TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2022-03-29, n. 202203559

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2022-03-29, n. 202203559
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202203559
Data del deposito : 29 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/03/2022

N. 03559/2022 REG.PROV.COLL.

N. 05202/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5202 del 2013, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato C S, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via della Scrofa, 14;



contro

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

a) della determinazione -OMISSIS- del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - I Reparto - SM - Ufficio Personale Marescialli, recante collocamento in congedo per "non ammissione in servizio permanente" del ricorrente;

b) dei pareri espressi dai superiori gerarchici, nonché di quello formulato dalla Commissione di Valutazione e Avanzamento con -OMISSIS-;

c) della proposta di proscioglimento dal servizio -OMISSIS-, del Comandante del Reparto Comando della Legione Carabinieri "-OMISSIS-";


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 25 marzo 2022 il dott. Dauno Trebastoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in esame è stata impugnata la determinazione-OMISSIS- del -OMISSIS-, con cui il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha collocato in congedo, per "non ammissione in servizio permanente", il ricorrente, Maresciallo in ferma volontaria.

Il ricorrente stesso riferisce che il provvedimento conseguirebbe a un episodio che l’ha visto coinvolto il-OMISSIS-, allorquando è stato protagonista di un “-OMISSIS--OMISSIS-” all'interno del-OMISSIS- "-OMISSIS-".

Ciò che successe risulta dall’ordinanza del GIP del -OMISSIS-, che ha applicato nei suoi confronti “la misura-OMISSIS- dall'esercizio del pubblico servizio di Maresciallo dell'Arma dei Carabinieri, con conseguente -OMISSIS- delle attività ad esso inerenti, per il termine di durata massima previsto dall'art. 308, comma 2, c.p.p.”:

“in data-OMISSIS-, all'interno del-OMISSIS- "-OMISSIS-", a seguito di un-OMISSIS- intercorso con-OMISSIS- in relazione alla precedenza ad occupare un posto auto,-OMISSIS-, portandosi fuori dalla propria autovettura, impugnava l'arma di servizio che portava con sé e, con atteggiamento-OMISSIS-, la puntava in direzione dello stesso-OMISSIS-, -OMISSIS- che asseritamente vantava la precedenza a parcheggiare. In conseguenza di tale violenta e minacciosa condotta, il-OMISSIS- si allontanava velocemente in direzione della propria vettura al fine di cercare riparo, seguito dall'-OMISSIS-che, sempre brandendo l'arma di servizio e tenendola puntata in direzione della -OMISSIS-, gli intimava di fermarsi, qualificandosi come appartenente all'Arma dei Carabinieri. In quel mentre, sopraggiungeva un altro Carabiniere (il quale allo stato non risulta identificato) che, su richiesta espressa dell'indagato, si faceva consegnare dal-OMISSIS- e dalla-OMISSIS- dello stesso,-OMISSIS-, i documenti di riconoscimento a fini di identificazione. All'esito della vicenda come brevemente descritta, l'-OMISSIS-parcheggiava la propria auto e si portava, assieme alla-OMISSIS-,-OMISSIS--OMISSIS-, alle due-OMISSIS- di questa ed alla signora-OMISSIS--OMISSIS-, all'interno del centro commerciale; mentre la -OMISSIS- attendeva l'arrivo delle forze dell'ordine, il cui intervento era stato richiesto poco prima dalla di lui-OMISSIS-,-OMISSIS-”.

La stessa notte dei fatti, dopo aver ammesso alla P.G. l'uso improprio della pistola di ordinanza, il ricorrente decideva di ricoverarsi presso una struttura ospedaliera per sottoporsi ad accertamenti sul proprio stato -OMISSIS-, accettando un periodo di osservazione-OMISSIS-.

A seguito di detto ricovero, il ricorrente non ha prestato servizio per i successivi -OMISSIS-(cioè fino al 31.08.2012), e dall'01.09.2012, prima dell’ordinanza del GIP, ha ripreso il servizio, con il grado di Maresciallo, presso il Comando Compagnia Speciale Carabinieri, con attribuzione di specifici compiti di tutela dell'ordine pubblico e con dotazione della pistola di ordinanza.

La visita medico-collegiale a cui è stato sottoposto il 31.08.2012 dal-OMISSIS- ha accertato l'avvenuto recupero delle sue condizioni psico-fisiche,

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