TAR Catania, sez. IV, sentenza 2022-11-28, n. 202203089

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, sentenza 2022-11-28, n. 202203089
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202203089
Data del deposito : 28 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/11/2022

N. 03089/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00745/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 745 del 2016, proposto da R G, rappresentato e difeso dall'avvocato C E G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

il Ministero dell’Interno (Questura di Catania), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento:

- del decreto del Questore di Catania del 19 gennaio 2016 n. Cat.6F/CONT/P.A.S.I./2016, notificato al ricorrente il successivo 3 febbraio 2016, con cui è stata disposta la revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia e il relativo libretto;

- ogni altro atto o provvedimento, antecedente o successivo, comunque connesso, presupposto o consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2022 il dott. Emanuele Caminiti.



FATTO

Con ricorso ritualmente notificato e depositato, l’odierno ricorrente impugna il provvedimento in epigrafe (motivato in ragione della presunta incuria nella tenuta dell’arma, rubata sulla pubblica via da soggetto che usava violenza) deducendo i seguenti motivi di diritto.

1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 43 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) - difetto di istruttoria - eccesso di potere per manifesta illogicità , atteso che una corretta valutazione (non solo della complessiva condotta tenuta dal ricorrente nella custodia delle armi, ma anche dello specifico episodio occorso in occasione del furto dell’arma) avrebbe dovuto condurre a un esito “differente”, “diverso”, “diametralmente opposto” da parte della Questura.

In particolare, il ricorrente sostiene: a) in generale, di possedere armi da anni e di non aver mai fatto dubitare della sua affidabilità (“né intesa come attenzione nell'uso, nella custodia e nel trasporto dell'arma, né intesa come condotta morale, in quanto esente da qualsivoglia procedimento o ammonizione amministrativa o penale ”); b) con riferimento all’evento del furto, precisa di aver adottato la massima diligenza nella custodia atteso che “ il fucile era comunque scarico e chiuso all'interno della propria custodia, e pertanto non utilizzabile né pericoloso” e che “ in ogni caso è rimasto nell'immediata disponibilità del ricorrente, che aveva aperto il portabagagli solo per alcuni istanti, ed al solo fine di riporre il fucile appena acquistato” ; c) ribadiva di aver adottato tutte le precauzioni del caso secondo la diligenza richiesta dalla normativa primaria e secondaria e che, pertanto, il furto del fucile così come occorso non era “né prevedibile né

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