TAR Catania, sez. IV, sentenza 2022-11-28, n. 202203089

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, sentenza 2022-11-28, n. 202203089
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202203089
Data del deposito : 28 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/11/2022

N. 03089/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00745/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 745 del 2016, proposto da R G, rappresentato e difeso dall'avvocato C E G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero dell’Interno (Questura di Catania), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento:

- del decreto del Questore di Catania del 19 gennaio 2016 n. Cat.6F/CONT/P.A.S.I./2016, notificato al ricorrente il successivo 3 febbraio 2016, con cui è stata disposta la revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia e il relativo libretto;

- ogni altro atto o provvedimento, antecedente o successivo, comunque connesso, presupposto o consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2022 il dott. Emanuele Caminiti.

FATTO

Con ricorso ritualmente notificato e depositato, l’odierno ricorrente impugna il provvedimento in epigrafe (motivato in ragione della presunta incuria nella tenuta dell’arma, rubata sulla pubblica via da soggetto che usava violenza) deducendo i seguenti motivi di diritto.

1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 43 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) - difetto di istruttoria - eccesso di potere per manifesta illogicità , atteso che una corretta valutazione (non solo della complessiva condotta tenuta dal ricorrente nella custodia delle armi, ma anche dello specifico episodio occorso in occasione del furto dell’arma) avrebbe dovuto condurre a un esito “differente”, “diverso”, “diametralmente opposto” da parte della Questura.

In particolare, il ricorrente sostiene: a) in generale, di possedere armi da anni e di non aver mai fatto dubitare della sua affidabilità (“né intesa come attenzione nell'uso, nella custodia e nel trasporto dell'arma, né intesa come condotta morale, in quanto esente da qualsivoglia procedimento o ammonizione amministrativa o penale ”);
b) con riferimento all’evento del furto, precisa di aver adottato la massima diligenza nella custodia atteso che “ il fucile era comunque scarico e chiuso all'interno della propria custodia, e pertanto non utilizzabile né pericoloso” e che “ in ogni caso è rimasto nell'immediata disponibilità del ricorrente, che aveva aperto il portabagagli solo per alcuni istanti, ed al solo fine di riporre il fucile appena acquistato” ;
c) ribadiva di aver adottato tutte le precauzioni del caso secondo la diligenza richiesta dalla normativa primaria e secondaria e che, pertanto, il furto del fucile così come occorso non era “né prevedibile né evitabile” posto che la sottrazione sia da ricondurre esclusivamente “all'utilizzo della forza da parte dell'autore del furto” ;

2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 241/90 - difetto di istruttoria sotto diverso profilo , atteso che, dal provvedimento impugnato non è possibile ricostruire l’iter logico-giuridico che avrebbe condotto l'Amministrazione ad una valutazione negativa in ordine al requisito della affidabilità ex art. 43 T.U.L.P.S..

Con riferimento invece alla asserita carenza di istruttoria veniva evidenziato che l’Amministrazione non avesse preso in considerazione circostanze determinati per la corretta valutazione della fattispecie de qua.

Più specificatamente, non avrebbe tenuto conto a )“che l'arma, chiusa nella custodia, scarica e riposta nel vano portabagagli, è rimasta sempre nella pronta disponibilità del ricorrente ”;
b) “che il fucile non era custodito presso un'abitazione per il semplice fatto che l'arma, una volta acquistata, andava trasferita dall'abitazione del venditore a quella del ricorrente” ;
c) della “condotta di vita del ricorrente, in possesso del fucile da anni, e mai intaccato da alcun provvedimento amministrativo o penale che ne faccia dubitare sull'affidabilità” .

Se l’Amministrazione avesse valutato le circostanze sopra esposte avrebbe senz’altro valutato positivamente il requisito dell’affidabilità del ricorrente;

3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, legge n. 241/90 - violazione dell'art. 97 Cost. - violazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa , atteso che il fatto contestato all'odierno ricorrente, risulta comunque non sufficientemente “grave” ;

4) Violazione e falsa applicazione dell'art. 20 della legge 18 aprile 1975, n. 110 - eccesso di potere per manifesta illogicità, atteso che, secondo la giurisprudenza penale, sul privato cittadino non sussiste “alcun obbligo di adottare particolari sistemi ed efficienti misure di difesa antifurto” e l’obbligo di diligenza nella custodia delle armi previsto dall' art. 20 della legge 18 aprile 1975 n. 110 “deve ritenersi adempiuto alla sola condizione che risultino adottate le cautele che, nelle specifiche situazioni di fatto, possono esigersi da una persona di normale prudenza, secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit" .

Si costitutiva in giudizio, con atto di mera forma il Ministero dell’Interno, che contestando tutto quanto chiesto dedotto ed eccepito e chiedeva il rigetto del ricorso.

All’udienza del 20 ottobre 2022, la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il Collegio, procede all’esame congiunto dei motivi del ricorso stante la stretta connessione logico-giuridica delle censure mosse al provvedimento impugnato che ne determina di fatto una sostanziale inscindibilità, e ciò sempre nel pieno rispetto del principio della domanda (e del diretto corollario processuale della corrispondenza tra chiesto e pronunciato) e dell’obbligo del giudice di esaminare tutti i vizi di legittimità costitutivi il thema decidendum (in termini vedi Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 2015).

Nella fattispecie oggetto del presente vaglio, viene contestato al ricorrente che “in data 31 novembre 2015, (…), dopo aver avuto in cessione in pieno giorno e sulla pubblica via un fucile (il titolare della licenza de qua ha dichiarato in sede di sommarie informazioni: "sulla strada avevamo appena messo il fucile, celato in apposita custodia, nel cofano della mia autovettura"), ne subiva il furto ad opera di un giovane che lo spingeva contro il cedente facendo perdere l'equilibrio entrambi dando dimostrazione nell’occorso di non adottare la necessaria diligenza nella custodia delle armi” .

Il Collegio osserva che il giudizio di non affidabilità che può legittimamente fondare un provvedimento di diniego di rinnovo di porto di fucile ad uso caccia deve basarsi su episodi e circostanze in presenza delle quali emerga effettivamente la trascuratezza del titolare dell'autorizzazione di pubblica sicurezza nell'uso o nella custodia delle armi (T.A.R. Lecce, sez. I, n.795 del 3 maggio 2011).

Nella vicenda de qua il furto dell’arma risulta caratterizzato da una modalità di azione che denota destrezza e repentinità da parte del ladro che “spingeva” il ricorrente contro il venditore “facendo perdere l'equilibrio a entrambi” .

Mette conto evidenziare che il ricorrente, nella fattispecie, non sembra aver violato l'onere di diligente custodia dell’arma (appena acquistata) posto che la stessa era “chiusa nella custodia, scarica e riposta nel vano portabagagli” e che il furto del fucile sia da ricondurre esclusivamente “all'utilizzo della forza da parte dell'autore del furto” .

Dal provvedimento in esame, non emergono, pertanto, sufficienti ragioni per concludere nel senso della attuale carenza di affidabilità del ricorrente, considerato che la decisione adottata dall’Amministrazione resistente risulta sproporzionata rispetto al singolo fatto contestato.

Il Collegio se, da un lato, riconosce la delicatezza e la responsabilità del ruolo e della funzione svolta dall’Amministrazione di P.S. nel valutare l’idoneità del soggetto ai fini del rilascio del titolo richiesto, dall’altro, ritiene che comunque il giudizio non può fondarsi esclusivamente su un episodio quale quello occorso che non costituisce indizio sufficiente che il ricorrente possa abusare delle armi possedute, invero, “il pericolo di abuso delle armi, giustificativo della reiezione della richiesta di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia, non solo deve essere comprovato ma richiede un'adeguata valutazione non del singolo episodio, ma anche della personalità del soggetto sospettato, che possa giustificare un giudizio necessariamente prognostico sulla sua sopravvenuta inaffidabilità” vedi T.A.R. Ancona, sez. I, n.1644 del 13 dicembre 2005).

In ragione delle sue esposte considerazioni, il ricorso va accolto.

Le spese giudizio possono eccezionalmente compensarsi tra le parti tenuto conto della mancata opposizione della difesa erariale.

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