TAR Milano, sez. II, sentenza 2014-05-06, n. 201401163
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N. 01163/2014 REG.PROV.COLL.
N. 02214/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2214 del 2013, proposto da:
Comune di Cermenate in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall'avv. R A, con domicilio eletto presso R A in Milano, via Brera, 16;
contro
Coface Assicurazioni S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. R B, G S, con domicilio eletto presso R B in Milano 5280af, via Sottocorno,52;A V, A V;
per l'annullamento in seguito ad opposizione:
del decreto ingiuntivo n. 1634/2013 datato 8 ottobre 2013, con il quale è stato ingiunto alla società Coface Assicurazioni s.p.a., di pagare al Comune di Cermenate la somma di € 1.246.484,57 oltre ad interessi a far data dalla messa in mora.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Coface Assicurazioni S.p.A.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2014 il dott. Angelo De Zotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il decreto opposto, emesso su istanza del Comune di Cermenate il TAR ha ingiunto alla Coface Assicurazioni spa. (oggi Compagnie Française d’Assurance pour le Commerce Exterieur S.A.) il pagamento di complessivi € 1.246.484,57 oltre ad interessi e spese a far data dalla messa in mora, in forza della polizza fideiussoria n. 1795304 emessa in data 31/07/2008 dalla Coface in favore del Comune di Cermenate e nell’interesse dell’impresa Costruzioni Edili Angelo Verga.
Tale garanzia, prevista dall’art. 15 della Convenzione urbanistica in appresso descritta ha ad oggetto gli obblighi di realizzazione di opere di urbanizzazione assunti dall’impresa di costruzioni in forza di una Convenzione per l’attuazione di un programma integrato di interventi in Comune di Cermenate stipulata in data 1.8.2008.
La garanzia è stata prestata per un massimale originario di € 1.400.000,00.
Nell’ingiunzione qui opposta il Comune dà atto: che con diffida del 13 marzo 2012, notificata agli eredi di Verga Angelo, sigg.ri Andrea e A V, il Comune ha intimato l’adempimento degli obblighi derivanti dalla Convenzione urbanistica;
- che avverso tale diffida ad adempiere ingiunzione gli eredi Verga hanno proposto ricorso dinanzi al TAR Lombardia al n. R.G. 2684/2012, ove è stata rigettata l’istanza cautelare di sospensione;
- che il Comune ha intimato ai sigg. Verga e alla Compagnia il pagamento di € 1.246.484,57 con due distinti atti, rispettivamente con nota prot. 3007 del 13 febbraio 2013 per l’importo di € 792.000,00 relativi a opere pubbliche non iniziate e con nota prot. 6434 del 18 aprile 2013 per l’importo di € 454.484, 57 relativi a opere solo in parte iniziate, ma non completate né consegnate al Comune.
Infine, il Comune dà atto nella polizza fideiussoria emessa dalla Compagnia esponente e dei computi metrici estimativi dai quali si ricava il valore delle opere e l’importo della richiesta eccezione di merito, ha ingiunto alla Compagnia di corrispondere le somme in epigrafe richiamando espressamente l’art. 4 della polizza fideiussoria.
Avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tar nei confronti della Compagnia, quest’ultima propone opposizione e deduce l’infondatezza e l’arbitrarietà dell’escussione sotto il profilo dell’inesistenza dell’inadempimento dell’obbligazione principale garantita.
La Compagnia opponente ha altresì richiesto la riunione del procedimento di opposizione al giudizio R.G. 2684/2012 pendente tra i sigg.ri Verga e il Comune di Cermenate e l’accertamento del diritto di regresso nei confronti dei debitori garantiti per tutte le somme che la Compagnia dovesse essere costretta a versare al Comune in forza della garanzia emessa.
Nella pubblica udienza del 6 febbraio 2014, previa audizione dei difensori delle parti, la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
Preliminarmente il Collegio ritiene di delibare la richiesta di riunione del presente giudizio con il giudizio R.G. 2684/2012, pendente tra i sigg.ri Verga e il Comune di Cermenate, che è stato posto in decisione nella stessa udienza odierna, e di respingerla poiché i due giudizi non vertono sugli stessi atti, non riguardano le stesse parti e non hanno seguito lo stesso rito.
Il giudizio di opposizione pertanto sarà deciso tenendo conto dell’esito del giudizio R.G. 2684/2012, posto che gli stessi fatti costitutivi del contestato inadempimento agli obblighi della convenzione sono alla base della pretesa del Comune di escutere la garanzia prestata dalla Compagnia opponente, ma senza procedere, per le ragioni sopra evidenziate, alla richiesta riunione dei due distinti giudizi.
L’opposizione della Compagnia Coface Assicurazioni s.p.a. è infondata e va respinta per le ragioni che seguono.
La questione che verte sulla contestata esigibilità della garanzia prestata dalla Compagnia Coface Assicurazioni s.p.a. in favore del Comune di Cermenate perché “è inesigibile, allo stato l’obbligazione principale che il Comune afferma essere rimasta inadempiuta” è implicitamente superata dall’esito del concomitante giudizio, proposto dai sigg.ri Verga nei confronti del Comune, che si è concluso con sentenza n. 1162 /2014 di rigetto della domanda di annullamento degli atti con cui il Comune ha deciso di avviare, a causa dell’inadempimento dei sottostanti obblighi, l’azione in danno e l’escussione della garanzia di cui si controverte.
All’esito del predetto giudizio consegue, infatti, la conferma della natura certa liquida ed esigibile nonché sorretta da idonea prova scritta del credito garantito dalla polizza fideiussoria n. 1795304 del 30 luglio 2008 emessa dalla Compagnia Coface Assicurazioni s.p.a. in favore del Comune di Cermenate;
Ne consegue anche il rigetto del secondo e del terzo motivo con cui la Compagnia opponente pretende di far valere in questa sede, surrogandosi alla parte debitrice, la sussistenza del debito garantito e i presupposti per l’escussione della polizza, laddove il contenuto e le clausole della polizza stessa sono chiare nel senso che la Compagnia è chiamata a pagare, su richiesta del Comune e nei limiti assunti, a garanzia degli obblighi ed oneri di cui ai titoli edilizi richiamati in Convenzione, con surroga nei confronti del debitore e salve le azioni di legge ove le somme pagate risultassero parzialmente o totalmente non dovute.
D’altra parte è proprio la previsione del diritto di subentro al creditore a fronte del pagamento richiesto (che la Compagnia può rifiutare solo se non sia dimostrata l’inerenza della richiesta agli obblighi garantiti con la polizza) che esclude la surroga della stessa Compagnia nelle azioni del debitore verso il creditore garantito (nella specie verso il Comune di Cermenate).
Quanto alla domanda di accertamento del diritto di regresso e di surroga il Collegio ritiene che tale domanda non possa avere ingresso nel presente giudizio di opposizione perché essa inerisce al rapporto contrattuale privatistico che intercorre tra il debitore garantito e la Compagnia che ha emesso la polizza.
Tale diritto potrà, pertanto, essere fatto valere dopo il pagamento della polizza nei confronti della parte garantita e nella sede civile cui rientra quel contenzioso.
L’unico obbligo del Comune, del quale il Collegio può dare atto in via ricognitiva delle clausole inserite nella polizza riguarda l’obbligo, per quest’ultimo, di formalizzare gli atti (di pagamento) per consentire alla parte surrogata l’esercizio dell’azione di regresso nei confronti di tutti gli obbligati.
L’opposizione al decreto ingiuntivo va quindi respinta.
Le spese e le competenze di causa seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo.