TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2022-03-29, n. 202203559

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2022-03-29, n. 202203559
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202203559
Data del deposito : 29 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/03/2022

N. 03559/2022 REG.PROV.COLL.

N. 05202/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5202 del 2013, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato C S, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via della Scrofa, 14;

contro

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

a) della determinazione -OMISSIS- del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - I Reparto - SM - Ufficio Personale Marescialli, recante collocamento in congedo per "non ammissione in servizio permanente" del ricorrente;

b) dei pareri espressi dai superiori gerarchici, nonché di quello formulato dalla Commissione di Valutazione e Avanzamento con -OMISSIS-;

c) della proposta di proscioglimento dal servizio -OMISSIS-, del Comandante del Reparto Comando della Legione Carabinieri "-OMISSIS-";


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 25 marzo 2022 il dott. Dauno Trebastoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in esame è stata impugnata la determinazione-OMISSIS- del -OMISSIS-, con cui il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha collocato in congedo, per "non ammissione in servizio permanente", il ricorrente, Maresciallo in ferma volontaria.

Il ricorrente stesso riferisce che il provvedimento conseguirebbe a un episodio che l’ha visto coinvolto il-OMISSIS-, allorquando è stato protagonista di un “-OMISSIS--OMISSIS-” all'interno del-OMISSIS- "-OMISSIS-".

Ciò che successe risulta dall’ordinanza del GIP del -OMISSIS-, che ha applicato nei suoi confronti “la misura-OMISSIS- dall'esercizio del pubblico servizio di Maresciallo dell'Arma dei Carabinieri, con conseguente -OMISSIS- delle attività ad esso inerenti, per il termine di durata massima previsto dall'art. 308, comma 2, c.p.p.”:

“in data-OMISSIS-, all'interno del-OMISSIS- "-OMISSIS-", a seguito di un-OMISSIS- intercorso con-OMISSIS- in relazione alla precedenza ad occupare un posto auto,-OMISSIS-, portandosi fuori dalla propria autovettura, impugnava l'arma di servizio che portava con sé e, con atteggiamento-OMISSIS-, la puntava in direzione dello stesso-OMISSIS-, -OMISSIS- che asseritamente vantava la precedenza a parcheggiare. In conseguenza di tale violenta e minacciosa condotta, il-OMISSIS- si allontanava velocemente in direzione della propria vettura al fine di cercare riparo, seguito dall'-OMISSIS-che, sempre brandendo l'arma di servizio e tenendola puntata in direzione della -OMISSIS-, gli intimava di fermarsi, qualificandosi come appartenente all'Arma dei Carabinieri. In quel mentre, sopraggiungeva un altro Carabiniere (il quale allo stato non risulta identificato) che, su richiesta espressa dell'indagato, si faceva consegnare dal-OMISSIS- e dalla-OMISSIS- dello stesso,-OMISSIS-, i documenti di riconoscimento a fini di identificazione. All'esito della vicenda come brevemente descritta, l'-OMISSIS-parcheggiava la propria auto e si portava, assieme alla-OMISSIS-,-OMISSIS--OMISSIS-, alle due-OMISSIS- di questa ed alla signora-OMISSIS--OMISSIS-, all'interno del centro commerciale;
mentre la -OMISSIS- attendeva l'arrivo delle forze dell'ordine, il cui intervento era stato richiesto poco prima dalla di lui-OMISSIS-,-OMISSIS-”.

La stessa notte dei fatti, dopo aver ammesso alla P.G. l'uso improprio della pistola di ordinanza, il ricorrente decideva di ricoverarsi presso una struttura ospedaliera per sottoporsi ad accertamenti sul proprio stato -OMISSIS-, accettando un periodo di osservazione-OMISSIS-.

A seguito di detto ricovero, il ricorrente non ha prestato servizio per i successivi -OMISSIS-(cioè fino al 31.08.2012), e dall'01.09.2012, prima dell’ordinanza del GIP, ha ripreso il servizio, con il grado di Maresciallo, presso il Comando Compagnia Speciale Carabinieri, con attribuzione di specifici compiti di tutela dell'ordine pubblico e con dotazione della pistola di ordinanza.

La visita medico-collegiale a cui è stato sottoposto il 31.08.2012 dal-OMISSIS- ha accertato l'avvenuto recupero delle sue condizioni psico-fisiche, tanto da risultare idoneo al servizio.

Ciò nonostante, col provvedimento impugnato il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha ritenuto che il ricorrente “nel periodo in esame, ai fini dell'ammissione in servizio permanente, ha evidenziato:

- una scarsa consapevolezza del suo stato e una minore affidabilità sul piano professionale, fornendo un rendimento di livello insoddisfacente;

- una marcata refrattarietà alla disciplina militare, incorrendo in provvedimenti disciplinari di corpo;

- in generale la mancanza dei requisiti minimi richiesti per poter continuare a permanere in servizio nell'Arma dei Carabinieri”.

A seguito del ricorso, e della rinuncia all’istanza cautelare, alla pubblica udienza del 25.03.2022 la causa è stata posta in decisione.

Secondo il 1° motivo, il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo perché la motivazione con la quale il-OMISSIS- è stato collocato in congedo, sarebbe “un coacervo di formule di stile ed affermazioni generiche, dal quale non è possibile ricostruire le ragioni della ritenuta inidoneità del ricorrente a proseguire negli incarichi sin qui svolti all'interno dell'Amministrazione militare”.

Il provvedimento impugnato sarebbe poi illegittimo anche sotto altro profilo, perché siccome “il-OMISSIS- è stato collocato in congedo sulla scorta di una motivazione complessiva che può essere ricondotta nell'alveo dello "-OMISSIS-", di cui alla lett. e) dell'art. 26 della L. n. 599/1954, individuato dal Legislatore quale causa di cessazione del servizio”, il ricorrente osserva che tuttavia, “al fine di qualificare validamente come scarso il rendimento del militare, è necessario che l'Amministrazione valuti la condotta dell'interessato nel suo complesso e con riferimento all'intero periodo di permanenza in servizio, non potendo fondare il proprio giudizio solo su alcuni episodi ritenuti negativi ovvero più recenti. In altri termini, l'Amministrazione, allorquando è chiamata a verificare la sussistenza delle condizioni per la permanenza in servizio degli appartenenti ai Corpi militari, trovandosi di fronte ad una serie di elementi di segno diverso, è tenuta a compiere, nella fase istruttoria, una valutazione comparativa degli stessi, al fine di individuare quelli ritenuti maggiormente significativi per il giudizio che l'Amministrazione stessa è chiamata a rendere”.

Nella specie, secondo il ricorrente “l'onere istruttorio e motivazionale appena evidenziato è stato completamente disatteso, ove si consideri che dalla documentazione versata in atti e posta a base dell'atto gravato, emerge che i giudizi espressi dai vari organi consultivi intervenuti nel corso del procedimento, hanno diverso tenore”.

Ciò perché la valutazione riportata nello statino di servizio del ricorrente, riferito al periodo che va dal 7 settembre 2009 al 7 settembre 2010, a pag. 7, segnala il ricorrente come "carabiniere allievo maresciallo…serio, motivato, calmo. Dotato di una sufficiente preparazione culturale di base e di una preparazione professionale che è in fase di formazione. Con i superiori ha sempre mantenuto un atteggiamento formale e rispettoso;
si è ben inserito nell'ambito del plotone"”.

Inoltre, nella valutazione condotta il 10 febbraio 2012 dal Comandante Cap.-OMISSIS-, si afferma che "il Mar. -OMISSIS- ha cercato di impegnarsi per migliorare il suo rendimento;
il militare pertanto è stato invitato a consolidare tale tendenza".

Pertanto, il ricorrente si lamenta del fatto che “tali giudizi, evidentemente favorevoli per le ragioni del ricorrente, non hanno trovato ingresso nella valutazione condotta dall'Amministrazione resistente, la quale si è limitata ad evidenziare, nella parte motiva del provvedimento impugnato, la esistenza di ragioni ritenute, come detto, apoditticamente ostative alla permanenza in servizio del Sig.-OMISSIS-”.

Infine, il collocamento in congedo del ricorrente non sarebbe “legittimamente motivato, neppure attraverso il riferimento al-OMISSIS- avvenuto tra il ricorrente ed il sig.-OMISSIS-”, perché “il profilo etico e la condotta specchiata, richiesti al ricorrente per poter proseguire la sua esperienza professionale nell'Arma dei Carabinieri”, non risulterebbero “incisi dal riferito episodio, atteso che il sig.-OMISSIS- ha rimesso la querela originariamente sporta contro il sig.-OMISSIS-, il quale, pertanto, allo stato non risulta coinvolto in alcun-OMISSIS-, né come indagato, né tanto meno come imputato”.

E per ciò che attiene al profilo psicologico, “il ricorrente autonomamente si è sottoposto a visite mediche specialistiche che hanno comprovato la sua idoneità al servizio”.

Il ricorso è infondato, e va pertanto rigettato.

Essendo tutti in qualche modo collegati, i descritti motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente.

La motivazione addotta dall’Arma nel provvedimento impugnato non è generica, perché in realtà fa riferimento a specifici, separati fattori, ognuno riconducibile ad autonomi e ben individuabili elementi di valutazione ("scarsa consapevolezza del suo stato";
"minore affidabilità sul piano professionale";
"rendimento di livello insoddisfacente";
"marcata refrattarietà alla disciplina militare";
"provvedimenti disciplinari di corpo";
"mancanza dei requisiti minimali richiesti per poter continuare a permanere in servizio nell'Arma dei Carabinieri").

Il ricorrente stesso chiarisce che la motivazione complessiva “può essere ricondotta nell'alveo dello "-OMISSIS-", di cui alla lett. e) dell'art. 26 della L. n. 599/1954, individuato dal Legislatore quale causa di cessazione del servizio”, solo che, secondo lui, nel valutare il suo rendimento, il Comando Generale ha fondato il proprio giudizio “solo su alcuni episodi ritenuti negativi ovvero più recenti”, trascurando invece le valutazioni favorevoli, precedenti all’episodio sopra descritto.

Tali affermazioni sono però smentite dai documenti agli atti;
in particolare, è vero che nel verbale del 10.02.2012 si dà atto che "il Mar. -OMISSIS- ha cercato di impegnarsi per migliorare il suo rendimento", e che egli "pertanto è stato invitato a consolidare tale tendenza", ma solo perché gli è stato contestualmente contestato uno -OMISSIS-.

Infatti, in data 10.02.2012 il Capitano Comandante della-OMISSIS-, alla presenza del Comandante della Stazione-OMISSIS-, e del Comandante in S.V. del Nucleo Comando della citata Compagnia, ha ricevuto a rapporto il ricorrente, “tenuto conto dell'art. 932 del Codice dell'Ordinamento Militare e in considerazione del fatto che, in sede di redazione dell'ultimo documento caratteristico (periodo 26/07/2010 - 25/07/2011), il militare ha riportato una valutazione corrispondente a "-OMISSIS-"”.

Dal verbale dell’incontro risulta che al ricorrente “è stato fatto rilevare il carente apporto professionale, in relazione al grado e all'esperienza maturata, nell'assolvimento dei compiti istituzionali, come attestato dall'inesistenza di utili apporti info-operativi. Nell'ultimo periodo, tuttavia, ha cercato di impegnarsi per migliorare il suo rendimento;
il militare è stato pertanto invitato a consolidare tale tendenza. Il militare ha riferito di essere consapevole della necessità di continuare ad operare con maggiore impegno. Il-OMISSIS- è stato invitato, quindi, a dare - in tempi accettabili - ulteriori concreti segni di ripresa, pena l'adozione di provvedimenti di autorità finalizzati all'allontanamento dal servizio”.

In sostanza, proprio da tale documento, richiamato dal ricorrente solo nella parte meno significativa, emerge che in sede di redazione dell'ultimo documento caratteristico, relativo al periodo 26/07/2010 - 25/07/2011, egli aveva riportato una valutazione corrispondente a "inferiore alla media";
e quindi, proprio nel periodo immediatamente precedente il grave episodio, a seguito del quale egli era stato poi sospeso, e perciò senza nessun condizionamento legato a tale episodio, il suo rendimento era stato valutato negativamente.

Il ritenere quello del ricorrente un "rendimento di livello insoddisfacente", combinando la valutazione del periodo citato a quello in cui è avvenuto il descritto episodio, non è pertanto affatto irragionevole.

Quanto all’affermazione del ricorrente secondo cui l’episodio dell’aggressione non avrebbe comportato “alcun disdoro per l'Arma dei Carabinieri, in ragione dell'assenza di conseguenza sul piano penale a carico del sig.-OMISSIS-”, non soltanto essa è smentita proprio dalle conseguenze che quell’episodio ha avuto, essendo stato egli sospeso dal servizio, ma anche il mancato avvio di-OMISSIS-, dovuto solo alla remissione della querela, non modifica la gravità oggettiva del fatto in sé, che ha (legittimamente) indotto il Comando Generale, nell’esercizio della sua discrezionalità non irragionevolmente esercitata, a ritenere che egli abbia "scarsa consapevolezza del suo stato", e una "minore affidabilità sul piano professionale".

D’altra parte, in quest’ottica, anche le visite psicologiche a cui egli volontariamente si è sottoposto, all’esito delle quali è stato ritenuto idoneo al servizio, non possono modificare la gravità di quanto accaduto.

Va poi rilevato che il ricorrente non è stato in grado di contestare gli altri 2 autonomi motivi, da soli sufficienti a giustificarlo, posti a base del provvedimento impugnato, e cioè la "marcata refrattarietà alla disciplina militare" e il fatto che sia risultato destinatario di "provvedimenti disciplinari di corpo".

Cosicché l’affermazione conclusiva, relativa alla "mancanza dei requisiti minimali richiesti per poter continuare a permanere in servizio nell'Arma dei Carabinieri", sembra al Collegio una razionale sintesi di una valutazione complessiva, razionalmente aderente ai dati in possesso dell’Amministrazione, della condotta del ricorrente.

Con la conseguenza che il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi