TAR Roma, sez. II, sentenza 2010-03-16, n. 201004083

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2010-03-16, n. 201004083
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201004083
Data del deposito : 16 marzo 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 08146/2006 REG.RIC.

N. 04083/2010 REG.SEN.

N. 08146/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 8146 del 2006, proposto da:
COLAFRANCESCO M T, rappresentata e difesa dall’avv. P M M, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, Viale delle Milizie n. 9;

contro

il COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. C S dell’Avvocatura comunale, presso la cui sede in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21, è elettivamente domiciliato;

nei confronti di

ROSSI A M, CAPRIOLI A,

BETTI

Loredana, non costituite in giudizio;

per l'annullamento

- della determinazione dirigenziale n. 1056 dell’1 maggio 2006 di approvazione della graduatoria definitiva della procedura concorsuale, per titoli di servizio ed esami, riservata ai dipendenti del Comune di Roma per il conferimento di n. 10 posti nel profilo professionale di dirigente amministrativo a tempo indeterminato;

- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, anteriori e successivi, ivi compresi: il bando di concorso approvato con determinazione dirigenziale n. 2676 del 15 dicembre 2004, in parte qua, ove lesivo, gli atti della commissione esaminatrice, tra i quali i verbali delle sedute, i criteri di valutazione, il punteggio attribuito alla dott.ssa Colafrancesco.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti la costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata e i documenti prodotti;

Vista l’ordinanza presidenziale n. 96 del 2008 con la quale è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami del ricorso ai fini dell’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i vincitori ed idonei del concorso ed il relativo adempimento della parte ricorrente;

Esaminate le ulteriori memorie depositate;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 luglio 2009 il dott. S T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Premette la ricorrente di avere partecipato al concorso riservato ai dipendenti del Comune di Roma, per titoli di servizio ed esami, bandito dallo stesso Comune con determinazione dirigenziale n. 2676 del 15 dicembre 2004 per il conferimento di dieci posti di dirigente amministrativo a tempo indeterminato.

Riferisce che il bando, segnatamente all’art. 3, nell’indicare i titoli che avrebbero potuto essere presentati dagli aspiranti e valutati dalla commissione e dopo aver specificato che i titoli di servizio avrebbero dovuto essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per l’inoltro delle domande di ammissione alla procedura concorsuale, prevedeva tre tipologie di titoli di servizio:

1) incarico di posizione organizzativa di fascia A (titolo al quale attribuire 4 punti) o di fascia B (titolo al quale attribuire 3 punti) “conferito dall’Amministrazione Comunale mediante provvedimento formale e ricoperto alla data di scadenza del bando”, con una maggiorazione di 2 punti per l’incarico di posizione organizzativa attinente al profilo professionale del posto messo a concorso;

2) servizio effettivo prestato negli ultimi 5 anni presso il Comune nella categoria D, posizione economica D3, posizioni acquisite mediante procedura concorsuale (titolo al quale attribuire 0,50 punti per ogni anno di servizio effettivo);

3) incarico di docenza autorizzato dall’Amministrazione comunale con provvedimento formale, concernente materie attinenti all’attività del Comune (titolo al quale attribuire 0,30 punti per ogni docenza fino ad un massimo di 5 punti).

Lamenta la ricorrente che all’atto della valutazione dei titoli allegati alla domanda, la commissione esaminatrice le attribuiva punteggi inferiori a quelli corrispondenti alla natura ed al peso dei titoli prodotti, tanto che la posizione attribuitale all’esito della selezione, 28° della graduatoria definitiva con un punteggio di 22,70, risulta essere errata in quanto ella, in ragione dei titoli prodotti e dei punteggi conseguiti nella prova scritta ed in quella orale, avrebbe dovuto collocarsi all’8° posto della graduatoria finale con un punteggio complessivo di 23,70 inserendosi, quindi, tra i vincitori.

Dolendosi per l’illegittima valutazione dei titoli operata in suo danno, chiede – principalmente - l’annullamento della determinazione dirigenziale recante la graduatoria definitiva del concorso perché viziata con riferimento alla sua posizione.

Si è costituito in giudizio il Comune di Roma, eccependo preliminarmente l’inammissibilità delle doglianze relative al bando e contestando, nel merito, analiticamente le avverse prospettazioni, chiedendo quindi la reiezione del gravame.

Con ordinanza presidenziale n. 96 del 2008 è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami del ricorso ai fini dell’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i vincitori ed idonei del concorso, integrazione alla quale provvedeva regolarmente la parte ricorrente.

Le parti controvertenti hanno poi prodotto memorie conclusive confermando le già rassegnate conclusioni.

Tenutasi l’udienza pubblica in data 8 luglio 2009, alla Camera di consiglio del 28 ottobre 2009, a scioglimento della riserva sull’esito del giudizio, il ricorso è stato trattenuto per la decisione

DIRITTO

1. - La dottoressa M T Colafrancesco, dopo aver partecipato al concorso riservato ai dipendenti del Comune di Roma, per titoli di servizio ed esami, bandito dallo stesso Comune con deliberazione della Giunta comunale n. 729 del 10 dicembre 2002 per il conferimento di dieci posti di dirigente amministrativo a tempo indeterminato ed essersi collocata al 28° posto della graduatoria con punti 23,70, contesta la legittimità delle operazioni di valutazione dei titoli condotte dalla commissione esaminatrice e quindi chiede l’annullamento in parte qua della determina dirigenziale con la quale è stata approvata la ridetta graduatoria.

In particolare ella segnala due motivi principali di doglianza:

1) Violazione e falsa applicazione della legge n. 241 del 1990, del D.P.R. n. 487 del 1994, della deliberazione della Giunta del Comune di Roma n. 279 del 2002, del bando di concorso del 15 dicembre 2004, degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione e dei principi generali vigenti in materia di par condicio nelle procedure concorsuali – Eccesso di potere. Sostiene la ricorrente che la commissione esaminatrice non ha provveduto a fissare preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli di servizio, come invece avrebbe dovuto solo riferendosi alle disposizioni generali in materia di concorsi pubblici fissate dal D.P.R. n. 487 del 1994, “limitandosi a riprodurre il testo dell’art. 3 del bando di concorso” (così, testualmente, a pag. 7 del ricorso introduttivo). In particolare la commissione, piuttosto che manifestare l’iter logico seguito per la valutazione di titoli che avrebbero dovuto rispecchiare il percorso di accrescimento professionale del dipendente-candidato sulla scorta delle esperienze vantate da ciascuno dei selezionati la cui acquisizione doveva trasparire dai e nei titoli, si è limitata acriticamente ad attribuire un punteggio numerico ai titoli posseduti da ciascun concorrente seguendo le indicazioni contenute nell’art. 3 del bando (e più sopra riprodotte nella parte “in fatto” della presente decisione). Deriva altresì, da quanto sopra, l’illegittimità della valutazione operata sotto il profilo della inadeguata motivazione ed in particolare proprio con riferimento alla valutazione dei titoli presentati dalla ricorrente, tanto che non è possibile comprendere, se non in via meramente presuntiva, le ragione della non attribuzione dei punteggi per come avrebbero meritato il peso e la qualità dei titoli posseduti;

2) Violazione e falsa applicazione della deliberazione della Giunta comunale del Comune di Roma n. 279/02, del DPR n. 487 del 1994, degli artt. 3, 51 e 97 Cost. e principi generali vigenti in materia di par condicio nelle procedure concorsuali – Eccesso di potere. Si sostiene la illegittimità della disposizione contenuta nell’art. 3 del bando qualora dovesse essere interpretata come limitazione alla valutazione degli incarichi di posizione organizzativa, circoscrivendola solo a quelli ricoperti alla data di scadenza del bando, in quanto secondo un criterio di logicità e per rispettare la par condicio dei concorrenti avrebbe dovuto impedirsi di valorizzare soltanto quegli incarichi (anche per docenze) che fossero conferiti con sospetta tempestività in un periodo immediatamente precedente rispetto alla data di pubblicazione del bando.

2. – Il Comune di Roma, costituendosi in giudizio - in disparte un profilo di inammissibilità delle doglianze rivolte nei confronti del bando per non essere stato questo impugnato tempestivamente, profilo di inammissibilità che il Collegio non può condividere atteso che le prescrizioni del bando si sono rese pregiudizievoli e quindi potenzialmente destinate ad essere impugnate dalla parte ricorrente solo una volta che quest’ultima ha avuto contezza dell’esito della selezione – ha contestato la fondatezza delle censure dedotte dalla parte ricorrente in quanto il Comune, con riferimento al concorso che ha dato luogo alla vicenda controversa, si è limitato a fare applicazione della deliberazione della Giunta comunale n. 729 del 2002, recante il regolamento per l’accesso alla qualifica di dirigente a tempo indeterminato, laddove dispone che “il bando di concorso contiene l’indicazione dei titoli valutabili ed il relativo punteggio”.

Non si porrebbe, dunque, alcuna questione di legittimità né, tantomeno, di illogicità con riferimento alle prescrizioni contenute nel bando, di talché le censure dedotte manifesterebbero tutta la loro inconsistenza alla luce della richiamata corrispondenza con la disciplina contenuta nella fonte regolamentare.

3. – In disparte la eccezione in rito sollevata dal resistente Comune, in ordine alla cui infondatezza si è sopra incidentalmente riferito, il Collegio ritiene che le censure dedotte dalla parte ricorrente debbano stimarsi infondate.

4. – Preliminarmente appare utile rammentare che il decreto legislativo 31 marzo 2001 n. 165. all’art. 40, comma 2, prevede la definizione, ad opera dei contratti di comparto, di un'apposita disciplina applicabile alle figure professionali che, in posizione di elevata responsabilità, svolgano compiti di direzione, tecnico-scientifici e di ricerca, ovvero che comportino l'iscrizione ad albi professionali. Si tratta, appunto, delle c.d. posizioni organizzative, che si concretano nel conferimento al personale inquadrato nelle aree di incarichi relativi allo svolgimento di compiti che comportano elevate capacità professionali e culturali corrispondenti alla direzione di unità organizzative complesse e all'espletamento di attività professionali e nell'attribuzione della relativa posizione funzionale.

In particolare, la contrattazione collettiva ha previsto che possono essere preposti a tali posizioni i dipendenti appartenenti all'area apicale dei diversi comparti;
così, per quanto riguarda il comparto delle autonomie locali, l'art. 8 del c.c.n.l. stipulato il 31 marzo 1999 prevede che tali posizioni possano essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per l'effetto di un incarico a termine conferito secondo determinate modalità previste dall'art. 9.

Specificamente, il conferimento dell'incarico di posizione organizzativa: è possibile esclusivamente per situazioni tipizzate, descritte nel contratto, può essere concesso solo a termine, è connotato da una specifica retribuzione variabile, in quanto sottoposta alla logica del programma da attuare e del risultato è, infine, revocabile.

Emerge, da ciò, che la posizione organizzativa non determina un mutamento di profilo professionale, che rimane invariato, né un mutamento di area, ma comporta soltanto un mutamento di funzioni, le quali cessano al cessare dell'incarico. Si tratta, in definitiva, di una funzione ad tempus di alta responsabilità la cui definizione - nell'ambito della classificazione del personale di ciascun comparto - è demandata dalla legge alla contrattazione collettiva. Inoltre, per come è strutturata la relativa disciplina, rivolta al personale non dirigente già inquadrato nelle aree e in possesso di determinati profili professionali, il conferimento dell'incarico presuppone, tra l’altro, che le Amministrazioni abbiano attuato i principi di razionalizzazione previsti dal decreto legislativo n. 165 del 2001 e abbiano ridefinito le strutture organizzative e le dotazioni organiche.

5. – Fermo quanto sopra, nel caso che ci occupa, il bando di concorso ha previsto l’attribuzione di un diverso punteggio ai concorrenti in ragione della circostanza che il candidato fosse stato destinatario di un incarico di posizione organizzativa di fascia A (4 punti) ovvero di fascia B(3 punti) e sempre che tale titolo fosse posseduto alla data di pubblicazione del bando, prevedendosi poi una maggiorazione (di 2 punti) qualora l’incarico fosse “attinente al profilo professionale del posto messo a concorso”.

Il punctum pruriens della vicenda oggi controversa è costituito dalla pretesa della ricorrente a vedere riconosciuta in toto la sua esperienza professionale, che sarebbe dimostrata dall’essere stata destinataria di due incarichi di posizione organizzativa – il primo in fascia A conferito con determina dirigenziale n. 106 del 15 febbraio 2002 e mantenuto fino al 15 settembre 2004 ed il secondo in fascia B conferito con determina dirigenziale n. 2546 del 20 novembre 2004 ed ancora efficace alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione – mentre il bando limiterebbe l’indagine sulla esperienza professionale attinente al profilo del posto messo a concorso ai soli incarichi di posizione organizzativa in corso alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Più precisamente la ricorrente sostiene nell’atto introduttivo del presente giudizio (il solo atto con riferimento al quale questo giudice deve provvedere allo scrutinio delle questioni sollevate dalla parte ricorrente, atteso che gli ulteriori profili segnalati dal difensore della stessa parte ricorrente nella memoria depositata in vista dell’udienza di merito non sono esaminabili, per la loro tardiva proposizione, nella parte in cui aggiungono questioni giudiziali nuove rispetto a quelle già sviluppate nell’atto di ricorso) che qualora il bando (ovvero la commissione, ma sotto tale profilo, ovviamente, non può che concordarsi con la difesa comunale nel senso che l’attività della commissione esaminatrice non può discostarsi da quanto previsto nel bando) avesse previsto una valutazione collegata all’intero sviluppo della carriera del candidato, l’odierna parte ricorrente avrebbe potuto vantare (in luogo dei soli 3 punti collegati all’incarico di posizione organizzativa di fascia B in corso alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande) di essere stata titolare di incarico di posizione organizzativa di fascia A e così aggiungere punti 1 alla valutazione dei titoli, circostanza che l’avrebbe condotta a raggiungere il punteggio complessivo di punti 23,70, in luogo dei 22,70 attribuiti nella determina dirigenziale di approvazione della graduatoria finale, collocandosi in tal modo all’8° posto della predetta graduatoria e quindi tra i candidati vincitori.

In definitiva la ricorrente sostiene che la commissione avrebbe dovuto tenere in considerazione, ai fini dell’attribuzione del punteggio per l’incarico di posizione organizzativa, quello di fascia A) del quale, comunque nel corso della sua carriera, la ricorrente era stata destinataria, piuttosto che quello di fascia B), seppure fosse quest’ultimo ad essere posseduto alla data di scadenza dei termini per la proposizione delle domande concorsuali.

6. – O va ulteriormente precisato che la stessa parte ricorrente invoca, senza impugnarlo quindi, il rispetto del regolamento per l’accesso alla qualifica di dirigente a tempo indeterminato adottato dalla Giunta del Comune di Roma con la delibera n. 729 del 10 dicembre 2002, al quale (e non poteva essere altrimenti) fa preliminare e completo riferimento applicativo il bando della procedura concorsuale qui in esame, di cui alla determina dirigenziale n. 2676 del 15 dicembre 2004.

Dalla lettura del predetto bando, al contrario di quanto prospettato dalla parte ricorrente, risulta la completa conformità della lex specialis del concorso con il regolamento suindicato, atteso che quest’ultimo:

a) all’art. 3, comma 3, prescrive che i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso devono essere posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione;

b) al precedente comma 1 dell’art. 3 elenca gli elementi costitutivi del bando limitandosi alla lettera c) a precisare che il bando contiene “l’indicazione dei titoli valutabili ed il relativo punteggio”;

c) all’art. 7, comma 1 lett. d), rimanda alla commissione la valutazione dei titoli “ove prevista”, tradendo dunque la volontà di limitare l’operato della commissione ad una mera attività notarile di verifica e corrispondenza tra i titoli presentati dai candidati e quelli indicati (eventualmente) nel bando nonché l’attribuzione dei punteggi corrispondenti in piana applicazione dei criteri e delle indicazioni (ancora una volta) contenute nel bando.

Da quanto testé osservato deriva che il regolamento comunale in questione non impone all’Amministrazione comunale di confezionare bandi di concorso, con riferimento ai titoli valutabili, che siano rigidamente ossequiosi di prescrizioni precise e puntuali, lasciando di volta in volta al bando stesso il compito di individuare e di indicare i titoli che dimostrino l’afferenza allo “specifico profilo professionale del posto messo a concorso” (una frase che compare più volte nel testo regolamentare) e sempre che il titolo sia posseduto “dal candidato alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione” (art. 3, comma 3).

7. - Potrebbe condividersi, in thesi, la circostanza evidenziata dalla parte ricorrente circa la apparente contraddittorietà tra le più volte proclamate (ancora nello stesso regolamento) esigenze di valorizzare “la specifica esperienza maturata nello stesso profilo professionale del posto messo a concorso” (così, testualmente nelle premesse della delibera giuntale n. 729 del 2002, segnatamente a pag. 2) e la duplice previsione di confinare i titoli valutabili nell’ambito di quelli necessari alla partecipazione alla selezione nonché all’ambito temporale legato al possesso alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione” (art. 3, comma 3).

Tuttavia, in disparte la fondamentale circostanza che il ricorso proposto non vede la diretta e specifica impugnazione da parte della ricorrente del regolamento comunale avente ad oggetto la disciplina delle selezioni per l’assunzione di dirigenti a tempo indeterminato, va rilevato che sia le previsioni contenute nel predetto regolamento che quelle riferibili al bando non si manifestano illogiche o irrazionali – e quindi l’eventuale scrutinio del bando sotto tale profilo deve escludersi dall’ambito di esercizio del potere giurisdizionale del giudice amministrativo adito – se solo si tenga conto di quanto si è ritenuto più sopra di rammentare circa l’istituto della “posizione organizzativa” che, seppure indubbiamente attribuisce responsabilità e compiti di rilievo al destinatario dell’incarico, si caratterizza per l’attribuzione di incarichi che si segnalano per il loro conferimento intuitu personae, non direttamente collegata ad un approfondito esame del percorso di evoluzione professionale svolto dal dipendente e non costituendo, quindi, testimonianza di una sicura valorizzazione dell’esperienza professionale.

D’altronde, la censura dedotta in questa sede dalla parte ricorrente non può trovare accoglimento anche per difetto di prova circa l’effettivo vantaggio che essa avrebbe potuto trarre dalla considerazione, da parte della commissione (qualora tale possibilità fosse stata consentita dal bando e, prima ancora, dal regolamento), del precedente incarico (vantato) di posizione organizzativa di fascia A. Afferma parte ricorrente (testualmente a pag. 5 del ricorso introduttivo) che “Il riconoscimento dell’incarico di P.O. di fascia A le avrebbe consentito di conseguire ulteriori punti 1,00, per un punteggio complessivo di 23,70, posizionandosi così non al 28° posto bensì all’8° posto della graduatoria finale, ossia tra i vincitori”.

Osserva in proposito il Collegio che la prospettazione di parte ricorrente, come sopra sinteticamente riprodotta, pretende di considerare il punteggio attribuibile ad un incarico svolto nel passato e non più “in corso” alla stregua di (ed al valore attribuito dal bando ad) un incarico “in corso” alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione. In altri termini, l’assunto dal quale muove parte ricorrente si sintetizza nel contestare al bando di non aver attribuito il punteggio migliore a disposizione (4 punti per l’incarico di fascia A) anche se l’incarico di posizione organizzativa in fascia A non fosse più “in corso” ma fosse stato attribuito al candidato nel corso della sua vita professionale nell’Ente, non tenendo in alcun conto che – al più e sempre in thesi – ad un siffatto titolo riferito al passato avrebbe potuto prevedersi l’attribuzione di una cifra decimale di punto e non un punto intero.

Ne consegue che seppure fosse meritevole di condivisione il ragionamento prospettato dalla parte ricorrente, non si avrebbe la certezza che l’esito del giudizio avrebbe condotto all’inserimento della stessa parte ricorrente nell’ambito dei vincitori, non superandosi in tal modo la c.d. prova di resistenza.

8. - In ragione delle suesposte osservazioni e della infondatezza delle censure dedotte dalla parte ricorrente, ivi compresa la contestazione sull’operato della commissione che, per come si è sopra esaminato, altro non ha fatto se non applicare pedissequamente le prescrizioni del bando, il gravame non può che essere respinto.

Tenuto conto della complessità delle questioni oggetto di contestazione sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti costituite.

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