicazione seguiva l’adozione dell’ordinanza del Circondario Marittimo di Anzio n. 31/2022, con la quale si stabiliva che “ a far data dal 26 maggio 2022 è stato individuato, sulla scorta degli esiti dei rilievi effettuati dal Pratico Locale del porto di Anzio citati in premessa, in via provvisoria e sperimentale, nelle more dell’emanazione definitiva sulla base dei ‘rilievi multibeam’, un nuovo canale di accesso e di uscita per le unità che intendono scalare nel porto di Anzio, devono seguire l’allegata procedura temporanea di ingresso/uscita dal porto di Anzio redatta dal Pratico Locale di questo sorgitore”;
6. All’esito dell’infruttuosa interlocuzione intrattenuta con l’Amministrazione resistente, che evidenziava come le caratteristiche tecnico-strutturali degli aliscafi impiegati dalla ricorrente non potessero ritenersi -allo stato- idonee a garantire la sicurezza della navigazione, e che si era in attesa di acquisire i dati inerenti alla scansione dei fondali del canale d’ingresso, indispensabili per vagliare l’eventuale modifica della predetta ordinanza, la VETOR srl proponeva il presente gravame avverso la citata Ordinanza 31/2022 e gli atti ad essa correlati, formulando tre motivi di doglianza, oltre a instare per il risarcimento dei danni asseritamente patiti.
6.1. Con il primo motivo di gravame, parte ricorrente deduceva che l’atto impugnato sarebbe stato adottato da soggetto incompetente ed eccepiva la violazione degli artt. 62 e 81 del Codice della Navigazione e dell’art. 59 del reg. nav. mar con riferimento all’art. 21 octies della Legge 241/90.
6.1.1. Rappresentava la Vetor srl che l’ordinanza n. 31/2022 e gli altri provvedimenti impugnati risultavano sottoscritti non già dal Comandante del porto di Anzio, bensì da un sottufficiale in servizio presso il Circondario e ciò sarebbe avvenuto in violazione dell’art. 62 cod. nav. che sancisce che la disciplina del movimento delle navi appartiene alla specifica competenza del Comandante del porto.
La limitazione dell’accesso nel porto, la previsione di un divieto del movimento di alcune unità navali e l’annuncio di specifiche sanzioni in caso di inosservanza costituirebbero atti di straordinaria amministrazione, per i quali la legge non prevederebbe alcuna possibilità di delega, non potendo essere assunti da personale privo della necessaria qualifica.
6.1.2. Inoltre, evidenziava la società ricorrente che i provvedimenti impugnati sarebbero stati sottoscritti con la dicitura “p. [per] il Comandante in t.a. [temporanea assenza]”, utilizzabile solo in caso di impedimento breve e temporaneo del titolare del potere di firma e per soli atti di natura del tutto ordinaria, mentre in caso di sostituzione del titolare dell’ufficio, si sarebbe dovuta utilizzare altra dicitura quali “in s.v.” (in caso di sede vacante), “f.f.” (facente funzione, nel caso di esercizio delegato di funzioni superiori), “d’ordine” (nel caso di personale autorizzato per delega di firma a trasmettere ordini, disposizioni, comunicazioni attinenti questioni di servizio), secondo una regolamentazione ben nota e rigorosa propria soprattutto delle organizzazioni militari.
6.2. Con il secondo motivo di gravame la Vetor srl eccepiva difetto di istruttoria e di motivazione. Mancanza dei presupposti di fatto. Violazione delle regole del procedimento, in particolare delle disposizioni in materia di partecipazione. Incongruenza. Illogicità manifesta. Contraddittorietà con precedenti provvedimenti. Perplessità. Eccesso di potere. Sviamento.
6.2.1. Si doleva parte ricorrente del fatto che l’ordinanza n. 31/2022 fosse stata adottata sulla base di rilevazioni approssimative e incomplete effettuate dal pratico locale, in assenza di rilievi batimetrici ufficiali, in mancanza di prove a mare, senza alcun preventivo confronto con gli operatori e addirittura senza considerare gli esiti del dragaggio fatto effettuare dalla Regione Lazio nel mese di settembre 2021, a seguito del quale era logico presumere che le condizioni del fondale fossero state rese migliori riguardo alla navigabilità rispetto alle condizioni preesistenti.
In un simile contesto, il provvedimento adottato non poteva, dunque, che rivelarsi incongruente rispetto alle regole marinaresche e sproporzionato; ciò anche alla luce del contegno inerte dell’Ufficio circondariale che non si sarebbe tempestivamente dotato di rilievi attendibili e che avrebbe, nella sostanza, impedito alla stessa Vetor srl di eseguire a propria cura e spese i rilievi necessari ad appurare il reale stato dei fondali.
6.3. Con il terzo e ultimo motivo la ricorrente deduceva, infine, eccesso di potere. Falsa motivazione. Sviamento. Contraddittorietà e irragionevolezza. Falsa applicazione degli artt. 62 e 81 cod. nav. e 59 reg. nav. mar.
6.3.1. L’esponente sottolineava che l’ordinanza impugnata avrebbe omesso di dettare le necessarie prescrizioni per agevolare il movimento delle navi, limitandosi ad imporre un divieto sproporzionato rispetto ai dati disponibili e con tale atto l’amministrazione si sarebbe appiattita in maniera acritica sulle determinazioni assunte dal “ pratico locale ”.
7. Con Decreto Monocratico 28 luglio 2022 reso all’esito della proposta istanza cautelare, veniva -nella sostanza- ravvisata la necessità di un supplemento istruttorio -condotto anche per il tramite delle risultanze tecniche sui fondali acquisibili mediante l’apporto collaborativo di parte ricorrente- e, comunque, nel rispetto dei limiti e delle condizioni poste a presidio della sicurezza della navigazione e dell’incolumità pubbliche.
8. Con atto depositato l’8 agosto 2023, parte ricorrente proponeva motivi aggiunti articolando nuovi motivi di